ESTRATTO DI DELIBERAZIONE:
CONSIGLIO COMUNALE n.22 del 01.03.2010
OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’ICI
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immobili con classificazione catastale diversa da "A" e NON pertinenza di abitazione principale o abitazioni tenute a disposizione (e quindi ricomprendenti gli immobili destinati ad attività produttive, commerciali e terziario);
a.1) abitazione nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente in conformità alle risultanze anagrafiche;
a.2) abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
a.3) alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo Case Popolari ora ACER,
a.4) abitazione posseduta nel territorio del Comune da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata (D.L 23 gennaio 1993 n. 16 convertito, con modificazioni nella L. n.75/93) ed in numero di 1 per nucleo familiare;
e, in aggiunta le seguenti:
b) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
c) l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta e affini fino al 1° grado, nonché al coniuge e ai fratelli, che la occupano quale loro abitazione principale;
Godono della stessa aliquota le pertinenze di tali unità immobiliari purchè annesse allo stesso immobile o in mancanza si ritiene pertinenza 1 garage anche se distaccato dalla unità immobiliare.
Di stabilire che i contribuenti, per poter usufruire delle agevolazioni di cui al punto C) (ad esclusione dei casi di cui al punto a.1) cioè di unità immobiliari possedute e direttamente adibite a propria abitazione principale da parte di persone fisiche, soggetti passivi, residenti nel comune) dovranno, entro il 31 dicembre 2010, presentare al Comune un dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà’, inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall’ufficio tributi. Nel caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione sarà applicata l’aliquota ordinaria e nessuna detrazione.
La dichiarazione ha validità annuale
In particolare, secondo le disposizioni di cui al D.L. 93/2008 convertito in legge 126/2008, resta esclusa dal pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. L’art. 1 comma 2 del DL 93/2008 conv. in L. 126/2008 testualmente recita: "Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.lgs n. 504/1992 e succ. mod., nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto (nel limite delle assimilazioni previste dall’art. 59 del d.lgs. 446/1997 o dall’art. 3 comma 56 della L.662/1996), ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del citato D.lgs 504/1992".
Godono della stessa esenzione le pertinenze (art.817 c.c.) delle abitazioni principali, come sopra definite.
Di stabilire che i contribuenti, per poter usufruire di tale maggiore detrazione dovranno, entro lo stesso termine fissato per la presentazione delle dichiarazioni ICI 2010, presentare al Comune un dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ oltre copia della denuncia dei redditi, inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall’ufficio tributi. Nel caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione sarà applicata la detrazione ordinaria.
La suddetta dichiarazione ha validità annuale.
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