PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 18 Data: 25/03/2011

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2011

 

IL CONSIGLIO COMUNALEVisto l’art. 31, comma 1, della legge 23.12.98 n. 448 che prevede che i termini per l’approvazione del bilancio di previsione nonché per l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, a decorrere dall’esercizio 2000, siano fissati al 31 dicembre di ogni anno;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 il quale dispone " Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";Premesso che:

Visto il decreto del 17 dicembre 2010 pubblicato in G.U n.300 del 24 dicembre 2010 con il quale si dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 da parte degli enti locali sia differito al 31 marzo 2011;

Vista la Legge n.244 del 24 dicembre 2007;

Vista la Legge n.203 del 22 dicembre 2008;

Vista la Legge n.191 del 23 dicembre 2009;

Vista la Legge n.220 del 13 dicembre 2010;

Analizzati i dati del Bilancio Preventivo 2011;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 concernente il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ;

Ritenuto di confermare le aliquote dell'Imposta Comunale determinate per l’annualità 2010, anche per l’anno 2011 nelle seguenti misure:

A) - ALIQUOTA ORDINARIA al 7 per mille nei seguenti casi:

1 - Abitazioni e relative pertinenze, possedute in aggiunta all'abitazione principale;

2 - tutti gli altri immobili non rientranti nell'aliquota ridotta di cui al punto B e C e D;

3 - Aree fabbricabili;

4 - Terreni agricoli;

B)- ALIQUOTA RIDOTTA al 5,5 per mille nei seguenti casi:

Abitazione principale, di categoria catastale A1 - A8 e A9, così come definita nel Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI;

C)- ALIQUOTA RIDOTTA AL 4,5 per mille nei seguenti casi:

Unità immobiliari adibite ad abitazione, diverse dall’abitazione principale, a condizione che il/i proprietario/i le ceda in locazione alla Società per l’affitto servizi abitativi per lavoratori stranieri o provenienti da altre aree del paese Soc. Cons. a r.l. con contratto ai sensi art. 1, comma 3 e art. 8, comma 3 L. n. 431/98;

D) ALIQUOTE RIDOTTE per favorire nuovi insediamenti produttivi:

  1. 1. Al 3,50 per mille (pari al 50%dell’aliquota ordinaria) Limitatamente ai primi tre anni di esercizio dell'attività :

a)Unità immobiliari diverse dalle abitazioni costruite o acquistate successivamente al 01/01/2009, di proprietà di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare;

b)Unità immobiliari a destinazione artigianale, industriale e commerciale possedute a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, da neoimprese di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, istituite successivamente al 01/01/2009.

Tali immobili devono essere direttamente utilizzati dalle stesse neoimprese per lo svolgimento della propria attività.

Non rientrano in tale agevolazione gli immobili ove vengono svolte attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare,

I contribuenti per poter usufruire delle agevolazioni sopraindicate dovranno entro il 31 dicembre di ogni anno presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, inerente al possesso dei requisiti previsti sulla modulistica predisposta dall’Ufficio Tributi;

  1. 2. Al 2 per mille( pari al ½ della percentuale minima prevista dall’art.6 c.2 del D.lgs 504/92) per le aree fabbricabili ubicate in Zona territoriale omogenea D3-D5-D6-D7 - soggette a piani particolareggiati ad iniziativa privata approvati da parte dell’Amministrazione Comunale, a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga alle seguenti condizioni:

a)L'utilizzazione edificatoria dell'area soggetta a piani urbanistici particolareggiati ad iniziativa privata deve avvenire entro 5 anni dalla data di approvazione del piano particolareggiato da parte dell'Amministrazione Comunale.

b)L'aliquota ridotta prevista al comma 2 ha decorrenza dalla data di approvazione del piano particolareggiato e permane esclusivamente per anni 5, indipendentemente da eventuali cambi di proprietà dell’area.

c)Perché si integri l'ipotesi di Utilizzazione edificatoria dell'area non è sufficiente che i lavori siano stati iniziati solo formalmente e poi sospesi, occorre che entro i termini sopra indicati, le opere di urbanizzazione siano completate e collaudate mentre per i singoli fabbricati artigianali deve essere presentata richiesta di Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità".

Se nei termini sopra stabiliti non si integri l’ipotesi di Utilizzazione edificatoria dell’area, il contribuente ha l’obbligo di versare la differenza d’imposta dovuta, comprensiva di eventuali sanzioni ed interessi.

I contribuenti per poter usufruire dell'aliquota ridotta dovranno inoltre presentare al Comune entro il termine del 31 dicembre dell’anno di decorrenza dell’agevolazione, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall'ufficio Tributi.

