COPIA

 

CONSIGLIO COMUNALE

 

DELIBERA N.18 del 05/03/2007

 

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2007.

 

 

           L'anno duemilasette, il giorno cinque del mese di Marzo alle ore 20,30 in SAN MAURO PASCOLI , presso la Residenza Municipale, convocato dal Sindaco con avviso prot.n.3025 del 02/03/2007, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica 1^ convocazione ed in sessione straordinaria.

 

Risultano all’appello, oltre al Sindaco GORI GIANFRANCO, che assume la presidenza, i Signori Consiglieri:

 

 

 

Pres.

Ass.

 

 

Pres.

Ass.

1)

GUIDI MORIS

X

 

2)

FALCONI ALESSANDRA

X

 

3)

CALEGARO GLORIA

 

X

4)

ALESSNDRI ALBERT

 

X

5)

NERI GIANLUCA

X

 

6)

MONTANARI MARIA GRAZIA

X

 

7)

PRESTI STEFANIA

X

 

8)

BUDA MANUEL

X

 

9)

MERCIARI FAUSTO

X

 

10)

NICOLETTI CRISTINA

X

 

11)

CELLI ALFONSO

 

X

12)

MONTEMAGGI GILBERTO

X

 

13)

D’ELIA MICHELE

X

 

14)

PISCAGLIA GIULIANO

X

 

15)

RIGHI MASSIMILIANO

X

 

16)

FIORONI FEDERICO

 

X

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, D.ssa RITA ARALDI,

 

Il Presidente GORI  GIANFRANCO  in qualità di Presidente constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Sigg. NICOLETTI CRISTINA, MERCIARI FAUSTO, RIGHI MASSIMILIANO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTA  la  proposta di deliberazione allegata; 

 

VISTI  i pareri  espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs  267/2000;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione di cui in oggetto è stata sottoposta con esito favorevole al parere della Commissione Consiliare Affari Generali in data  26.02.2007;

 

UDITA la RELAZIONE DEL SINDACO che informa che le aliquote ICI e le agevolazioni sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno;

 

UDITO IL CONSIGLIERE GILBERTO MONTEMAGGI che auspica che le funzioni catastali di prossimo trasferimento ai Comuni vengano gestite a livello di Unione. Osserva che, se il Comune avesse imposto una migliore qualità di edificazione, si sarebbe potuto sperare in un maggior introito ICI;

 

UDITO IL SINDACO che assicura che l’ICI sulla prima casa non sarà oggetto di maggiorazioni ed afferma di sperare che la revisione degli estimi catastali porti un maggiore gettito.

 

ENTRA IL CONSIGLIERE ALFONSO CELLI

 

Effettuata la votazione in forma palese con il seguente risultato:

 

Voti favorevoli : 10

voti contrari   : \\

Astenuti        : 4 (D’Elia-Montemaggi-Piscaglia-Righi)

 

 

D E L I B E R A

 

 

di approvare la proposta di deliberazione allegata.

 


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

 

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2007.

 

Uff.proponente RAGIONERIA                                

L'Assessore    GORI  GIANFRANCO

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VISTO il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili;

VISTO l’art. 6 del citato D.Lgs. n. 504/92 come modificato dall'art. 3 - comma 53 della Legge 23.12.1996 n. 662, e da ultimo dall’art. 1, comma 156, della L. 296 del 27.12.2006 il quale stabilisce fra l’altro che il Consiglio Comunale possa stabilire l’aliquota d’imposta entro la misura minima del 4 per mille e massima del 7 per mille, con la possibilità di diversificare l'aliquota stessa per immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale ed in altri casi;

CONSIDERATO che il termine entro il quale i Comuni possono deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e servizi locali, fra le quali quelle per l'Imposta Comunale sugli Immobili, e' stato fissato con l'art. 53 comma 16 della L. 23.12.2000 N. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001 N. 448, in via ordinaria entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione;

VISTO l'art. 4 - comma 1 del D.L. 08.08.1996 n. 437 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.10.1996 n. 556 a norma del quale i Comuni, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, possono deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

VISTO l'art. 3 - comma 56 della Legge 662/96 che prevede la possibilità per i Comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO altresì l'art. 8 - comma 1 - D. Lgs. 504/92, così come modificato dall'art. 3 - comma 55 della Legge 662/96 a norma del quale il Comune può stabilire una aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per un periodo non superiore al triennio relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

VISTO che con l'art. 3 del D.L. 11/03/1997 N. 50, a parziale modifica dell'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 504/92 è stata introdotta la facoltà di concedere ulteriori detrazioni o riduzioni di imposta a favore di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale;

VISTI gli artt. 52 - 58 - 59 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 che danno la possibilità ai Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

RITENUTO opportuno ricomprendere nelle fattispecie rientranti nell'aliquota ordinaria l'abitazione posseduta, a norma del vigente regolamento I.C.I., da cittadino italiano residente all'estero a condizione che non risulti locata, che pertanto sconterà l'aliquota ordinaria;

