OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2005.
Visto il Titolo I, Capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la istituzione dell'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.);
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 16/11/1998, e successive modificazioni, esecutivo ai sensi di legge;
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/00 n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12/01 n. 448 (finanziaria 2002), che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto il Decreto Legge del 30/12/2004, n. 314, con il quale è stato prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 al 28/02/05;
Dato atto dunque che il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è fissato, per l’anno 2005, al 28 febbraio;
Vista la delibera di GC. n. 199/2003 e n. 4/2004 di approvazione delle aliquote e detrazioni dell’Imposta Comunale sugli immobili per l’anno 2004;
Considerato che per far fronte da un lato alle maggiori esigenze finanziarie dovute alla crescente spesa sociale, adeguamenti contrattuali, aumenti generalizzati della spesa corrente e dal congelamento dell’addizionale IRPEF dall’altro, l’Amministrazione ha deciso di determinare per l’anno 2005 le seguenti aliquote e detrazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili:
- l’aliquota ordinaria viene stabilita nella misura del 7 per mille;
- l’aliquota del 5 per mille viene confermata nei seguenti casi:
1) unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente (definizione di abitazione principale);
2) unità immobiliari a destinazione abitativa equiparate per legge o disposizione regolamentare ad abitazione principale, come di seguito tassativamente elencate:
a) unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) alloggi degli istituti autonomi per le case popolari regolarmente assegnati a soggetti che li utilizzano come abitazione principale;
c) unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata;
d) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, ubicati anche al di fuori del territorio comunale, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (in tal caso occorre presentare apposita comunicazione all’ufficio tributi del Comune con allegata la dichiarazione dell’istituto di accoglienza del soggetto passivo, da presentarsi entro la scadenza del pagamento dell’acconto per i ricoveri avvenuti nel primo semestre ed entro la scadenza del pagamento del saldo per quelli avvenuti nel secondo semestre);
e) unità immobiliare locata con contratto registrato ad un soggetto persona fisica che la utilizza come abitazione principale (in tal caso occorre presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);
f) unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado (in linea retta nonno – nipote, in linea collaterale fratello – fratello), che la occupano quale loro abitazione principale; in questo caso l’aliquota ridotta sarà riconosciuta solo nei confronti del soggetto passivo unito dal vincolo di parentela di cui sopra con almeno un occupante l’unità immobiliare (anche in questo caso è necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);
g) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l’aliquota ridotta decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione catastale;
h) unità immobiliare posseduta da soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
3) unità immobiliare costituente pertinenza dell’abitazione principale del soggetto passivo. Si considera tale l’unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, ed ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale stessa. L’aliquota ridotta è riconosciuta limitatamente ad un massimo di due pertinenze per ogni unità immobiliare e a condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento o il locatario finanziario dell’abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario delle pertinenze. Se il contribuente possiede nel territorio comunale una sola unità immobiliare classificata o classificabile nella categoria C/6, questa verrà assimilata a pertinenza, e pertanto sconterà l’aliquota ridotta, se destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale indipendentemente dall’ubicazione dell’unità immobiliare stessa.
