COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
PROVINCIA DI FORLI’ – CESENA
(Estratto di Delibera G.M. n. 168 del 01/12/2005)
si applicano le seguenti aliquote:
A) ALIQUOTA ORDINARIA 4 PER MILLE APPLICABILE A:
- Tutte le fattispecie di immobili non rientranti nelle categorie impositive di cui alle successive lettere b) , c) d ) .
B) ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 4 PER MILLE APPLICABILE A :
In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa(abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari dimorano abitualmente, sono equiparate all’abitazione principale:
1) l’unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2) l’abitazione secondaria locata , con contratto registrato, a soggetto residente che la utilizza come dimora abituale.
C) ALIQUOTA 6 PER MILLE APPLICABILE A:
- Unità immobiliari e relative pertinenze tenute a disposizione quali residenze secondarie (case sfitte)
D) ALIQUOTA 6 PER MILLE APPLICABILE A:
- Aree edificabili in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi definitivamente approvati ed esecutivi a tutti gli effetti.
PERTINENZE (1)
Per pertinenza si intende il garage ,il box, il posto auto, la soffitta e la cantina , che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione. Si considerano parti integranti dell’abitazione principale le pertinenze anche se iscritte distintamente in catasto. L’assimilazione opera limitatamente ad un massimo di due unità immobiliari per ciascuna tipologia di pertinenza a condizione che queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.
Le pertinenze sopra descritte godono dell’agevolazione dell’aliquota per abitazione principale e del la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
La detrazione per abitazione principale si applica anche:
- abitazioni di proprietà di anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero, purchè la stessa non risulti locata;
- abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto residente che la utilizza come dimora abituale.
(1) Per pertinenza si intende il garage, il box, il posto auto, la soffitta e la cantina classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione.(modifica Reg. C.C. n. 80 del 30/12/2005)
(2) Sono equiparati ad abitazioni principali , agli effetti dell’applicazione del solo beneficio della detrazione di imposta, ma non dell’aliquota ridotta, gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi Case Popolari (ACER ).( modifica Reg. C.C. n. 80 del 30/12/2005)