RICHIAMATO il proprio regolamento che ricomprende nell'aliquota ridotta l'immobile abitativo locato con contratto registrato a soggetto che lo utilizza come abitazione principale e l'abitazione ceduta in comodato o uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta (nonni - nipoti, nipoti - nonni) che la utilizzano come abitazione principale, che sconterà l'aliquota ridotta del 5,40 per mille;

RICHIAMATA la propria deliberazione consiliare n. 8 del 30.01.2006, con la quale vennero stabilite le aliquote I.C.I. per l'anno 2006;

DATO ATTO che con le aliquote e le detrazioni fissate  con la presente deliberazione si ritiene di poter realizzare il gettito previsto con il bilancio di previsione 2007 pari ad Euro 2.400.000,00 con cui garantire il necessario equilibrio di bilancio a fronte di maggiori spese di personale, beni e servizi e spese per ammortamento mutui;

VISTO l'art. 55 della L. 23.12.1996 n. 662, che modifica l'art. 8 del D. Lgs. 504/92 in materia di riduzioni e detrazioni dell'imposta I.C.I disponendo: che in via ordinaria "Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (lire 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione", disponendo inoltre che: "A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6, l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di Euro 103,29 di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino ad Euro 258,23 (Lire 500.000), nel rispetto dell'equilibrio di bi­lancio".

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24/2/2000 con la quale vengono determinate le maggiori detrazioni I.C.I. e i criteri e le modalità per la loro applicazione;

RITENUTO opportuno confermare anche per l'anno 2007 le scelte, i criteri e le modalità applicative individuate dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione n. 5/2000, al fine di favorire i nuclei familiari composti da persone pensionate ultrasessantacinquenni con bassi livelli di reddito e che possiedano oltre al reddito da pensione il solo reddito derivante dall'immobile adibito ad abitazione principale,

 

D E L I B E R A

 

1) di stabilire per l'anno 2007 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) da applicarsi sul territorio comunale nei confronti dei soggetti passivi previsti dal comma 2 dell'art. 1 e dall'art. 3 del D. Lgs. 504/92;

a) Aliquota ordinaria di riferimento, pari al 7 per mille;

b) Aliquota pari al 5,40 per mille da applicarsi sul valore delle abitazioni principali e relative pertinenze possedute da persone fisiche aventi la residenza nel Comune, oppure utilizzate dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché sul valore delle abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, per effetto dell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 4 - comma 1 del D. L. 437/96 convertito in Legge 556/96; nonché da applicarsi sul valore dell'abitazione ceduta in comodato o in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta, come sopra individuati, a norma dell'art. 8 del vigente regolamento I.C.I.;

c) Aliquota ordinaria da applicarsi in misura pari al 7 per mille all'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero a condizione che non risulti locata o ceduta in comodato o uso gratuito;

 

2) di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3 - comma 56 della Legge 23.12.1996 n. 662, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, e quindi assoggettata all'aliquota del 5,40 per mille di cui al precedente punto 1) lett. b), l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o ceduta in comodato o in uso gratuito;

 

3) di dare atto del rispetto della condizione posta dall'art. 4 - comma 1 - del D.L. 437/96 convertito con Legge 556/96 previsione di gettito I.C.I. per il 2007 non inferiore al gettito 2006;

 

4) di dare atto che per l'anno 2007 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata in generale nella quota prevista dalla Legge di Euro 103,29;

 

5) di confermare in Euro 61,98 e così nel complesso in Euro 165,27, l'ulteriore detrazione I.C.I. prevista dall'art. 8, comma 2 del D.Lgs 504/92, in relazione alle seguenti particolari situazioni di carattere sociale per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

- Persone sole o nuclei familiari di due o più persone i cui componenti abbiano tutti una età non inferiore a 65 anni, compiuti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, e in possesso, quale sola fonte di reddito oltre all'unica unità immobiliare adibita ad abitazione, ed iscritta in catasto nelle categorie A/2 - A/3 - A/4, e relative pertinenze, la:

a) pensione fino ad Euro 8.000,00 annue lorde se solo;

b) pensione fino ad Euro 12.000,00 annue lorde se in coppia più Euro 830,00 per ogni ulteriore anziano facente parte del nucleo;

 

6) di dare atto che per la situazione reddituale si fa riferimento al reddito percepito nell'anno precedente a quello di imposizione I.C.I. e di applicazione della maggiore detrazione;

 

7) di stabilire per ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione dovrà presentare richiesta su apposito modulo predisposto dal Comune entro i termini previsti per il versamento I.C.I. per il primo semestre, allegando alla richiesta una autocertificazione in cui si dichiari che tutti i componenti del nucleo familiare sono in possesso dei requisiti per beneficiare dell'apposita agevolazione tributaria, esente da bollo in base al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, art.4;

 

8) di stimare in Euro 5.000,00 la minore entrata derivante dalla previsione della ulteriore detrazione a favore delle categorie sociali sopra individuate. Tale minore entrata viene considerata all'interno delle previsioni di bilancio 2007.

                                                                      

AM/gp