COMUNE DI MODIGLIANA

Provincia di Forli'

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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE:

CONSIGLIO COMUNALE n.13 del 22.02.2011

 

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL�ICI

���.OMISSIS����

  1. Per i motivi ed ai fini di cui premessa narrativa, di confermare per l'anno 2011 le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili gi� vigenti per l'anno 2010, come segue:

  1. ALIQUOTA al 7 per mille: aliquota ordinaria;
  2. ALIQUOTA RIDOTTA al 6,4 per mille nei seguenti casi:

    immobili con classificazione catastale diversa da "A" e NON pertinenza di abitazione principale o di abitazioni tenute a disposizione (e quindi ricomprendenti gli immobili destinati ad attivit� produttive, commerciali e terziario);

  3. ALIQUOTA RIDOTTA al 5,5 per mille nei seguenti casi:

  1. Abitazione principale cosi� considerata per espressa previsione legislativa:

a.1) abitazione nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente in conformit� alle risultanze anagrafiche;

a.2) abitazione appartenente a cooperativa edilizia a propriet� indivisa adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

a.3) alloggio regolarmente assegnato dall�Istituto Autonomo Case Popolari ora ACER,

a.4) abitazione posseduta nel territorio del Comune da cittadino italiano residente all�estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata (D.L 23 gennaio 1993 n. 16 convertito, con modificazioni nella L. n.75/93) ed in numero di 1 per nucleo familiare;

e, in aggiunta le seguenti:

b) l�unit� immobiliare posseduta a titolo di propriet� o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

c) l�abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta e affini fino al 1� grado, nonch� al coniuge e ai fratelli, che la occupano quale loro abitazione principale;

Godono della stessa aliquota le pertinenze di tali unit� immobiliari purch� annesse allo stesso immobile o in mancanza si ritiene pertinenza 1 garage anche se distaccato dalla unit� immobiliare.

Di stabilire che i contribuenti, per poter usufruire delle agevolazioni di cui al punto C) (ad esclusione dei casi di cui al punto a.1) cio� di unit� immobiliari possedute e direttamente adibite a propria abitazione principale da parte di persone fisiche, soggetti passivi, residenti nel comune) dovranno, entro il 31 dicembre 2011, presentare al Comune un dichiarazione sostitutiva dell�atto di notoriet��, inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall�ufficio tributi. Nel caso di violazione dell�obbligo di dichiarazione sar� applicata l�aliquota ordinaria e nessuna detrazione.

La dichiarazione ha validit� annuale

  1. Di dare atto che oltre all�applicazione delle aliquote suindicate saranno applicate le detrazioni, esenzioni, agevolazioni ed obblighi previsti dalla normativa in materia.

    In particolare, secondo le disposizioni di cui al D.L. 93/2008 convertito in legge 126/2008, resta esclusa dal pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, l'unit� immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. L�art. 1 comma 2 del DL 93/2008 conv. in L. 126/2008 testualmente recita: "Per unit� immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.lgs n. 504/1992 e succ. mod., nonch� quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto (nel limite delle assimilazioni previste dall�art. 59 del d.lgs. 446/1997 o dall�art. 3 comma 56 della L.662/1996), ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall�art. 8, commi 2 e 3 del citato D.lgs 504/1992".

    Godono della stessa esenzione le pertinenze (art.817 c.c.) delle abitazioni principali, come sopra definite.

  2. Di confermare per l�anno 2011 la DETRAZIONE PER L�ABITAZIONE PRINCIPALE in �. 103,29 nei seguenti casi:

  1. Di confermare, per l�anno 2011, in �. 51,65 (e quindi per complessivi �. 154,94) l�importo della ULTERIORE DETRAZIONE PER L�ABITAZIONE PRINCIPALE (che non goda dell�esenzione prevista dall�art.1 della L. 126/2008) per i seguenti casi:

Di stabilire che i contribuenti, per poter usufruire di tale maggiore detrazione dovranno, entro lo stesso termine fissato per la presentazione delle dichiarazioni ICI 2010, presentare al Comune un dichiarazione sostitutiva dell�atto di notorieta� oltre copia della denuncia dei redditi, inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall�ufficio tributi. Nel caso di violazione dell�obbligo di dichiarazione sar� applicata la detrazione ordinaria.

La suddetta dichiarazione ha validit� annuale.

���.OMISSIS����

 

 

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