1) di riconfermare per l’anno 2011 le aliquote ICI deliberate per l’anno 2010:
-ALIQUOTA RIDOTTA 5.5 PER MILLE per:
-immobili adibiti ad abitazione principale
-ALIQUOTA ORDINARIA 7 PER MILLE per aree edificabili e ogni altre tipologia di immobile per il quale non si rende applicabile l’aliquota ridotta(5.5 per mille) e l’aliquota agevolata(4 per mille).
-ALIQUOTA AGEVOLATA 4 PER MILLE per attività produttive per i primi 3 anni di imposizione a partire dall’anno successivo alla data di ultimazione dei lavori dei fabbricati di nuova costruzione.
2) di confermare anche per l’esercizio 2011 la detrazione per abitazione principale nella misura di euro 103,29 ai sensi dell’art.8 comma 2 del D.Lgs n.504/92.
3) di confermare per l’anno 2011 i valori delle aree edificabili ai fini ICI aggiornati dal 01/01/2009 con delibera di G.C, n.111 del 28.12.2008 .
4) di incaricare l’ufficio tributi alla pubblicazione del presente atto nei modi e tempi stabiliti dalla legge.
COMUNE DI RONCOFREDDO
E-mail: ufficiotributu@comune.roncofreddo.fc.it
ALIQUOTE ICI PER L’ANNO 2011 (DELIBERA DI C.C. N.11 DEL 22/02/2011)
ESENZIONE:
Come già noto dal 01/01/2008 ai sensi dell’art.1 D.L. n.93/2008 sono esenti dal pagamento dell’imposta:
1)unità immobiliari adibite ad abitazione principale con residenza ai sensi di legge;
2)unità immobiliari equiparate ad abitazione principale come previsto dall’art.13 del Regolamento Comunale I.C.I.:
a)l'unita immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b)l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti(non affini)fino al 2° grado che la occupano quale loro abitazione principale;
c)due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unita medesime.
d) l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unita immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
3)unità immobiliari costituenti pertinenze dell’abitazione principale(o equiparate) ai sensi dell’art.14 del Regolamento ICI(per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, ed ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, se il contribuente possiede nel territorio comunale una sola unità immobiliare classificata o classificabile nella categoria C/2, C/6 E C/7, questa verrà assimilata a pertinenza se destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale indipendentemente dall’ubicazione dell’unità immobiliare stessa. L'aliquota ridotta opera limitatamente ad un massimo di n.1 unita’ immobiliare costituente pertinenza .
3)casa ex coniugale di soggetto separato/divorziato non assegnatario delle stessa a condizione che il soggetto non sia proprietario di altre abitazione a
Roncofreddo.
-ALIQUOTA RIDOTTA 5,50 PER MILLE per:
Immobili adibiti ad abitazione principale escluse ex legge dall’esenzione cioè immobili di categoria di categoria catastale A1/A8/A9 ai quali si applica anche la detrazione .
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: EURO 103.29 solo per gli immobili adibiti ad abitazione principale esclusi dall’esenzione per legge.
-ALIQUOTA AGEVOLATA 4 PER MILLE per:
1)attività produttive per i primi 3 anni di imposizione a partire dall’anno successivo alla data di ultimazione dei lavori di fabbricati di nuova costruzione.
-ALIQUOTA ORDINARIA 7 PER MILLE per :
1)aree fabbricabili e ogni altra tipologia di immobile per il quale non si rende applicabile l’ esenzione, l’aliquota ridotta e l’aliquota agevolata ( per esempio: immobili affittati, immobili sfitti, seconde case, immobili diversi dalle abitazioni).
DAL 01/01/2009 SONO AUMENTATI I VALORI DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI ICI: CONSULTARE DELIBERA G.C. N.111 DEL 22/12/2008.
TERMINI DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
-DAL 1° MAGGIO AL 16 GIUGNO 2011:
I° RATA pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni dell’anno precedente
-DAL 1 AL 16 DICEMBRE 2011:
II° RATA a saldo dell’imposta dovuta per l’anno 2010(da calcolarsi con le aliquote 2010)con eventuale conguaglio sulla I° rata versata.
Per i contribuenti residenti all’estero il versamento dell’intera imposta può essere effettuato,in alternativa entro il 16 dicembre 2010 maggiorato del 3%.
NOVITA’ : VERSAMENTI
Dal 01/01/2011 i versamenti dovranno essere eseguiti utilizzando gli appositi bollettini su c.c.p. n.7141390 intestato a COMUNE DI RONCOFREDDO-IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI-SERV.TES. oppure con il modello F24.
Il pagamento può essere effettuato presso: tutti gli uffici postali
Informazioni utili sul tributo sono disponibili sul sito: www.comune.roncofreddo.fc.it” oppure rivolgersi direttamente all’
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE