Estratto della Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 31/3/2008 ad oggetto “CONFERMA PER L’ANNO 2008 DELLE ALIQUOTE APPLICATE NELL’ANNO 2007”
(… omissis)
SI PROPONE
1) di confermare, per l’anno 2008 le aliquote I.C.I. vigenti nell’anno 2007:
ALIQUOTA DEL 5,75 PER MILLE.
a) abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari, dimorano abitualmente;
b) unità immobiliare locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
c) abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale (in questo caso l’equiparazione ad abitazione principale sorgerà solo nei confronti del proprietario unito dal vincolo di parentela di cui sopra con almeno un occupante l’unità immobiliare);
d) unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
e) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata, presentando a tal fine apposita comunicazione in carta semplice all’Ufficio Tributi del Comune, con allegata la dichiarazione dell’Istituto di accoglienza del soggetto passivo;
f) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
g) unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata;
h) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
i) abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore
l) pertinenza delle unità immobiliari di cui alle lettere da a) ad i): per pertinenza si intende l’unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, ed ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale stessa.
Se il contribuente possiede nel territorio comunale una sola unità immobiliare classificata o classificabile nella categoria catastale C/6, questa verrà assimilata a pertinenza se destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale indipendentemente dell’unità immobiliare stessa, in deroga a quanto sopra previsto.
L’assimilazione ad abitazione principale opera limitatamente ad un massimo di due unità immobiliari per ciascuna tipologia di pertinenza ed a condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento o il locatario finanziario dell’abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o il titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario delle pertinenze.
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
La detrazione base per l’abitazione principale, prevista dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/92, già fissata in euro 103,29, viene incrementata, per effetto dell’introduzione con la Legge Finanziaria 2008, dei commi 2 bis e 2 ter, di un ulteriore importo, non superiore ad € 200,00, pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 504/92, con la sola eccezione delle unità classate alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le fattispecie di cui:
- alle lettere b) e c), per le quali non opera la detrazione, ma solo l’aliquota ridotta;
- alla lettera l): per le pertinenze l’assimilazione all’abitazione principale, ove riconosciuta, consente di detrarre dall’imposta dovuta sulle stesse, la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
ALIQUOTA DEL 5,75 PER MILLE
- Negozi e botteghe classificati o classificabili nella categoria catastale C/1;
ALIQUOTA DEL 6 PER MILLE
- Terreni agricoli;
- Altri fabbricati diversi dalle abitazioni, non compresi negli elenchi dettati per le aliquote del 5,75 per mille e del 7 per mille;
ALIQUOTA DEL 7 PER MILLE
- Unità immobiliari adibite ad abitazione non comprese nell’elenco dettato per l’aliquota del 5,75 per mille;
- Aree fabbricabili;