COMUNE DI PREDAPPIO
PROVINCIA DI FORLI’-CESENA
STRALCIO DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.85 DEL 19/12/2005
OGGETTO: Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) –Provvedimenti agevolativi per l’anno 2006.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs. 30.12.92 n. 504 attuativo dell’art. 4 della Legge delega n. 421/92, riguardante il riordino della finanza degli enti territoriali;
Visto l’art. 6 del sopra richiamato D.Lgs. n. 504/92 così come sostituito dall’art. 3, comma 53, della Legge 23.12.96 n. 662, il quale prevede che "L’aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, fermo restando la disposizione di cui all’art. 2 del D.Lgs. 02.03.89 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.89 n. 144 e successive modificazioni. L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi delle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro (omissis)";
Visto l’art. 31, comma 1, della legge 23.12.1998 n. 448 che fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, nonché per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e i servizi locali;
Visto il comma 3 dell’art. 8 del sopra richiamato D.Lgs. n. 504/92 così come sostituito dal comma 55 dell’art. 3 della Legge n. 662/96, il quale prevede che "A decorrere dall’anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’art. 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l’importo di € 103,29 (£. 200.000) di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a € 258,23 (£. 500.000), nel rispetto dell’equilibrio di bilancio";
Visto che, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del D.Lgs. 15.12.97 n. 466 il limite di € 258,23 (£. 500.000) sopra indicato può essere elevato fino a concorrenza dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
Considerata la necessità di non aumentare, in linea generale, il prelievo tributario dai proprietari di immobili;
Visto che la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 126 del 15/12/2005 ha fissato le aliquote dell’ICI per l’anno 2006, stabilendo che le aliquote dell’ICI siano le seguenti:
A) - ALIQUOTA ORDINARIA al 7 per mille nei seguenti casi:
1 - Abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale non rientranti nei casi previsti al punto B);
2 - Immobili destinati a servizio delle abitazioni possedute in aggiunta dell'abitazione principale, quali box, posti auto, soffitte e cantine;
4 - tutti gli altri immobili non rientranti nell'aliquota ridotta di cui al punto B e C e D;
5 - Aree fabbricabili;
6 - Terreni agricoli;
B)- ALIQUOTA RIDOTTA al 5,5 per mille nei seguenti casi:
a)l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini Italiani non residenti nel territorio dello stato, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata (D.L 23 gennaio 1993 n. 16 convertito, con modificazioni nella L. n.75/93);
b) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
c)l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado ad esclusione dei nipoti, che la occupano quale loro abitazione principale;
d)l’abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale, in tal senso l’equiparazione decorre dalla data di registrazione del contratto;
e)due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovata che è stata presentata all’Ufficio Tecnico erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità immobiliari medesime. In tal senso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.
C) ALIQUOTA RIDOTTA AL 4,5 per mille nei seguenti casi:
D) ALIQUOTA RIDOTTA al 3,5per mille nei seguenti casi:
1.Limitatamente ai primi tre anni di esercizio dell'attività :
a)Unità immobiliari diverse dalle abitazioni costruite o acquistate successivamente al 01/01/2004, di proprietà di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare;
I contribuenti per poter usufruire delle agevolazioni di cui alla lettera B (ad esclusione dei casi di unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche, soggetti passivi, residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale) e D del precedente punto 1), dovranno entro il 31 dicembre 2006, presentare al Comune un dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall’ufficio tributi. Nel caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione sarà applicata l’aliquota ordinaria;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 137 del 04.11.94 con la quale questa Amministrazione Comunale provvedeva a stabilire una maggiore detrazione I.C.I. per l’anno 1995 per i proprietari o titolari di diritto reale sulla casa di 1^ abitazione, stabilendo, nel contempo, i criteri e i requisiti che i contribuenti dovevano possedere per ottenere la maggiore detrazione; (Co.re.co. seduta del 28.11.94 n. 45062)
Visto che tali requisiti sono stati successivamente modificati con propria deliberazione n.5 del 30.01.96, con propria deliberazione n. 10 del 28.02.97, con propria deliberazione n. 03 del 07.02.98, con propria deliberazione n. 145 del 21.12.98, con propria deliberazione n. 106 del 21.12.99, con propria deliberazione n. 121 del 22.12.2000, con propria deliberazione n. 108 del 20.12.2001, con propria deliberazione n. 105 del 20.12.2002 , con propria deliberazione n. 102 del 22.12.2003 e con propria deliberazione n.95 del 20/12/2004;
Ritenuto opportuno confermare per il periodo di imposta 2006 l’elevazione della detrazione I.C.I. per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale per coloro che possiedono i requisiti indicati nella propria n. 137/94 così come modificati dalle proprie delibere n. 5/96, n. 10/97, n. 3/98, n. 145/98, n. 106/99, n. 121/2000 e n. 108/2001, n. 105 del 20.12.2002 , n. 102 del 22.12.2003 e n.95 del 20/12/2004 requisiti che vengono riportati dettagliatamente nel dispositivo del presente provvedimento, stabilendo la detrazione in Euro 207,00;
Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica espressa dal responsabile del servizio;
Visto il parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile espresso dal Ragioniere Capo;
A voti
DELIBERA
1.di stabilire che le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per il periodo di imposta 2006, come indicato nella deliberazione G.C. n.126 del 15/12/2005 sono le seguenti:
A) - ALIQUOTA ORDINARIA al 7 per mille nei seguenti casi:
1 - Abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale non rientranti nei casi previsti al punto B);
2 - Immobili destinati a servizio delle abitazioni possedute in aggiunta dell'abitazione principale, quali box, posti auto, soffitte e cantine;
4 - tutti gli altri immobili non rientranti nell'aliquota ridotta di cui al punto B e C e D;
5 - Aree fabbricabili;
6 - Terreni agricoli;
B)- ALIQUOTA RIDOTTA al 5,5 per mille nei seguenti casi:
1.Abitazione principale cosi’ come definita nel Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI:
a)l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini Italiani non residenti nel territorio dello stato, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata (D.L 23 gennaio 1993 n. 16 convertito, con modificazioni nella L. n.75/93);
b) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
c)l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado ad esclusione dei nipoti, che la occupano quale loro abitazione principale;
d)l’abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale, in tal senso l’equiparazione decorre dalla data di registrazione del contratto;
e)due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovata che è stata presentata all’Ufficio Tecnico erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità immobiliari medesime. In tal senso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.
2.Immobili di categoria C/2 , C/6 e C/7 destinati a servizio delle abitazioni principali, quali box, autorimesse, posti auto, soffitte e cantine, anche se tali fabbricati non risultano accatastati insieme alla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di n.4 immobili di pertinenza per ogni unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale . Tali immobili di pertinenza devono essere ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e’ situata l’abitazione principale;
C) ALIQUOTA RIDOTTA AL 4,5 per mille nei seguenti casi:
1.Unità immobiliari adibite ad abitazione, diverse dall’abitazione principale, a condizione che il/i proprietario/i le ceda in locazione alla Società per l’affitto servizi abitativi per lavoratori stranieri o provenienti da altre aree del paese Soc. Cons. a r.l. con contratto ai sensi art. 1, comma 3 e art. 8, comma 3 L. n. 431/98;
D) ALIQUOTA RIDOTTA al 3,5per mille nei seguenti casi:
1.Limitatamente ai primi tre anni di esercizio dell'attività :
a)Unità immobiliari diverse dalle abitazioni costruite o acquistate successivamente al 01/01/2004, di proprietà di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare;
requisiti che vengono dettagliatamente elencati nell’allegato "A" alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;