COMUNE DI MODIGLIANA

Provincia di Forli'

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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE:

GIUNTA MUNICIPALE n.273 del 17.12.2004

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI ANNO 2005

 

……….OMISSIS…………

    1. Di adottare per l’anno 2005 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), istituita con decreto legislativo 30.12.92 n.504:
    2. -aliquota ordinaria: al 7 per mille.

      -aliquota ridotta al 5,6 per mille per le abitazioni principali, considerate tali per espressa previsione legislativa oltre alle fattispecie così come definite dal regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI;

      -aliquota ridotta al 6,4 per mille per tutte le UU.II. con classificazione catastale diversa dalle "A" e non pertinenze di abitazioni principali.

    3. Di dare atto che l'importo della detrazione per l'abitazione principale rimane di €. 103,29 come stabilito dall'art.3 comma 55, legge 23.12.96 n.62.
    4. Di sottoporre la presente al Consiglio Comunale
    5. Di provvedere a trasmettere all’indirizzo dpf.federalismofiscale@finanze.it la richiesta di pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, sul sito internet del Dipartimento delle politiche fiscali, come previsto dalla circolare 16.4.03 n.3/DPF.
    6. Di inviare copia della presente deliberazione al concessionario della riscossione.
    7. Di trasmettere il presente atto per il seguito di competenza ai seguenti uffici : Ragioneria e Tributi (ICI).

 

……….OMISSIS…………

 

 

 

 

 

COMUNE DI MODIGLIANA

Provincia di Forli'

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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE:

CONSIGLIO COMUNALE n.135 del 27.12.2004

 

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’ICI

……….OMISSIS…………

  1. Di confermare quanto disposto con delibera della Giunta Comunale n.273 del 17/12/04. e di confermare per l'anno 2005 le aliquote di applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

  1. ALIQUOTA al 7 per mille: aliquota ordinaria;

B) ALIQUOTA RIDOTTA al 5,6 per mille nei seguenti casi:

  1. Abitazione principale cosi’ considerata per espressa previsione legislativa:

a.1) abitazione nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente in conformità alle risultanze anagrafiche;

a.2) abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

a.3) alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo Case Popolari ora ACER,

a.4) abitazione posseduta nel territorio del Comune da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata (D.L 23 gennaio 1993 n. 16 convertito, con modificazioni nella L. n.75/93);

e, in aggiunta:

b) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

c) l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 1° grado, fratello e coniuge del proprietario, che la occupano quale loro abitazione principale;

Godono della stessa aliquota le pertinenze di tali unità immobiliari purchè annesse allo stesso immobile o in mancanza si ritiene pertinenza 1 garage anche se distaccato dalla unità immobiliare.

Di stabilire che i contribuenti, per poter usufruire delle agevolazioni di cui al punto B) (ad esclusione dei casi di cui al punto a.1) cioè di unità immobiliari possedute e direttamente adibite a propria abitazione principale da parte di persone fisiche, soggetti passivi, residenti nel comune) dovranno, entro il 31 dicembre 2005, presentare al Comune un dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall’ufficio tributi. Nel caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione sarà applicata l’aliquota ordinaria e nessuna detrazione.

C) ALIQUOTA RIDOTTA al 6,4 per mille nei seguenti casi:

immobili con classificazione catastale diversa da "A" e non pertinenza di abitazione principale e quindi ricomprendenti gli immobili destinati ad attività produttive, commerciali e terziario;

  1. Di dare atto che l'importo della detrazione per l'abitazione principale (dimora abituale in conformità alle risultanze anagrafiche) rimane fissato in € 103,29 come stabilito dall'art.3 comma 55, legge 23.12.96 n.62.
  2. Di determinare, per l’anno 2005, in €. 154,94 (L. 300.000) l’importo della detrazione per l’abitazione principale (dimora abituale in conformità alle risultanze anagrafiche) delle famiglie con almeno tre figli e con reddito familiare complessivo lordo 2004 (da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, fondiario, da capitale) pari o inferiore a €. 36151,98 (L. 70.000.000).

Di stabilire che i contribuenti per poter usufruire di tale maggiore detrazione dovranno entro lo stesso termine fissato per la presentazione delle dichiarazioni ICI 2005, presentare al Comune un dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ oltre copia della denuncia dei redditi, inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall’ufficio tributi. Nel caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione sarà applicata la detrazione ordinaria.