OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. ANNO 2006

 

 

Visto il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni disciplinanti l'imposta comunale sugli immobili;

 

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 relativa alla disciplina in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

 

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

 

Vista la circolare 16 aprile 2003, n. 3/DPF del Ministero dell’economia e delle finanze sulle nuove modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote;

 

Ritenuto di dover fissare per l'anno 2006 le seguenti aliquote:

 

una ridotta pari al 5 per mille per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale ai sensi di legge, nonché per gli immobili ad essa equiparati come da Regolamento per l'applicazione dell'ICI;

 

una ordinaria pari al 7  per mille per tutti gli altri immobili;

 

Ritenuto inoltre di dover confermare le detrazioni ICI come segue:

 

-         detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nell’importo di € 103,29;

-         determinazione ulteriore detrazione ICI a favore di soggetti economicamente svantaggiati nell’importo di € 77,47 (totale € 180,76);

 

Dato atto che dette misure nel loro complesso consentiranno di realizzare nel 2006 un gettito di competenza stimato in € 1.800.000,00 con cui garantire il necessario equilibrio di bilancio a fronte delle spese iscritte a bilancio;

 

Su conforme proposta del Settore servizi finanziari e tributari;

 

Acquisito il parere di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del settore proponente;

 

 

SI PROPONE

 

di fissare, per i motivi indicati in premessa, le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2006:

 

 

1 - ALIQUOTA RIDOTTA - 5 PER MILLE per:

 

unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché per gli immobili ad essa equiparata ai sensi del Regolamento per l'applicazione dell'ICI;

 

 

2 - ALIQUOTA ORDINARIA - 7 PER MILLE per:

 

tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati al punto 1;

 

di confermare la detrazione per le abitazioni principali nell’importo di € 103,29;

 

di confermare la ulteriore detrazione ICI per € 77,47 per i soggetti che possiedono i requisiti determinati dal Consiglio Comunale annualmente con apposita deliberazione preliminare all’approvazione del Bilancio;

 

-         di stabilire che per usufruire della ulteriore detrazione i soggetti interessati dovranno presentare comunicazione entro il 31/07/2006, a pena di decadenza del beneficio, allegando copia della certificazione ISE;

 

-          di dare atto che viene mantenuto l’equilibrio di bilancio ai sensi dell’art. 162 del D. Lgs. 267/2000;

 

di pubblicare la presente deliberazione in Gazzetta Ufficiale attraverso richiesta al Dipartimento per le politiche fiscali – Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e della circolare16 aprile 2003, n. 3/DPF del Ministero dell’economia e delle finanze;

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-CONTABILE: FAVOREVOLE

Longiano, 11/1/2006

                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                             

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: MAGGIORE DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE PER L’ANNO 2006  - CRITERI APPLICATIVI

 

 

Visto il D.Lgs n. 504 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni, disciplinanti l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 22.03.3003, con la quale venivano fissati i criteri applicativi e la misura della maggiore detrazione;

 

Visto il D.Lgs n. 109 del 31.03.1998 come modificato dal D.Lgs. n. 130 del 03.05.2000, che definisce criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate (Indicatore della Situazione Economica ISE /  Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE);

 

Tenuto conto che lo strumento dell’ISE-ISEE viene già ampiamente utilizzato dalla Pubblica Amministrazione per riconoscere benefici diversi a soggetti che versano in particolari situazioni di disagio socio-economico;

 

Ritenuto opportuno  e più equo , rispetto al sistema precedente, ampliare il beneficio della detrazione per l’abitazione in misura maggiorata rispetto a quella ordinaria, a due nuove categorie in possesso di un determinato valore ISE:

-          soggetto passivo nel cui nucleo familiare vivono almeno due figli minori;

-          soggetto passivo con nucleo familiare formato da almeno cinque componenti.

 

Ritenuto opportuno riconoscere, in relazione alla particolare situazione sociale  di questi nuclei familiari  l’ulteriore detrazione dall’imposta I.C.I. deliberata da ultimo con del. C.C. n. 15 del 22/03/2003;

 

Dato atto:

-          che con L. 266 del 23/12/2005 il termine di approvazione del bilancio di previsione è stato prorogato al 31/03/2006;

 

Visto l’articolo 42 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, che attribuisce al Consiglio  Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi , con esclusione della determinazione delle relative aliquote e tariffe;

 

Visti i pareri sottoriportati resi ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del D.Lgs 267/00;

 

DELIBERA

 

1) di fissare, in relazione alle seguenti particolari condizioni di carattere sociale, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale così come intesa nel D.Lgs 50/92,  i requisiti soggettivi e reddituali, tenendo conto dell’ ISE del nucleo familiare del soggetto passivo come segue:

 

a)      persone sole di età non inferiore a 65 (sessantacinque) anni, compiuti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, in possesso per il 2005 di un ISE fino ad un massimo di € 9.292,77;

b)      due persone, componenti di un unico nucleo familiare, entrambi di età non inferiore a 65 (sessantacinque) anni, compiuti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, che  per l’anno 2005 siano in possesso  di un ISE fino ad un massimo di € 14.589,65;

c)      soggetto passivo nel cui nucleo familiare in cui vive un componente portatore di handicap con invalidità superiore al 66%;

d)      soggetto passivo nel cui nucleo familiare vivono almeno due figli minori;

e)      soggetto passivo con nucleo familiare formato da almeno cinque componenti;

 

Per  le categorie indicate ai commi c, d, e il nucleo familiare deve essere in possesso, per l’anno 2005 di un ISE fino ad un massimo di:

                     9.292,77 se il soggetto passivo è solo;

€ 14.589,65 se il nucleo familiare  è formato da due componenti;

€ 18.957,25 se il nucleo  familiare è formato da tre componenti;

€ 22.860,21 se il nucleo  familiare è formato da quattro componenti;

€ 26.484,39 se il nucleo   familiare è formato da cinque componenti;

€ 29.736,86 se il nucleo familiare è formato da sei componenti;

 

per nuclei familiari  composti da ulteriore componente si applica una maggiorazione di 0,35 per cento sul limite reddituale di € 29.736,86 per ogni ulteriore componente.

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA-CONTABILE: FAVOREVOLE

Longiano, 11/1/2006

 

                                            

                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                                         

 

 

 

Inoltre, con apposita votazione unanime espressa per alzata di mano

 

D E L I B E R A

 

1)        di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000 n.267.