ALLEGATO “A/1”
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ALIQUOTE E DETRAZIONI - ESERCIZIO 2011
A) ALIQUOTA ORDINARIA 4 PER MILLE APPLICABILE A:
- Tutte le fattispecie di immobili non rientranti nelle categorie impositive di cui alle successive lettere b) , c) .
B) ALIQUOTA 6 PER MILLE APPLICABILE A:
- Unità immobiliari e relative pertinenze tenute a disposizione quali residenze secondarie
Rientrano nella presente fattispecie anche le unità immobiliari secondarie locate a soggetti non residenti.
C) ALIQUOTA 6 PER MILLE APPLICABILE A:
- Aree edificabili in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi definitivamente approvati ed esecutivi a tutti gli effetti.
ABITAZIONE PRINCIPALE
Il Decreto 27.05.2008, n. 93, convertito con modificazioni nella Legge 24.07.2008 n. 126, ha stabilito, già a decorrere dall’esercizio 2008, l’ESENZIONE dall’imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e le eventuali pertinenze previste dal regolamento ICI del Comune.
Sono escluse dalla esenzione, per espressa previsione normativa, le abitazioni principali di categoria A1/A8/A9 (case signorili, ville, castelli).
Ai sensi della risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 04.03.2009, l’esenzione è estesa anche alle seguenti unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all’ abitazione principale del soggetto passivo e precisamente:
a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE € 258,228
Applicabile alle fattispecie che non beneficiano dell’esenzione - es: Cat. A1/A8/A9, cittadini residenti all’estero iscritti all’AIRE, assimilazioni ad abitazioni principale stabilita da regolamento quale “abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto residente che la utilizza come dimora abituale”.
PERTINENZE:
Per pertinenza si intende il garage ,il box, il posto auto, la soffitta e la cantina , che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione. Si considerano parti integranti dell’abitazione principale le pertinenze anche se iscritte distintamente in catasto. L’assimilazione opera limitatamente ad un massimo di due unità immobiliari per ciascuna tipologia di pertinenza a condizione che queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.