Estratto della deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 28.12.2006
(divenuta esecutiva il 09/01/2007)
adottata dal Comune di Galeata (provincia: Forlì-Cesena)
in materia di aliquote ICI per l’anno di imposta 2007.
VALIDA ANCHE PER L’ANNO 2008
LA GIUNTA COMUNALE
omissis
DELIBERA
1. per i motivi ed i fini di cui premessa narrativa, di determinare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007 nelle seguenti misure:
- aliquota 5,5 per mille sul valore delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
- aliquota 5,5 per mille sul valore delle unità immobiliari equiparate all’abitazione principale, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
- aliquota 7 per mille sul valore degli altri immobili;
- aliquota 7 per mille per gli alloggi non locati, ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
2. per i motivi ed i fini di cui premessa narrativa, di determinare le detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007 nelle seguenti misure:
- detrazione € 103,29, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, esclusivamente per l’unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, e non per le unità immobiliari equiparate ad essa ai sensi dell’art. 17, comma 1, dello stesso regolamento;
omissis
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I) ANNO 2009
Visto l’articolo 4 della legge delega 23 ottobre 1992 n. 421;
Visti gli articoli da 1 a 18 del decreto legislativo di attuazione 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, con i quali è istituita e disciplinata l’imposta comunale sugli immobili - I.C.I.;
SI RENDE NOTO
· che il tributo si applica sul valore degli immobili (fabbricati, aree fabbricabili) - a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa;
· che i soggetti passivi dell’imposta sono i proprietari o i titolari dei diritti di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi o il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività, ovvero il concessionario per l’immobile insistente su area demaniale interessata da concessionario;
· che le aliquote da applicarsi in questo Comune per l’anno 2009 sono le seguenti:
A) ALIQUOTA RIDOTTA al 5,5 per mille nei seguenti casi:
1. abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, così come intesa dall’art. 8, comma 2^ del D.Lgs. 504/92, e relative pertinenze;
2. abitazione di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e relative pertinenze1;
3. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata (D.L 23 gennaio 1993 n. 16 convertito, con modificazioni, nella L. n.75/93), e relative pertinenze;
4. due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Ufficio Tecnico Erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità immobiliari medesime. In tal senso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione, e relative pertinenze1.
Detrazione: complessive Euro 103,29, esclusivamente per le unità suddette 1 e 3, e le relative pertinenze (per la parte della detrazione che non ha avuto capienza nella tassazione dell'abitazione principale).
B) ALIQUOTA ORDINARIA al 7 per mille nei seguenti casi:
1. abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale;
2. immobili destinati a servizio delle abitazioni possedute in aggiunta dell’abitazione principale, quali box, posti auto, soffitte e cantine;
3. unità immobiliari diverse dalle abitazioni, di proprietà di società di persone, società di capitale società cooperative, enti, associazioni, imprese individuali direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività;
4. tutti gli altri immobili non esclusi dall’ICI dal D.L.n. 93/2008;
5. aree fabbricabili.
SONO ESCLUSE DALL’ICI (D.L. n. 93/2008 e circolare n. 1/DF del 04.03.2009) le seguenti unità immobiliari1 (ad eccezione delle abitazioni principali e delle unità immobiliari ad esse equiparate di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi l’aliquota ordinaria e la detrazione complessiva di € 103,29 prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 504/1992):
1. abitazione principale, così come intesa dall’art. 8, comma 2^ del D.Lgs. 504/92,
2. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3. immobili assegnati dall’Azienda Casa Emilia Romagna;
4. le pertinenze (immobili di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 destinati a servizio delle abitazioni suddette, quali box, autorimesse, posti auto, soffitte e cantine), anche se distintamente iscritte in catasto, purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale o la fattispecie ad essa equiparata, per un massimo di n. 4 immobili di pertinenza per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche.
