IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1. Per i motivi ed ai fini di cui premessa narrativa, di confermare per l'anno 2010 le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili già vigenti per l'anno 2009, come segue:
§ ALIQUOTA ORDINARIA DEL 7 PER MILLE Si applica a tutte le unità immobiliari non indicate al punto successivo (aliquota agevolata 5,65 per mille). L’aliquota al 7 per mille si applica ad es.:
Ø Unità immobiliari di cat. A (escluso A10) tenute a disposizione dal possessore, e relative pertinenze
Ø Unità immobiliari di cat. A (escluso A10) locate a soggetti che le utilizzano come abitazione secondaria, e relative pertinenze
Ø Unità immobiliari di cat. A (escluso A10) non locate, non date in comodato a terzi e di fatto non utilizzate, e relative pertinenze
§ ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 5,65 PER MILLE Si applica alle:
Ø Unità immobiliari di cat. A non contemplate al punto precedente
Ø Unità immobiliari di cat. B
Ø Unità immobiliari di cat. C (escluse le pertinenze di abitazioni tenute a disposizione, abitazioni locate a non residenti o non locate)
Ø Unità immobiliari di cat. D
Ø Unità immobiliari concesse in locazione - con contratto registrato - a soggetti che le utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze. Dette unità immobiliari NON sono equiparate all'abitazione principale ai fini del diritto alla detrazione.
Ø Aree edificabili, così come individuate dai vigenti strumenti urbanistici
2. Secondo le disposizioni di cui al D.L. 93/2008 convertito in legge 126/2008 resta esclusa dal pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. L’art. 1 comma 2 del DL 93/2008 conv. in L. 126/2008 testualmente recita: “Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.lgs n. 504/1992 e succ. mod., nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto (nel limite delle assimilazioni previste dall’art. 59 del d.lgs. 446/1997 o dall’art. 3 comma 56 della L.662/1996), ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del citato D.lgs 504/1992”.
Godono della stessa esenzione le pertinenze (art.817 c.c.) delle abitazioni principali, come sopra definite.
3. Di stabilire che i contribuenti che si avvalgano delle assimilazioni previste dalle norme regolamentari (nel limite delle assimilazioni previste dall’art. 59 del d.lgs. 446/1997 o dall’art. 3 comma 56 della L.662/1996) dovranno, entro il 31 dicembre 2010, presentare al Comune un dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall’ufficio tributi. Nel caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione sarà applicata l’aliquota ordinaria e nessuna detrazione.
4. Di confermare
Ø Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ed equiparate ai sensi dell'art. 16 del regolamento comunale ICI che non godono dell’esenzione prevista dall’art. 1 del DL 93/2008 conv. in legge 126/2008.
5. Di confermare l'ULTERIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE (€ 51,00) PER UN TOTALE DI € 155,00, per i seguenti casi:
Ø Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (che non godono dell’esenzione prevista dall’art. 1 del DL 93/2008 conv. in legge 126/2008) che siano possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto ed utilizzate da soggetti di età non inferiore a 65 anni aventi i seguenti requisiti:
§ Soggetto solo o con coniuge a carico;
§ che non possieda, su tutto il territorio nazionale, altre unità immobiliari oltre a quella adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
§ il cui reddito del nucleo familiare - che deve risultare da apposita attestazione ISE/ISEE - non deve superare il valore I.S.E. di € 8.645,00.
6. Di dare atto che per pertinenze si intendono quelle individuate dall'art. 19 del regolamento comunale sull'imposta comunale sugli immobili.
7. Di stabilire che i contribuenti, per poter usufruire dell’aliquota agevolata del 5,65 per mille riconosciuta per le case locate a residenti, dovranno presentare una dichiarazione, inerente al possesso dei requisiti previsti, su apposita modulistica predisposta dall’Ufficio tributi comunale. I requisiti dovranno comunque essere posseduti, e dichiarati, entro la data di presentazione della denuncia di variazione I.C.I.
La dichiarazione così presentata ha validità sino a dichiarazione di revoca presentata dal contribuente.
8. Di stabilire che i contribuenti, per poter usufruire della detrazione per l’abitazione principale nella misura di € 155,00 dovranno presentare una dichiarazione, inerente al possesso dei requisiti previsti, su apposita modulistica predisposta dall’Ufficio tributi comunale unitamente all'attestazione ISE/ISEE. I requisiti dovranno comunque essere posseduti, e dichiarati, entro la data di presentazione della denuncia di variazione I.C.I.
La dichiarazione ha validità annuale.
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