- la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è determinata in € 105,00, con la precisazione che tale detrazione spetta a tutte le abitazioni assoggettate all’aliquota del 5 per mille di cui sopra, ad eccezione delle tipologie previste alle lettere e) ed f);
Ritenuto opportuno ed equo prevedere relativamente all’Imposta Comunale sugli Immobili una maggiore detrazione per l’abitazione principale in favore di soggetti che per particolari situazioni versano in condizioni di disagio socio-economico, così come prevede l’art. 8, comma 3 del D.Lgs n. 504/92;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore II Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1. Di stabilire le aliquote I.C.I. per l’anno 2005 così come segue:
- 7,00 per mille aliquota ordinaria
- 5 per mille per i seguenti casi:
1) unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente (definizione di abitazione principale);
2) unità immobiliari a destinazione abitativa equiparate per legge o disposizione regolamentare ad abitazione principale, come di seguito tassativamente elencate:
a) unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) alloggi degli istituti autonomi per le case popolari regolarmente assegnati a soggetti che li utilizzano come abitazione principale;
c) unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata;
d) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, ubicati anche al di fuori del territorio comunale, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (in tal caso occorre presentare apposita comunicazione all’ufficio tributi del Comune con allegata la dichiarazione dell’istituto di accoglienza del soggetto passivo, da presentarsi entro la scadenza del pagamento dell’acconto per i ricoveri avvenuti nel primo semestre ed entro la scadenza del pagamento del saldo per quelli avvenuti nel secondo semestre);
e) unità immobiliare locata con contratto registrato ad un soggetto persona fisica che la utilizza come abitazione principale (in tal caso occorre presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);
f) unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado (in linea retta nonno – nipote, in linea collaterale fratello – fratello), che la occupano quale loro abitazione principale; in questo caso l’aliquota ridotta sarà riconosciuta solo nei confronti del soggetto passivo unito dal vincolo di parentela di cui sopra con almeno un occupante l’unità immobiliare (anche in questo caso è necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);
g) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l’aliquota ridotta decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione catastale;
h) unità immobiliare posseduta da soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
3) unità immobiliare costituente pertinenza dell’abitazione principale del soggetto passivo. Si considera tale l’unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, ed ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale stessa. L’aliquota ridotta è riconosciuta limitatamente ad un massimo di due pertinenze per ogni unità immobiliare e a condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento o il locatario finanziario dell’abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario delle pertinenze. Se il contribuente possiede nel territorio comunale una sola unità immobiliare classificata o classificabile nella categoria C/6, questa verrà assimilata a pertinenza, e pertanto sconterà l’aliquota ridotta, se destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale indipendentemente dall’ubicazione dell’unità immobiliare stessa.
2. Di stabilire per l’anno 2005 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in € 105,00, con la precisazione che tale detrazione spetta a tutte le abitazioni assoggettate all’aliquota del 5 per mille di cui sopra, ad eccezione delle tipologie previste alle lettere e) ed f);
3. Di stabilire per l’anno 2005 una diversa detrazione d’imposta di € 258,23 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dando atto che tale detrazione spetta solo alle abitazioni assoggettate all’aliquota del 5 per mille di cui sopra prevista al punto 1) ed esclusivamente se il soggetto passivo d’imposta si trova nelle seguenti condizioni:
A1) essere pensionato al minimo INPS e alla data del 01/01/2005 aver compiuto i 60 anni di età;
B1) essere proprietario ovvero titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, su tutto il territorio nazionale, di una sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, con esclusione delle categorie A/1 e A/8 e con un massimo di due pertinenze;
C1) se la famiglia è composta da due o più persone, possedere un reddito annuo complessivo lordo relativo all’anno 2004 non superiore a € 15.000 per nucleo familiare composto da due persone, (per ogni componente in più il reddito si aumenta di € 5.000);
oppure:
A2) avere all’interno del proprio nucleo familiare un portatore di handicap al 100% al 01/01/2005;
B2) essere proprietario ovvero titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, su tutto il territorio nazionale, di una sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, con esclusione delle categorie A/1 e A/8 e con un massimo di due pertinenze;
C2) possedere un reddito annuo complessivo lordo relativo all’anno 2004 non superiore a € 10.000 per nucleo familiare di una sola persona, a € 15.000 per nucleo familiare composto da due persone, (per ogni componente in più il reddito si aumenta di € 5.000);
4. Di dare atto che la maggiore detrazione spetta, in caso di comproprietà, proporzionalmente alla quota di utilizzo dell’abitazione principale e al periodo durante il quale si protrae tale destinazione;
5. Di stabilire che i soggetti che vorranno usufruire delle detrazione di € 258,23 dovranno inviare o consegnare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione su modello a tal fine predisposto, all’ufficio protocollo del Comune, entro il termine di scadenza del pagamento della seconda rata I.C.I.;
6. Di dare atto che il gettito complessivo previsto per l’anno 2005, per effetto delle aliquote e delle detrazioni d’imposta determinate ai punti precedenti, è quantificato in Euro 3.671.000,00;
7. Di pubblicare per estratto copia della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/97 n. 446.
8. di dichiarare il seguente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.