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IL CONSIGLIO COMUNALE

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DELIBERA

1.    Per i motivi ed ai fini di cui premessa narrativa, di confermare per l'anno 2008 le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili già vigenti per l'anno 2007, come segue:

§       ALIQUOTA ORDINARIA DEL 7 PER MILLE  si applica alle

Unità immobiliari di cat. A (escluso  A10) tenute a disposizione dal possessore, e relative pertinenze

Unità immobiliari di cat. A (escluso A10) locate a soggetti che le utilizzano come abitazione secondaria, e relative pertinenze

Unità immobiliari di cat. A (escluso A10) non locate, non date in comodato a terzi e di fatto non utilizzate, e relative pertinenze

§       ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 5,65 PER MILLE si applica alle

Aree edificabili, così come individuate dai vigenti strumenti urbanistici

Negozi ad uso commerciale (cat. C1)

Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ed equiparate ai sensi dell'art. 16 del regolamento comunale ICI, e relative pertinenze

Unità immobiliari concesse in locazione - con contratto registrato - a soggetti che le utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze.

Dette unità immobiliari NON sono equiparate all'abitazione principale ai fini del diritto alla detrazione.

Tutte le altre unità immobiliari non elencate tra quelle a cui si applica l'aliquota del 7 per mille.

2.    Di confermare la DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE (€ 104,00) per i seguenti casi:

Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ed equiparate ai sensi dell'art. 16 del regolamento comunale ICI

3.    Di confermare l'ULTERIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE   (€ 51,00) PER UN TOTALE DI € 155,00, per i seguenti casi:

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale che siano possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto ed utilizzate da soggetti di età non inferiore a 65 anni aventi i seguenti requisiti:

Soggetto solo o con coniuge a carico;

che non possieda, su tutto il territorio nazionale, altre unità immobiliari oltre a quella adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

il cui reddito del nucleo familiare - che deve risultare da apposita attestazione ISE/ISEE - non deve superare il valore I.S.E. di € 8.417,00.

4.    Di dare atto che per pertinenze si intendono quelle individuate dall'art. 19 del regolamento comunale sull'imposta comunale sugli immobili.

5.    Di stabilire che i contribuenti, per poter usufruire dell’aliquota agevolata del 5,65per mille riconosciuta per le case locate a residenti, dovranno presentare una dichiarazione, inerente al possesso dei requisiti previsti, su apposita modulistica predisposta dall’Ufficio tributi comunale. I requisiti dovranno comunque essere posseduti, e dichiarati, entro la data di presentazione della denuncia di variazione I.C.I.

La dichiarazione così presentata ha validità sino a dichiarazione di revoca presentata dal contribuente.

6.    Di stabilire che i contribuenti, per poter usufruire della detrazione per l’abitazione principale nella misura di € 155,00 dovranno presentare una dichiarazione, inerente al possesso dei requisiti previsti, su apposita modulistica predisposta dall’Ufficio tributi comunale unitamente all'attestazione ISE/ISEE. I requisiti dovranno comunque essere posseduti, e dichiarati, entro la data di presentazione della denuncia di variazione I.C.I.

La dichiarazione ha validità annuale.

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