COMUNE DI PREDAPPIO

PROVINCIA DI FORLI’-CESENA

 

 

ESTRATTO DELLA DELIBERA C.C. N.95 DEL 20/12/2004

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)- PROVVEDIMENTI AGEVOLATIVI PER L’ANNO 2005

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

….omissis

DELIBERA

1.di stabilire che le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per il periodo di imposta 2005, come indicato nella deliberazione G.C. n. 152.del 16.12.2004 sono le seguenti:

A) - ALIQUOTA ORDINARIA al 7 per mille nei seguenti casi:

1 - Abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale non rientranti nei casi previsti al punto B);

2 - Immobili destinati a servizio delle abitazioni possedute in aggiunta dell'abitazione principale, quali box, posti auto, soffitte e cantine;

4 - tutti gli altri immobili non rientranti nell'aliquota ridotta di cui al punto B e C e D;

5 - Aree fabbricabili;

6 - Terreni agricoli;

B)- ALIQUOTA RIDOTTA al 5,5 per mille nei seguenti casi:

1.Abitazione principale cosi’ come definita nel Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI:

a)l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini Italiani non residenti nel territorio dello stato, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata (D.L 23 gennaio 1993 n. 16 convertito, con modificazioni nella L. n.75/93);

b) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

c)l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado ad esclusione dei nipoti, che la occupano quale loro abitazione principale;

d)l’abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale, in tal senso l’equiparazione decorre dalla data di registrazione del contratto;

e)due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovata che è stata presentata all’Ufficio Tecnico erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità immobiliari medesime. In tal senso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

2.Immobili di categoria C/2 , C/6 e C/7 destinati a servizio delle abitazioni principali, quali box, autorimesse, posti auto, soffitte e cantine, anche se tali fabbricati non risultano accatastati insieme alla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di n.4 immobili di pertinenza per ogni unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale . Tali immobili di pertinenza devono essere ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e’ situata l’abitazione principale;

C) ALIQUOTA RIDOTTA AL 4,5 per mille nei seguenti casi:

1.Unità immobiliari adibite ad abitazione, diverse dall’abitazione principale, a condizione che il/i proprietario/i le ceda in locazione alla Società per l’affitto servizi abitativi per lavoratori stranieri o provenienti da altre aree del paese Soc. Cons. a r.l. con contratto ai sensi art. 1, comma 3 e art. 8, comma 3 L. n. 431/98;

D) ALIQUOTA RIDOTTA al 3,5per mille nei seguenti casi:

1.Limitatamente ai primi tre anni di esercizio dell'attività :

a)Unità immobiliari diverse dalle abitazioni costruite o acquistate successivamente al 01/01/2003, di proprietà di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare;

  1. di stabilire che la detrazione ICI per l’abitazione principale è pari a Euro 103,29;
  2. di confermare, per l’anno 2005, la disciplina già vigente nel 2004, riguardante l’ulteriore detrazione per l’abitazione principale, pari a Euro 103,71, per un totale di Euro 207, limitatamente alle categorie di soggetti in abitazioni di particolare disagio economico-sociale, di cui alla deliberazione consiliare n. 137 del 04.11.94 così come successivamente integrata e modificata dalle seguenti deliberazioni consiliari:

- n. 5 del 30.01.96

requisiti che vengono dettagliatamente elencati nell’allegato "A" alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

  1. di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 4, del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, l’imposta è ridotta del 50%, limitatamente ai primi tre anni di esercizio dell’attività, per gli immobili a destinazione artigianale, industriale e commerciale (di proprietà di società di persone, società di capitali, società cooperative, enti, associazioni e imprese individuali, direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare) posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, da neoimprese istituite successivamente al 01/01/2003.

  1. di stabilire che l’autocertificazione dei requisiti per usufruire dell’agevolazione di cui ai precedenti punti 3) e 4) deve essere presentata entro il 31dicembre 2005;
  2. di stabilire che i riferimenti temporali si intendono riferiti al 01.01.2005 e i redditi presi a riferimento sono i redditi 2004.