ESTRATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 25/02/2010 ADOTTATA DAL COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (PROV. FORLI’-CESENA) IN MATERIA DI ALIQUOTE I.C.I  E DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO D’ IMPOSTA 2010

 

  1. Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.Lgs 504/92,  le aliquote I.C.I. per l’anno 2010 così come segue:

 

- 4,00 per mille per i fabbricati ubicati nel Centro Storico, così come delimitato dal Piano Regolatore Generale, oggetto di interventi di rifacimento delle facciate previsti in un piano di decoro approvato dall’Amministrazione Comunale limitatamente all’anno solare a cui si riferiscono i lavori di valorizzazione;

 

- 5,00 per mille per i fabbricati ubicati nel Centro Storico, così come delimitato dal Piano Regolatore Generale, ove viene esercitata attività di vendita al dettaglio di cui all’art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 114/98 (esercizio di vicinato) o attività di somministrazione di alimenti e bevande anche con produzione diretta;

 

- 7,00 per mille  aliquota ordinaria;

 

- 5,00 per mille per i seguenti casi:

 

A.   unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente ( nei casi in cui non è prevista l’esenzione);

B.   unità immobiliari a destinazione abitativa equiparate per legge o disposizione regolamentare ad abitazione principale, come di seguito tassativamente elencate:

 

a)   unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (nei casi in cui  non è prevista l’esenzione);

b)   alloggi degli ACER regolarmente assegnati a soggetti che li utilizzano come abitazione principale (nei casi in cui non è prevista l’esenzione);

c)   unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata (nei casi in cui  non è prevista l’esenzione);

 

d)   unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, ubicati anche al di fuori del territorio comunale, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata  (nei  casi in cui  non è prevista l’esenzione) ed è necessario presentare apposita comunicazione all’ufficio tributi del Comune con allegata la dichiarazione dell’istituto di accoglienza del soggetto passivo, da presentarsi entro la scadenza del pagamento dell’acconto per i ricoveri avvenuti nel primo semestre ed entro la scadenza del pagamento del saldo per quelli avvenuti nel secondo semestre;

 

e)   unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado (in linea retta nonno – nipote, in linea collaterale fratello – fratello), che la occupano quale loro abitazione principale (nei casi in cui non è prevista l’esenzione) e occorre presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, entro il termine di pagamento della seconda rata dell’anno in cui si inizia ad applicare l’agevolazione e conserva validità, in assenza di variazioni, anche per gli anni successivi;

 

f)     unità immobiliare locata con contratto registrato ad un soggetto persona fisica che la utilizza come abitazione principale (in tal caso occorre presentare, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il termine di pagamento della seconda rata dell’anno in cui si inizia ad applicare l’agevolazione e conserva validità, in assenza di variazioni, anche per gli anni successivi);

 

g)   due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l’aliquota ridotta decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione catastale;

 

h)   unità immobiliare posseduta da soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

C.   unità immobiliare costituente pertinenza delle abitazioni di cui alle lettere A  e  B non soggette ad esenzione. Si considera tale l’unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell’abitazione, ed ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione stessa. L’aliquota ridotta è riconosciuta limitatamente ad un massimo di due pertinenze per ogni unità immobiliare e a condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento o il locatario finanziario dell’abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario delle pertinenze. Se il contribuente possiede nel territorio comunale una sola unità immobiliare classificata o classificabile nella categoria C/6, questa verrà assimilata a pertinenza, e pertanto sconterà l’aliquota ridotta, se destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale indipendentemente dall’ubicazione dell’unità immobiliare stessa.

 

2.      Di confermare per l’anno 2010 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo che non rientra nella fattispecie esentata in € 105,00, con la precisazione che tale detrazione spetta al tutte le  abitazioni assoggettate all’aliquota del 5 per mille tranne quelle di cui alle lettere e) ed f);

 

  1. Di dare atto che il gettito complessivo previsto per l’anno 2010 per effetto delle aliquote e delle detrazioni d’imposta determinate ai punti precedenti, è quantificato in Euro 2.880.000,00 tenendo conto anche di quanto disposto dal D.L. n. 93/08;