Preso atto dell'equilibrio di Bilancio, la detrazione da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata nella misura base prevista dall’art.8 comma 2 del D.lgs 504/92;

Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Visto il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto il parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile espressa dal Ragioniere Capo;

Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, art. 97, comma 4, lett. A), si fa riferimento al resoconto verbale che è stato riportato a parte dalla ditta appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub lettera "A";

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti:

DELIBERA

1. Di confermare le aliquote dell'Imposta Comunale determinate per l’annualità 2010, anche per l’anno 2011 nelle seguenti misure :A)- ALIQUOTA ORDINARIA al 7 per mille nei seguenti casi:

1 - Abitazioni e relative pertinenze, possedute in aggiunta all'abitazione principale;

2 - tutti gli altri immobili non rientranti nell'aliquota ridotta di cui al punto B e C e D;

3 - Aree fabbricabili;

4 - Terreni agricoli;

B)- ALIQUOTA RIDOTTA al 5,5 per mille nei seguenti casi:

Abitazione principale, di categoria catastale A1-A8 e A9, così come definita nel Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI,

C)- ALIQUOTA RIDOTTA AL 4,5 per mille nei seguenti casi:

Unità immobiliari adibite ad abitazione, diverse dall’abitazione principale, a condizione che il/i proprietario/i le ceda in locazione alla Società per l’affitto servizi abitativi per lavoratori stranieri o provenienti da altre aree del paese Soc. Cons. a r.l. con contratto ai sensi art. 1, comma 3 e art. 8, comma 3 L. n. 431/98;

D)- ALIQUOTE RIDOTTE per favorire nuovi insediamenti produttivi:

1. Al 3,50 per mille (pari al 50%dell’aliquota ordinaria) Limitatamente ai primi tre anni di esercizio dell'attività :

a)Unità immobiliari diverse dalle abitazioni costruite o acquistate successivamente al 01/01/2009, di proprietà di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare;

b)Unità immobiliari a destinazione artigianale, industriale e commerciale possedute a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, da neoimprese di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, istituite successivamente al 01/01/2009.

Tali immobili devono essere direttamente utilizzati dalle stesse neoimprese per lo svolgimento della propria attività.

Non rientrano in tale agevolazione gli immobili ove vengono svolte attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare.

I contribuenti per poter usufruire delle agevolazioni sopraindicate dovranno entro il 31 dicembre di ogni anno presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, inerente al possesso dei requisiti previsti sulla modulistica predisposta dall’Ufficio Tributi;

2. Al 2 per mille( pari al ½ della percentuale minima prevista dall’art.6 c.2 del D.lgs 504/92) per le aree fabbricabili ubicate in Zona territoriale omogenea D3-D5-D6_D7- soggette a piani particolareggiati ad iniziativa privata approvati da parte dell’Amministrazione Comunale, a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga alle seguenti condizioni:

a)L'utilizzazione edificatoria dell'area soggetta a piani urbanistici particolareggiati ad iniziativa privata deve avvenire entro 5 anni dalla data di approvazione del piano particolareggiato da parte dell'Amministrazione Comunale.

b)L'aliquota ridotta prevista al comma 2 ha decorrenza dalla data di approvazione del piano particolareggiato e permane esclusivamente per anni 5, indipendentemente da eventuali cambi di proprietà dell’area.

c)Perché si integri l'ipotesi di Utilizzazione edificatoria dell'area non è sufficiente che i lavori siano stati iniziati solo formalmente e poi sospesi, occorre che entro i termini sopra indicati, le opere di urbanizzazione siano completate e collaudate mentre per i singoli fabbricati artigianali deve essere presentata richiesta di Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità".

Se nei termini sopra stabiliti non si integri l’ipotesi di Utilizzazione edificatoria dell’area, il contribuente ha l’obbligo di versare la differenza d’imposta dovuta, comprensiva di eventuali sanzioni ed interessi.

I contribuenti per poter usufruire dell'aliquota ridotta dovranno inoltre presentare al Comune entro il termine del 31 dicembre dell’anno di decorrenza dell’agevolazione, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall'ufficio Tributi.

2. Di stabilire la detrazione da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, censite nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, nella misura di € 103,29;

3. Di dare atto che l'applicazione delle aliquote e delle detrazioni determinate con il presente atto, assicurano l'equilibrio del Bilancio ed il mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi forniti dall'Ente;

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito;

Visto l’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita: "Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti";

Con successiva votazione espressa per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti:

- consiglieri votanti n. 16

- consiglieri favorevoli n. 12

- consiglieri contrari n. 4 (Conss. Canali R., Ferrini A., Turci G., Vallicelli G.)

- consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.