RIDUZIONE DELL’IMPOSTA del 50% nei seguenti casi:
1. limitatamente ai primi tre anni di esercizio dell’attività, per le unità immobiliari diverse dalle abitazioni costruite o acquistate successivamente al 01.01.2003 (di proprietà di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare);
2. limitatamente ai primi tre anni di esercizio dell’attività, per gli immobili a destinazione artigianale, industriale e commerciale posseduti (di proprietà di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare), a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, da neoimprese istituite successivamente al 01.01.2003.
· L’importo minimo da versare è di € 2,00 per l’imposta comunale sugli immobili (in specifico: se l’importo dell’acconto è inferiore a € 2,00 mentre l’intero importo dovuto (acconto più saldo) è superiore o uguale a € 2,00, allora il versamento deve essere effettuato per l’intero ammontare dovuto);
· Debbono essere dichiarati esclusivamente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2008, gli immobili posseduti che hanno registrato variazioni nel corso dell’anno 2008 non desumibili dagli atti del catasto (così come previsto dal Decreto del Ministero Dell’Economia, che ha approvato il modello di dichiarazione I.C.I. per l’anno 2008 e le relative istruzioni) ; la relativa dichiarazione deve essere presentata mediante consegna al Comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili denunciati, oppure tramite spedizione in busta bianca recante la dicitura “Dichiarazione I.C.I. 2008” a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, indirizzata a “ Ufficio Tributi – Via Castellucci, 1, C.A.P. 47010 Galeata (FC)”. Le consegne a mano vanno effettuate entro il termine di presentazione della denuncia dei redditi relativa al 2008 presso l’ufficio associato delle entrate tributarie e servizi fiscali con sede a Galeata in Via I Maggio n. 1;
· Tutti i possessori di immobili, anche se il possesso sia iniziato nel corso dello stesso anno 2009, sono tenuti al pagamento del tributo così come disposto dall'art.18 c.1 legge n. 388/2000, mediante versamento sul CCP N. 88707740 intestato a – CORIT RISCOSSIONI LOCALI SPA – COMUNE DI GALEATA – FC - ICI o tramite modello F24 presso gli Uffici postali o gli sportelli bancari; in due rate nei seguenti termini:
· entro il 16 giugno 2009: per un importo pari al 50% dell'imposta totale dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente (2008), considerando però le caratteristiche dell’immobile (rendita e quota di possesso) relative all’anno in corso (2009);
· dal 1° al 16 dicembre 2009: per la quota rimanente a saldo del totale dell’imposta dovuta per l’anno in corso, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti (2009);
· il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il termine del 16 giugno, utilizzando le aliquote e le detrazioni dell’anno in corso (2009).
Tutto ciò premesso si invitano i contribuenti interessati ad ottemperare a detti obblighi nei termini suindicati per non incorrere nelle sanzioni previste per gli inadempimenti.
L’Ufficio Tributi del Comune provvederà al servizio informazioni nonché alla distribuzione della modulistica occorrente per la dichiarazione e per il versamento.
Per le informazioni: Ufficio associato delle entrate tributarie e servizi fiscali (con sede a Galeata in Via I Maggio n. 1) - tel. 0543/975425 - fax 0543/975427 - nei seguenti orari:
lunedì 10,30/13,00 e mercoledì 10,30/13,00 a Galeata.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Maruska MALTONI
1 I contribuenti per poter usufruire dell’esenzione e delle riduzioni di aliquota per le fattispecie equiparate all’abitazione principale dovranno OBBLIGATORIAMENTE entro il 31 dicembre presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall’Ufficio Tributi, pena l’inapplicabilità dell’esenzione e l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista di € 51,65.
