Estratto della Delibera di G.C. n.132 del 14/12/2006

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 30.12.92 n. 504 attuativo dell’art. 4 della Legge delega n. 421/92, riguardante il riordino della finanza degli enti territoriali;

Visto l’art. 6 del sopra richiamato D.Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni ;

Visto l’art. 31, comma 1, della legge 23.12.98 n. 448 che prevede che i termini per l’approvazione del bilancio di previsione nonché per l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, a decorrere dall’esercizio 2000, siano fissati al 31 dicembre di ogni anno;

Visto l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 concernente il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, che prevede, tra le competenze del Consiglio Comunale, alla lettera f),: "l’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;";

Ravvisata, pertanto, la competenza di questa Giunta Comunale ad approvare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili;

Analizzati i dati del Bilancio Preventivo 2007;

Ritenuto di stabilire per il periodo di imposta 2007 l’aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

A) - ALIQUOTA ORDINARIA al 7 per mille nei seguenti casi:

1 - Abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale non rientranti nei casi previsti al punto B);

2 - Immobili destinati a servizio delle abitazioni possedute in aggiunta dell'abitazione principale, quali box, posti auto, soffitte e cantine;

4 - tutti gli altri immobili non rientranti nell'aliquota ridotta di cui al punto B e C e D;

5 - Aree fabbricabili;

6 - Terreni agricoli;

B)- ALIQUOTA RIDOTTA al 5,5 per mille nei seguenti casi:

  1. Abitazione principale così come definita nel Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI:
  2. Immobili di categoria C/2 , C/6 e C/7 destinati a servizio delle abitazioni principali, quali box, autorimesse, posti auto, soffitte e cantine, anche se tali fabbricati non risultano accatastati insieme alla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di n. 4 immobili di pertinenza per ogni unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale . Tali immobili di pertinenza devono essere ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e’ situata l’abitazione principale;

C) ALIQUOTA RIDOTTA AL 4,5 per mille nei seguenti casi:

  1. Unità immobiliari adibite ad abitazione, diverse dall’abitazione principale, a condizione che il/i proprietario/i le ceda in locazione alla Società per l’affitto servizi abitativi per lavoratori stranieri o provenienti da altre aree del paese Soc. Cons. a r.l. con contratto ai sensi art. 1, comma 3 e art. 8, comma 3 L. n. 431/98;

D) ALIQUOTA RIDOTTA al 3,5per mille nei seguenti casi:

1.Limitatamente ai primi tre anni di esercizio dell'attività :

a)Unità immobiliari diverse dalle abitazioni costruite o acquistate successivamente al 01/01/2005, di proprietà di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare;

I contribuenti per poter usufruire delle agevolazioni sopraindicate dovranno entro il 31 dicembre di ogni anno presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, inerente al possesso dei requisiti previsti sulla modulistica predisposta dall’Ufficio Tributi;

Visti l'art.3 comma 55^ della L.662/96, art.58 comma 3^ del D.Lgs.446/97 (sostitutivo dell'art.8 del D.Lgs.504/92) in merito alle riduzioni e detrazioni dell'imposta;

Preso atto dell'equilibrio di Bilancio, si ritiene opportuno proporre al Consiglio Comunale la detrazione da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 103,29, e di proporre la conferma per l'anno 2007 dell'ulteriore detrazione di Euro 103,71 per l'abitazione principale, pari a complessivi Euro 207,00, limitatamente alle categorie di soggetti in abitazioni di particolare disagio economico-sociale, di cui alla deliberazione consiliare n. 137 del 04.11.94 così come successivamente integrata e modificata dalle seguenti deliberazioni consiliari:

Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto il parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile espressa dal Ragioniere Capo;

A votazione unanime e palese,

DELIBERA

  1. di determinare le aliquote di applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per il periodo di imposta 2007 nelle seguenti misure:

  1. - ALIQUOTA ORDINARIA al 7 per mille nei seguenti casi:

  1. Abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale non rientranti nei casi previsti al punto B);
  2. Immobili destinati a servizio delle abitazioni possedute in aggiunta dell'abitazione principale, quali box, posti auto, soffitte e cantine;
  3. tutti gli altri immobili non rientranti nell'aliquota ridotta di cui al punto B e C e D;
  4. Aree fabbricabili;
  5. Terreni agricoli;

 

 

 

 

 

 

 

B)- ALIQUOTA RIDOTTA al 5,5 per mille nei seguenti casi:

  1. Abitazione principale così come definita nel Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI;
  2. Immobili di categoria C/2 , C/6 e C/7 destinati a servizio delle abitazioni principali, quali box, autorimesse, posti auto, soffitte e cantine, anche se tali fabbricati non risultano accatastati insieme alla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di n.4 immobili di pertinenza per ogni unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale . Tali immobili di pertinenza devono essere ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e’ situata l’abitazione principale;

C) ALIQUOTA RIDOTTA AL 4,5 per mille nei seguenti casi:

Unità immobiliari adibite ad abitazione, diverse dall’abitazione principale, a condizione che il/i proprietario/i le ceda in locazione alla Società per l’affitto servizi abitativi per lavoratori stranieri o provenienti da altre aree del paese Soc. Cons. a r.l. con contratto ai sensi art. 1, comma 3 e art. 8, comma 3 L. n. 431/98;

 

  1. ALIQUOTA RIDOTTA al 3,5per mille nei seguenti casi:

  1. Limitatamente ai primi tre anni di esercizio dell'attività :
  2. a) Unità immobiliari diverse dalle abitazioni costruite o acquistate successivamente al 01/01/2005 di proprietà di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare;

  3. di stabilire che i contribuenti per poter usufruire delle agevolazioni di cui alla lettera B (ad esclusione dei casi di unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche, soggetti passivi, residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale) C e D del precedente punto 1), dovranno entro il 31 dicembre 2007, presentare al Comune un dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall’ufficio tributi. Nel caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione sarà applicata l’aliquota ordinaria;

  1. di proporre al Consiglio Comunale la detrazione da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 103,29, e di proporre la conferma per l'anno 2007 dell'ulteriore detrazione di Euro 103,71 per l'abitazione principale, pari a complessivi Euro 207,00, limitatamente alle categorie di soggetti in abitazioni di particolare disagio economico-sociale, di cui alla deliberazione consiliare n. 137 del 04.11.94 così come successivamente integrata e modificata dalle seguenti deliberazioni consiliari:

 

  1. di applicare dette misure al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007;
  2. di dare atto che l'applicazione delle aliquote disposte con il presente atto assicurano l'equilibrio del Bilancio ed il mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi forniti dall'Ente.
  3. di dichiarare, con separata unanime votazione palesemente espressa, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza a provvedere in merito.