Comune di Sarsina

Provincia di Forlì-Cesena

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011

A decorrere dall’anno 2008, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta e le eventuali pertinenze previste dal regolamento ICI (per il Comune di Sarsina una unità per ciascuna tipologia di pertinenza C/2 e C/6) sono esenti dal pagamento dell’Imposta comunale sugli immobili.

Sono escluse dall’esenzione le unità immobiliari delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente, intendendosi per tale, salvo prova contraria,  quella di residenza anagrafica.

L’esenzione è estesa anche alle seguenti unità immobiliari assimilate all’abitazione principale per espressa previsione di legge  o in base al regolamento comunale:

a)         unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b)         alloggi regolarmente assegnati, dall’ACER, a soggetti che li utilizzano come abitazione principale;

c)         al soggetto passivo di imposta non assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato a sua abitazione  situato nello stesso Comune in cui è ubicata l’ex casa coniugale;

d)                  all’unità immobiliare di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili che risiedono in via permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non risulti locata; *(1)

e)         all’unità immobiliare  e relative pertinenze concesse un uso gratuito a parenti e affini entro il 2° grado che la  utilizzano quale abitazione principale. *(1)

f)                    l’abitazione posseduta da cittadino italiano residente all’estero a condizione che non risulti locata.

*(1)  In questi casi il soggetto interessato dovrà presentare, a pena di decadenza dai benefici,  apposita autocertificazione all’Ufficio Tributi entro il termine previsto per il versamento della rata di  saldo dell’anno di imposta  in cui e sorto il presupposto per la suddetta esenzione. Le autocertificazioni già presentate restano valide anche per gli anni successivi  salvo che non si verifichino delle modifiche nei singoli elementi dichiarati.

 

ALIQUOTE I.C.I.  ANNO  2011

1.      Aliquota 6,00 per mille per:

- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei soggetti passivi che non rientrano nell’esenzione (unità immobiliari delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze anche se dotate di rendita catastale autonoma, ubicate nel medesimo edificio o complesso immobiliare dell’abitazione asservita, ovvero ad una distanza non superiore a 1000 metri. L’aliquota ridotta può essere applicata limitatamente a una unità immobiliare per ogni tipologia di pertinenza (n. 1 C/6 e n. 1 C/2).

2.      Aliquota 7,00 per mille per:

- Unità immobiliari ad uso abitazione (Categ. Catastale A esclusi A10) non adibite ad abitazione principale;

3.      Aliquota ordinaria 6,50 per mille per:

a)       ogni altro immobile diverso dalle abitazioni per il quale non si rendono applicabili le altre aliquote, incluse le aree fabbricabili  *(2) e la Cat. Catastale A10;

4.      Aliquota del 4,00 per mille per:

a)      unità immobiliari diverse dalle abitazioni  acquistate, edificate o locate per realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, per un periodo comunque non superiore a tre anni;

b)      edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero in quanto interessati da movimenti franosi.

c)      Fabbricati ex rurali oggetto di ristrutturazione per un periodo comunque non superiore a tre anni;

d)      Abitazioni concesse in locazione, a titolo di abitazione principale, attraverso la formula del contratto-tipo di cui alla Legge n. 431/1998, art. 2 comma 3. (N.B. non si applica la detrazione di imposta).  Il contribuente che usufruisce di questa aliquota dovrà presentare all’Ufficio Tributi, a pena di decadenza dai benefici,  entro il termine previsto per il versamento della rata di  saldo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente il possesso dei requisiti previsti, oltre a copia del contratto di affitto regolarmente registrato.

DETRAZIONI :

-          Misura unica della detrazione  Euro 129,11: Si applica per tutti i casi previsti ad aliquota ridotta (6,00 per mille); La parte di detrazione non assorbita dall’imposta sull’abitazione principale o equiparata, può essere scomputata dall’imposta dovuta sulle eventuali pertinenze alla medesima collegate.

*(2)  Con  delibera di G.C. n. 149 del 3/11/2005 sono stati definiti i valori venali di riferimento per le aree fabbricabili. Per gli anni 2009, 2010 e 2011  non è stata prevista alcuna rivalutazione, pertanto verranno applicati gli stessi valori dell’anno 2008.

 

La dichiarazione ICI, qualora per il tipo di variazione permanga l’obbligo dichiarativo, deve essere presentata all’Uff. Tributi  del Comune entro il 30/09/2011

 

Il versamento dell’Imposta può essere effettuato:

 

1.      sul c/c postale  n. 8088099 intestato a “comune di sarsina – ici – servizio tesoreria”

       utilizzando gli appositi bollettini.

 

2.      con  modello  f/24

 

 

Il versamento non è dovuto se l’importo complessivo dell’imposta  da versare (acconto + saldo) è inferiore ad  € 4,00)