DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 27/02/2009
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2009
Visto l’art. 31, comma 1, della legge 23.12.98 n. 448 che prevede che i termini per l’approvazione del bilancio di previsione nonché per l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, a decorrere dall’esercizio 2000, siano fissati al 31 dicembre di ogni anno;
Visto l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 il quale dispone “ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Premesso che:
- Con l’art.1, del D.Lgs 30.12.92 n. 504 (attuativo dell’art. 4 della Legge delega n. 421/92, riguardante il riordino della finanza degli enti territoriali) è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili a decorrere dall’anno 1993;
- Al successivo articolo 6, comma 1, il D.Lgs 504/92 ha disciplinato la determinazione delle aliquote ;
- Il comma 156, dell’art.1, della Legge 296/2006 ha attribuito la competenza della determinazione delle aliquote al consiglio comunale;
- L’art.1 del D.L 27 maggio 2008, n.93, come integrato e modificato dalla Legge di conversione 24 luglio 2008, n.126, ha introdotto l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi l’imposta e la detrazione;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 13.12.2008 (G.U n.3 del 05/01/2009), il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2009, sia differito al 31 marzo 2009;
Vista
Analizzati i dati del Bilancio Preventivo 2009;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 concernente il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ;
Ritenuto di confermare le aliquote dell'Imposta Comunale determinate per l’annualità 2008, anche per l’anno 2009 nelle seguenti misure:
A) - ALIQUOTA ORDINARIA al 7 per mille nei seguenti casi:
1 - Abitazioni e relative pertinenze, possedute in aggiunta all'abitazione principale;
2 - tutti gli altri immobili non rientranti nell'aliquota ridotta di cui al punto B e C;
3 - Aree fabbricabili;
4 - Terreni agricoli;
B) - ALIQUOTA RIDOTTA al 5,3 per mille nei seguenti casi:
1. Abitazione principale, di categoria catastale A1 - A8 e A9, così come definita nel Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI;
C) - ALIQUOTE RIDOTTE per favorire nuovi insediamenti produttivi:
1. Al 3,50 per mille (pari al 50% dell’aliquota ordinaria) Limitatamente ai primi tre anni di esercizio dell'attività :
a)Unità immobiliari diverse dalle abitazioni costruite o acquistate successivamente al 01/01/2008, di proprietà di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare;
b)Unità immobiliari a destinazione artigianale, industriale e commerciale possedute a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, da neoimprese di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, istituite successivamente al 01/01/2008.
Tali immobili devono essere direttamente utilizzati dalle stesse neoimprese per lo svolgimento della propria attività.
Non rientrano in tale agevolazione gli immobili ove vengono svolte attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare,
2. Al 2 per mille( pari al ½ della percentuale minima prevista dall’art.6 c.2 del D.Lgs 504/92) per le aree fabbricabili ubicate in Zona territoriale omogenea D1- soggette a piani particolareggiati ad iniziativa privata approvati da parte dell’Amministrazione Comunale, a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga alle seguenti condizioni:
a)L'utilizzazione edificatoria dell'area soggetta a piani urbanistici particolareggiati ad iniziativa privata deve avvenire entro 5 anni dalla data di approvazione del piano particolareggiato da parte dell'Amministrazione Comunale.
b)L'aliquota ridotta prevista al comma
c)Perché si integri l'ipotesi di Utilizzazione edificatoria dell'area non è sufficiente che i lavori siano stati iniziati solo formalmente e poi sospesi, occorre che entro il termine sopra indicato, siano completate e collaudate le opere di urbanizzazione e per i singoli fabbricati artigianali deve essere presentata richiesta di Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità».
Se nei termini sopra stabiliti non si integri l’ipotesi di Utilizzazione edificatoria dell’area, il contribuente ha l’obbligo di versare la differenza d’imposta dovuta, comprensiva di eventuali sanzioni ed interessi.
I contribuenti per poter usufruire dell'aliquota ridotta dovranno inoltre presentare al Comune entro il termine del 31 dicembre dell’anno di decorrenza dell’agevolazione, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall'ufficio Tributi.
Preso atto dell'equilibrio di Bilancio, la detrazione da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, censite nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, è fissata nella misura base prevista dall’art.8 comma 2 del D.Lgs 504/92;
Pareri
voti
1. Di confermare le aliquote dell'Imposta Comunale determinate per l’annualità 2008, anche per l’anno 2009 nelle seguenti misure :
A) - ALIQUOTA ORDINARIA al 7 per mille nei seguenti casi:
1 - Abitazioni e relative pertinenze, possedute in aggiunta all'abitazione principale;
2 - tutti gli altri immobili non rientranti nell'aliquota ridotta di cui al punto B e C;
3 - Aree fabbricabili;
4 - Terreni agricoli;
B)- ALIQUOTA RIDOTTA al 5,3 per mille nei seguenti casi:
1.Abitazione principale, di categoria catastale A1-A8 e A9, così come definita nel Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI,
C) ALIQUOTE RIDOTTE per favorire nuovi insediamenti produttivi:
1. Al 3,50 per mille (pari al 50% dell’aliquota ordinaria) Limitatamente ai primi tre anni di esercizio dell'attività :
a)Unità immobiliari diverse dalle abitazioni costruite o acquistate successivamente al 01/01/2008, di proprietà di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare;
b)Unità immobiliari a destinazione artigianale, industriale e commerciale possedute a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, da neoimprese di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, istituite successivamente al 01/01/2008.
Tali immobili devono essere direttamente utilizzati dalle stesse neoimprese per lo svolgimento della propria attività.
Non rientrano in tale agevolazione gli immobili ove vengono svolte attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare,
2. Al 2 per mille( pari al ½ della percentuale minima prevista dall’art.6 c.2 del D.Lgs 504/92) per le aree fabbricabili ubicate in Zona territoriale omogenea D1- soggette a piani particolareggiati ad iniziativa privata approvati da parte dell’Amministrazione Comunale, a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga alle seguenti condizioni:
a)L'utilizzazione edificatoria dell'area soggetta a piani urbanistici particolareggiati ad iniziativa privata deve avvenire entro 5 anni dalla data di approvazione del piano particolareggiato da parte dell'Amministrazione Comunale.
b)L'aliquota ridotta prevista al comma
c)Perché si integri l'ipotesi di Utilizzazione edificatoria dell'area non è sufficiente che i lavori siano stati iniziati solo formalmente e poi sospesi, occorre che entro il termine sopra indicato, siano completate e collaudate le opere di urbanizzazione e per i singoli fabbricati artigianali deve essere stata presentata richiesta di Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità».
Se nei termini sopra stabiliti non si integri l’ipotesi di Utilizzazione edificatoria dell’area, il contribuente ha l’obbligo di versare la differenza d’imposta dovuta, comprensiva di eventuali sanzioni ed interessi.
I contribuenti per poter usufruire dell'aliquota ridotta dovranno inoltre presentare al Comune entro il termine del 31 dicembre dell’anno di decorrenza dell’agevolazione, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall'ufficio Tributi.
2. Di stabilire la detrazione da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, censite nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, nella misura di € 103,29;
3. Di dare atto che l'applicazione delle aliquote e delle detrazioni determinate con il presente atto, assicurano l'equilibrio del Bilancio.
I.E