Comune di Sarsina

Provincia di Forlì-Cesena

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2009

A decorrere dall’anno 2008, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta e le eventuali pertinenze previste dal regolamento ICI (per il Comune di Sarsina una unità per ciascuna tipologia di pertinenza C/2 e C/6) sono esenti dal pagamento dell’Imposta comunale sugli immobili.

Sono escluse dell’esenzione le unità immobiliari delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente, intendendosi per tale, salvo prova contraria,  quella di residenza anagrafica.

L’esenzione è estesa anche alle seguenti unità immobiliari assimilate all’abitazione principale per espressa previsione di legge  o in base al regolamento comunale:

-    unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari;

-    alloggi regolarmente assegnati, dall’ACER, a soggetti che li utilizzano come abitazione principale;

-    al soggetto passivo di imposta non assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato a sua abitazione  situato nello stesso Comune in cui è ubicata l’ex casa coniugal

-      all’unità immobiliare di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili che risiedono in via permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non risulti locata;

-    all’unità immobiliare  e relative pertinenze concesse un uso gratuito a parenti e affini entro il 2° grado che la  utilizzano quale abitazione principale.

-     l’abitazione posseduta da cittadino italiano residente all’estero a condizione che non risulti locata.

ALIQUOTE I.C.I.  ANNO  2009

Aliquota ridotta 6,00 per mille per:

a)       Unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei soggetti passivi (solo per le unità immobiliari delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze anche se dotate di rendita catastale autonoma, ubicate nel medesimo edificio o complesso immobiliare dell’abitazione asservita, ovvero ad una distanza non superiore a 1000 metri. L’aliquota ridotta può essere applicata limitatamente a una unità immobiliare per ogni tipologia di pertinenza (n. 1 C/6 e n. 1 C/2).

2.       Aliquota maggiorata 7,00 per mille per:

a)       unità immobiliari ad uso abitazione (Categ. Catastale A esclusi A10) non adibite ad abitazione principale;

3.       Aliquota ordinaria 6,50 per mille per:

a)       ogni altro immobile diverso dalle abitazioni per il quale non si rendono applicabili le altre aliquote, incluse le aree fabbricabili  (*) e la Cat. Catastale A10;

4.       Aliquota del 4,00 per mille per:

a)       unità immobiliari diverse dalle abitazioni  acquistate, edificate o locate per realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, per un periodo comunque non superiore a tre anni;

b)       edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero in quanto interessati da movimenti franosi.

c)       Fabbricati ex rurali oggetto di ristrutturazione per un periodo comunque non superiore a tre anni;

d)       Nuova costruzione di edifici ad uso abitazione e rispettive pertinenze, purchè trattasi di prima casa e comunque per un periodo non superiore a tre anni;

DETRAZIONI :

-                  Misura unica della detrazione  Euro 129,11: Si applica per tutti i casi previsti ad aliquota ridotta (6,00 per mille); La parte di detrazione non assorbita dall’imposta sull’abitazione principale o equiparata, può essere scomputata dall’imposta dovuta sulle eventuali pertinenze alla medesima collegate.

 

(*)  Con  delibera di G.C. n. 149 del 3/11/2005 sono stati definiti i valori venali di riferimento per le aree fabbricabili. Per l’anno 2009  non è prevista alcuna rivalutazione, pertanto verranno applicati gli stessi valori dell’anno 2008.

 

La dichiarazione ICI deve essere presentata all’Uff. Tributi  del Comune entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2008.

 

Conto Corrente Postale per versamenti ICI

c.c.p. n. 88709506 INTESTATO A: CO.RI.T. Riscossioni Locali S.p.A. COMUNE DI SARSINA-FC-ICI