Richiamato il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni disciplinanti l’imposta comunale sugli immobili;
Vista la Legge 24.07.2000 n. 212 relativa alla disciplina dello statuto dei diritti del contribuente;
Visto il decreto ministeriale 06.06.2002 n. 159 di modificazione delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, ivi comprese quelle del Comune di Sogliano al Rubicone;
Preso atto che i terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone, sono esenti dall’imposta comunale sugli immobili, i sensi dell’art. 7, lett. h) del D.Lgs. 504/92, come da elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14.06.1993;
Richiamata la propria deliberazione G.M. n. 168 del 01.12.2005, esecutiva, di determinazione delle aliquote ICI e detrazione per abitazione principale relative all’esercizio 2006;
Preso atto che per l’esercizio 2006, la Giunta Comunale, aveva stabilito le seguenti aliquote:
A) ALIQUOTA ORDINARIA 4 PER MILLE APPLICABILE A:
- Tutte le fattispecie di immobili non rientranti nelle categorie impositive di cui alle successive lettere b) , c) d ) .
B) ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 4 PER MILLE APPLICABILE A :
In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa(abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari dimorano abitualmente, sono equiparate all’abitazione principale:
1) l’unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2) l’abitazione secondaria locata , con contratto registrato, a soggetto residente che la utilizza come dimora abituale.
C) ALIQUOTA 6 PER MILLE APPLICABILE A:
- Unità immobiliari e relative pertinenze tenute a disposizione quali residenze secondarie (case sfitte)
D) ALIQUOTA 6 PER MILLE APPLICABILE A:
- Aree edificabili in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi definitivamente approvati ed esecutivi a tutti gli effetti.
PERTINENZE:
Per pertinenza si intende il garage ,il box, il posto auto, la soffitta e la cantina , che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione. Si considerano parti integranti dell’abitazione principale le pertinenze anche se iscritte distintamente in catasto. L’assimilazione opera limitatamente ad un massimo di due unità immobiliari per ciascuna tipologia di pertinenza a condizione che queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.
Le pertinenze sopra descritte godono dell’agevolazione dell’aliquota per abitazione principale e del la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
Ritenuto di confermare per l’esercizio 2007 le aliquote in vigore specificando che l’aliquota del 6 per mille relativa alle Unità immobiliari e relative pertinenze tenute a disposizione quali residenze secondarie (case sfitte) si applica anche alle unità immobiliari secondarie locate a soggetti non residenti;
Visto l’articolo 8 , c. 3 del D.Lgs. 504/92 che prevede una detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, pari a Euro 103,291 ;
Visto il successivo comma 3 dell’articolo 8 , il quale prevede la possibilità di determinare ulteriori detrazioni per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino ad un massimo di Euro 258,228 , nel rispetto degli equilibri del bilancio;
Ritenuto di confermare, anche per l’esercizio 2007, la detrazione per l’abitazione principale di Euro € 258,228 ;
Evidenziato che le misure sopra descritte consentiranno di realizzare, nel 2007 un gettito complessivo previsto in € 225.000,00 con cui garantire la copertura di maggiori spese di personale, beni e servizi, riduzione di trasferimenti erariali ecc.;
Dato atto del rispetto degli equilibri generali del Bilancio di Previsione 2007 i cui schemi sono posti all’ordine del giorno della presente seduta per l’approvazione;
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ICI;
Visto il D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 213/1998;
Vista la Legge 409/2001;
Di dare atto che che l’aliquota del 6 per mille relativa alle Unità immobiliari e relative pertinenze tenute a disposizione quali residenze secondarie (case sfitte) si applica anche alle unità immobiliari secondarie locate a soggetti non residenti;
COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
PROVINCIA DI FORLI’ – CESENA
si applicano le seguenti aliquote:
A) ALIQUOTA ORDINARIA 4 PER MILLE APPLICABILE A:
- Tutte le fattispecie di immobili non rientranti nelle categorie impositive di cui alle successive lettere b) , c) d ) .
B) ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 4 PER MILLE APPLICABILE A :
In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa(abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari dimorano abitualmente, sono equiparate all’abitazione principale:
3) l’unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4) l’abitazione secondaria locata , con contratto registrato, a soggetto residente che la utilizza come dimora abituale.
C) ALIQUOTA 6 PER MILLE APPLICABILE A:
- Unità immobiliari e relative pertinenze tenute a disposizione quali residenze secondarie (case sfitte).
Rientrano nella presente fattispecie anche le unità immobiliari secondarie locate a soggetti non residenti.
D) ALIQUOTA 6 PER MILLE APPLICABILE A:
- Aree edificabili in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi definitivamente approvati ed esecutivi a tutti gli effetti.
PERTINENZE:
Per pertinenza si intende il garage ,il box, il posto auto, la soffitta e la cantina , che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione. Si considerano parti integranti dell’abitazione principale le pertinenze anche se iscritte distintamente in catasto. L’assimilazione opera limitatamente ad un massimo di due unità immobiliari per ciascuna tipologia di pertinenza a condizione che queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.
L e pertinenze sopra descritte godono dell’agevolazione dell’aliquota per abitazione principale e del la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
La detrazione per abitazione principale si applica anche:
- abitazioni di proprietà di anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero, purchè la stessa non risulti locata;
- abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto residente che la utilizza come dimora abituale.