COMUNE DI MODIGLIANA
Provincia di Forli'
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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE:
CONSIGLIO COMUNALE n.135 del 27.12.2004
OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’ICI
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B) ALIQUOTA RIDOTTA al 5,6 per mille nei seguenti casi:
a.1) abitazione nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente in conformità alle risultanze anagrafiche;
a.2) abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
a.3) alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo Case Popolari ora ACER,
a.4) abitazione posseduta nel territorio del Comune da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata (D.L 23 gennaio 1993 n. 16 convertito, con modificazioni nella L. n.75/93);
e, in aggiunta:
b) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
c) l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 1° grado, fratello e coniuge del proprietario, che la occupano quale loro abitazione principale;
Godono della stessa aliquota le pertinenze di tali unità immobiliari purchè annesse allo stesso immobile o in mancanza si ritiene pertinenza 1 garage anche se distaccato dalla unità immobiliare.
Di stabilire che i contribuenti, per poter usufruire delle agevolazioni di cui al punto B) (ad esclusione dei casi di cui al punto a.1) cioè di unità immobiliari possedute e direttamente adibite a propria abitazione principale da parte di persone fisiche, soggetti passivi, residenti nel comune) dovranno, entro il 31 dicembre 2005, presentare al Comune un dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall’ufficio tributi. Nel caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione sarà applicata l’aliquota ordinaria e nessuna detrazione.
C) ALIQUOTA RIDOTTA al 6,4 per mille nei seguenti casi:
immobili con classificazione catastale diversa da "A" e non pertinenza di abitazione principale e quindi ricomprendenti gli immobili destinati ad attività produttive, commerciali e terziario;
Di stabilire che i contribuenti per poter usufruire di tale maggiore detrazione dovranno entro lo stesso termine fissato per la presentazione delle dichiarazioni ICI 2005, presentare al Comune un dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ oltre copia della denuncia dei redditi, inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall’ufficio tributi. Nel caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione sarà applicata la detrazione ordinaria.
……….OMISSIS…………