Comune di Civitella di Romagna

(Provincia Forlì Cesena)

 

Estratto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2008 avente ad oggetto: "Imposta Comunale sugli immobili – Determinazione aliquote e detrazione anno 2008".

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

DELIBERA

Di determinare la detrazione e le aliquote di applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per il periodo di imposta 2008 nelle seguenti misure:

A) - ALIQUOTA ORDINARIA al 7 per mille nei seguenti casi:

1 - Abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale non rientranti nei casi previsti al punto B);

2 - Immobili destinati a servizio delle abitazioni possedute in aggiunta dell'abitazione principale, quali box, posti auto, soffitte e cantine;

3 - tutti gli altri immobili non rientranti nell'aliquota ridotta di cui al punto B e C;

4 - Aree fabbricabili;

B)- ALIQUOTA RIDOTTA al 6,2 per mille nei seguenti casi:

  1. Abitazione principale cosi’ come definita nel Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI;
  2. Immobili di categoria C/2, C/6 e C/7 destinati a servizio delle abitazioni principali, quali box, autorimesse, posti auto, soffitte e cantine, anche se tali fabbricati non risultano accatastati insieme alla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di n.4 immobili di pertinenza per ogni unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale . Tali immobili di pertinenza devono essere ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e’ situata l’abitazione principale;
  3. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell’aliquota ridotta sono equiparate all’abitazione principale, come intesa dall’art. 8, comma 2^ del D.Lgs. 504/92:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini Italiani non residenti nel territorio dello stato, a condizione che non risulti locata (D.L 23 gennaio 1993 n. 16 convertito, con modificazioni nella L. n.75/93);

b) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovata che è stata presentata all’Ufficio Tecnico erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità immobiliari medesime. In tal senso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

I contribuenti per poter usufruire delle agevolazioni di cui al punto 3 lettera b), c), dovranno entro il 31 dicembre di ogni anno presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall’Ufficio Tributi.

 

 

C) ALIQUOTE RIDOTTE per favorire nuovi insediamenti produttivi:

  1. Al 3,50 per mille (pari al 50% dell’aliquota ordinaria) Limitatamente ai primi tre anni di esercizio dell'attività :

a)Unità immobiliari diverse dalle abitazioni costruite o acquistate successivamente al 01/01/2005, di proprietà di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare;

b)Unità immobiliari a destinazione artigianale, industriale e commerciale possedute a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, da neoimprese di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, istituite successivamente al 01/01/2005.

Tali immobili devono essere direttamente utilizzati dalle stesse neoimprese per lo svolgimento della propria attività.

Non rientrano in tale agevolazione gli immobili ove vengono svolte attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare,

I contribuenti per poter usufruire delle agevolazioni sopraindicate dovranno entro il 31 dicembre di ogni anno presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall’Ufficio Tributi;

 

Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.Lgs. 504/92 come modificato dall’art. 3 comma 55^ della L.662/96 e come modificato dall’art. 58 comma 3 del D.Lgs. la detrazione di € 103,29 a valere per l’anno 2008;

 

omissis