COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

 

STRALCIO DI DELIBERA G.C. N. 144 DEL 28/10/2004

 

 

 

Richiamato il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni disciplinanti l’imposta comunale sugli immobili;

Vista la Legge 24.07.2000 n. 212 relativa alla disciplina dello statuto dei diritti del contribuente;

Visto il decreto ministeriale 06.06.2002 n. 159 di modificazione delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, ivi comprese quelle del Comune di Sogliano al Rubicone;

Preso atto che i terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone, sono esenti dall’imposta comunale sugli immobili, i sensi dell’art. 7, lett. h) del D.Lgs. 504/92, come da elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14.06.1993;

Richiamata la propria deliberazione G.M. 171 del 20.11.2003, esecutiva, di determinazione delle aliquote ICI e detrazione per abitazione principale relative all’esercizio 2004;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 99 del 22.12.2003 di approvazione del Bilancio di Previsione e dei suoi allegati, contenente la presa d’atto delle aliquote e detrazioni definite per l’imposta comunale sugli immobili;

Richiamato l’art. 6, c. 2 del D.Lgs. 504/1992 che stabilisce l’aliquota minima applicabile al 4 per mille e quella massima al 7 per mille;

Ritenuto, anche per l’esercizio 2005, di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 504/1992, così come modificato dall’articolo 3, c. 56 della Legge 662/96, e di determinare , una differenziazione di aliquote concernenti l’Imposta Comunale sugli Immobili, nell’ambito di una politica rivolta a risolvere il problema dell’abitazione e nel rispetto dei principi di equità costituzionalmente riconosciuti;

Richiamata la risoluzione della Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze n. 1 del 19/01/01che prevede la facoltà, per i Comuni di ridurre le aliquote ICI anche al di sotto del 4 per mille , nel rispetto della compatibilità del bilancio con il minor gettito derivante dalla applicazione di una aliquota inferiore a quello ordinaria;

Ritenuto di stabilire per l’esercizio 2005:

Visto l’articolo 8 , c. 3 del D.Lgs. 504/92 che prevede una detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, pari a Euro 103,291 ;

Visto il successivo comma 3 dell’articolo 8 , il quale prevede la possibilità di determinare ulteriori detrazioni per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino ad un massimo di Euro 258,228 , nel rispetto degli equilibri del bilancio;

Ritenuto di confermare, anche per l’esercizio 2005, la detrazione per l’abitazione principale di Euro 258,228 ;

Dato atto che i soggetti passivi aventi diritto all’aliquota ridotta (1 per mille), dovranno produrre apposita autocertificazione (art. 46 DPR 445/2000) . Detta dichiarazione dovrà essere presentata all’Ufficio Tributi del Comune entro il termine di versamento della prima rata ICI . L’ufficio provvederà alla verifica delle autocertificazioni nei tempi e nei modi stabiliti dall’articolo 71 del DPR 445/2000 e dal Regolamento Comunale di cui alla deliberazione G.M. 130 del 28/12/2000;

Evidenziato che le misure sopra descritte consentiranno di realizzare, nel 2005 un gettito complessivo di Euro 210.000,00 con cui garantire la copertura di maggiori spese di personale, beni e servizi, riduzione di trasferimenti erariali ecc.;

Dato atto del rispetto degli equilibri generali del Bilancio di Previsione 2005 i cui schemi sono posti all’ordine del giorno della presente seduta per l’approvazione;

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ICI;

Visto il D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 213/1998;

Vista la Legge 409/2001;

 

P R O P O N E

  1. Di fissare per l’esercizio 2005 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili, così come descritte nell’allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

  2. Di dare atto che restano invariate, rispetto al 2004, sia le aliquote applicabili alle unità immobiliari, che quelle per le aree edificabili;

  3. Di confermare, anche per l’esercizio 2005, ed ai sensi dell’articolo 8, c. 3 del D.Lgs. 504/92, l’ulteriore detrazione per l’abitazione principale, nella misura di Euro 258,228 ;

  4. Di dare atto che i soggetti passivi aventi diritto all’aliquota ridotta (1 per mille), dovranno produrre apposita autocertificazione (art. 46 DPR 445/2000) . Detta dichiarazione dovrà essere presentata all’Ufficio Tributi del Comune entro il termine di versamento della prima rata ICI . L’ufficio provvederà alla verifica delle autocertificazioni nei tempi e nei modi stabiliti dall’articolo 71 del DPR 445/2000 e dal Regolamento Comunale di cui alla deliberazione G.M. 130 del 28/12/2000;

  5. Di dare atto che le misure sopra descritte consentiranno di realizzare, nel 2005 un gettito complessivo di Euro 210.000,00 con cui garantire la copertura di maggiori spese di personale, beni e servizi, riduzione di trasferimenti erariali ecc.;

  6. Di dare atto che con il presente provvedimento viene garantito l’equilibrio finanziario ed economico del bilancio di Previsione 2005, i cui schemi i cui schemi sono posti all’ordine del giorno della presente seduta per l’approvazione;

  7. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere applicabili le aliquote definite dal 01.01.2005.

 

 

Allegato "A"

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

PROVINCIA DI FORLI’ - CESENA

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ALIQUOTE PER L’ESERCIZIO 2005

 

Si confermano le aliquote in vigore:

A) ALIQUOTA ORDINARIA 4 PER MILLE APPLICABILE A:

B) ALIQUOTA RIDOTTA 1 PER MILLE APPPLICABILE A:

C) ALIQUOTA 6 PER MILLE APPLICABILE A:

D) ALIQUOTA 6 PER MILLE APPLICABILE A:

 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE Euro 258,228

La detrazione per abitazione principale si applica anche:

 

**dal 1/1/2005 è stato aggiunto "a soggetto residente"-modifica regolamento C.C. N. 94 del 17/12/2004