Deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 30/03/2007

 

Oggetto: Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) – Determinazioni aliquote e detrazione anno 2007

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto l’art. 31, comma 1, della legge 23.12.98 n. 448 che prevede che i termini per l’approvazione del bilancio di previsione nonché per l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, a decorrere dall’esercizio 2000, siano fissati al 31 dicembre di ogni anno;

 

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge  n. 296 del 27/12/2006 il quale dispone “ Gli enti locali deliberano le tariffe e  le  aliquote  relative  ai tributi di loro competenza entro la data fissata da  norme  statali  per  la deliberazione del bilancio di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il  termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.  In caso di mancata approvazione entro il suddetto  termine,  le  tariffe  e  le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.;

 

Dato atto   che con decreto del Ministero dell’Interno in data 30/11/2006, pubblicato sulla G.U n. 287 del 11/12/2006, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2007 da parte degli enti locali è differito al 31/03/2007;

 

Premesso che

-         Con l’art.1, del D.Lgs. 30.12.92 n. 504 (attuativo dell’art. 4 della  Legge delega n. 421/92, riguardante il riordino della finanza degli enti territoriali) è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili a decorrere dall’anno 1993;

-         Al successivo articolo 6, comma 1, il D.lgs 504/92 ha disciplinato la determinazione delle aliquote ;

-         Il comma 156, dell’art.1, della Legge 296/2006 ha attribuito la competenza della determinazione delle aliquote al consiglio comunale;

 

Preso atto che l’art.6, comma 2 del D.lgs 504/92, consente di variare le aliquote d’imposta entro il limite del 4 per mille ed il massimo del 7 per mille;

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 27.02.2007con la quale si propone la conferma anche per l’anno 2007, delle aliquote e le detrazioni approvate  per l’anno 2006;

 

Analizzati i dati del Bilancio Preventivo 2007;

 

Dato atto di quanto disciplinato dal Regolamento I.C.I approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.02.2003 come modificata ed integrata con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 06.05.2005;

 

Ritenuto confermare per l’anno 2007, nei termini, con le modalità ed alle condizioni fissate dalla normativa richiamata, le aliquote e le detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili già vigenti nel 2006, determinandole precisamente nelle seguenti misure:

A) - ALIQUOTA ORDINARIA al 7 per mille nei seguenti casi:

1 - Abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale non rientranti nei casi previsti al punto B);

2 - Immobili destinati a servizio delle abitazioni possedute in aggiunta dell'abitazione principale, quali box, posti auto, soffitte e cantine;

3 - tutti gli altri immobili non rientranti nell'aliquota ridotta di cui al punto B e C;

                        4 - Aree fabbricabili;

               

B)- ALIQUOTA RIDOTTA al 6,2 per mille nei seguenti casi:

1.      Abitazione principale cosi’ come definita nel Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI;

2.      Immobili di categoria C/2 , C/6 e C/7 destinati a servizio delle  abitazioni principali, quali box, autorimesse,  posti auto,  soffitte  e  cantine, anche se  tali  fabbricati  non      risultano accatastati insieme alla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di n.4 immobili di pertinenza per ogni unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale . Tali immobili di pertinenza devono essere ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e’ situata l’abitazione principale;

3.      In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell’aliquota ridotta sono equiparate all’abitazione principale, come intesa dall’art. 8, comma 2^ del D.Lgs. 504/92:

a)   l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini Italiani non residenti nel territorio dello stato, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata (D.L 23 gennaio 1993 n. 16 convertito, con modificazioni nella L. n.75/93);

b)  l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

c)due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovata che è stata presentata all’Ufficio Tecnico erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità immobiliari medesime. In tal senso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

I contribuenti per poter usufruire delle agevolazioni di cui al punto 3 lettera  b), c), dovranno entro il 31 dicembre di ogni anno presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, inerente al possesso dei requisiti previsti sulla modulistica predisposta dall’Ufficio Tributi.

 

DETRAZIONE di € 103,29, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta, rapportata al periodo dell’anno durante il quale  si protrae tale destinazione per l’unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;

 

Acquisito il parere favorevole del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L;

 

Pareri

                Voti

 

DELIBERA

 

1.      Di determinare la detrazione e le aliquote di applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per il periodo di imposta 2007 nelle seguenti misure:

A) - ALIQUOTA ORDINARIA al 7 per mille nei seguenti casi:

1 - Abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale non rientranti nei casi previsti al punto B);

2 - Immobili destinati a servizio delle abitazioni possedute in aggiunta dell'abitazione principale, quali box, posti auto, soffitte e cantine;

3 - tutti gli altri immobili non rientranti nell'aliquota ridotta di cui al punto B e C;

            4 - Aree fabbricabili;

 

B)- ALIQUOTA RIDOTTA al 6,2 per mille nei seguenti casi:

1.      Abitazione principale cosi’ come definita nel Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI;

2.      Immobili di categoria C/2 , C/6 e C/7 destinati a servizio delle  abitazioni principali, quali box, autorimesse,  posti auto,  soffitte  e  cantine, anche se  tali  fabbricati  non      risultano accatastati insieme alla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di n.4 immobili di pertinenza per ogni unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale . Tali immobili di pertinenza devono essere ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e’ situata l’abitazione principale;

3.      In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell’aliquota ridotta sono equiparate all’abitazione principale, come intesa dall’art. 8, comma 2^ del D.Lgs. 504/92:

a)   l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini Italiani non residenti nel territorio dello stato, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata (D.L 23 gennaio 1993 n. 16 convertito, con modificazioni nella L. n.75/93);

b)  l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che   acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

c)due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovata che è stata presentata all’Ufficio Tecnico erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità immobiliari medesime. In tal senso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

I contribuenti per poter usufruire delle agevolazioni di cui al punto 3 lettera  b), c), dovranno entro il 31 dicembre di ogni anno presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, inerente al possesso dei requisiti previsti sulla modulistica predisposta dall’Ufficio Tributi.

 

 

2.Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.lgs. 504/92 come modificato dall’art. 3 comma 55^ della L.662/96 e come modificato dall’art. 58 comma 3 del D.Lgs. la detrazione di EURO 103,29 a valere per l’anno 2007;

 

3.di dare atto che l'applicazione delle aliquote determinate con il presente atto assicurano l'equilibrio del Bilancio ed il mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi forniti dall'Ente.

 

4.I.E