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I) ANNO 2010
Visto l’articolo 4 della legge delega 23 ottobre 1992 n. 421;
Visti gli articoli da 1 a 18 del decreto legislativo di attuazione 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, con i quali è istituita e disciplinata l’imposta comunale sugli immobili - I.C.I.;
SI RENDE NOTO
· che il tributo si applica sul valore degli immobili (fabbricati, aree fabbricabili) - a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa;
· che i soggetti passivi dell’imposta sono i proprietari o i titolari dei diritti di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi o il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività, ovvero il concessionario per l’immobile insistente su area demaniale interessata da concessionario;
· che le aliquote da applicarsi in questo Comune per l’anno 2010 sono le seguenti:
A) ALIQUOTA RIDOTTA al 5,5 per mille nei seguenti casi:
1. abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, così come intesa dall’art. 8, comma 2^ del D.Lgs. 504/92, e relative pertinenze;
2. abitazione di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e relative pertinenze1;
3. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata (D.L 23 gennaio 1993 n. 16 convertito, con modificazioni, nella L. n.75/93), e relative pertinenze;
4. due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Ufficio Tecnico Erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità immobiliari medesime. In tal senso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione, e relative pertinenze1.
Detrazione: complessive Euro 103,29, esclusivamente per le unità suddette 1 e 3, e le relative pertinenze (per la parte della detrazione che non ha avuto capienza nella tassazione dell'abitazione principale).
B) ALIQUOTA ORDINARIA al 7 per mille nei seguenti casi:
1. abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale;
2. immobili destinati a servizio delle abitazioni possedute in aggiunta dell’abitazione principale, quali box, posti auto, soffitte e cantine;
3. unità immobiliari diverse dalle abitazioni, di proprietà di società di persone, società di capitale società cooperative, enti, associazioni, imprese individuali direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività;
4. tutti gli altri immobili non esclusi dall’ICI dal D.L.n. 93/2008;
5. aree fabbricabili.
SONO ESCLUSE DALL’ICI (D.L. n. 93/2008 e Risoluzione n. 1/DF del 04.03.2009) le seguenti unità immobiliari1 (ad eccezione delle abitazioni principali e delle unità immobiliari ad esse equiparate di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi l’aliquota ordinaria e la detrazione complessiva di € 103,29 prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 504/1992):
1. abitazione principale, così come intesa dall’art. 8, comma 2^ del D.Lgs. 504/92,
2. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3. immobili assegnati dall’Azienda Casa Emilia Romagna;
4. le pertinenze (immobili di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 destinati a servizio delle abitazioni suddette, quali box, autorimesse, posti auto, soffitte e cantine), anche se distintamente iscritte in catasto, purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale o la fattispecie ad essa equiparata, per un massimo di n. 4 immobili di pertinenza per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche.
RIDUZIONE DELL’IMPOSTA del 50% nei seguenti casi:
1. limitatamente ai primi tre anni di esercizio dell’attività, per le unità immobiliari diverse dalle abitazioni costruite o acquistate successivamente al 01.01.2003 (di proprietà di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare);
2. limitatamente ai primi tre anni di esercizio dell’attività, per gli immobili a destinazione artigianale, industriale e commerciale posseduti (di proprietà di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare), a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, da neoimprese istituite successivamente al 01.01.2003.
· L’importo minimo da versare è di € 2,00 per l’imposta comunale sugli immobili (in specifico: se l’importo dell’acconto è inferiore a € 2,00 mentre l’intero importo dovuto (acconto più saldo) è superiore o uguale a € 2,00, allora il versamento deve essere effettuato per l’intero ammontare dovuto);
· Debbono essere dichiarati esclusivamente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2008, gli immobili posseduti che hanno registrato variazioni nel corso dell’anno 2009 non desumibili dagli atti del catasto (così come previsto dal Decreto del Ministero Dell’Economia, che ha approvato il modello di dichiarazione I.C.I. per l’anno 2009 e le relative istruzioni) ; la relativa dichiarazione deve essere presentata mediante consegna al Comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili denunciati, oppure tramite spedizione in busta bianca recante la dicitura “Dichiarazione I.C.I. 2009” a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, indirizzata a “ Ufficio Tributi – Via Castellucci, 1, C.A.P. 47010 Galeata (FC)”. Le consegne a mano vanno effettuate entro il termine di presentazione della denuncia dei redditi relativa al 2009 presso l’ufficio associato delle entrate tributarie e servizi fiscali con sede a Galeata in Via I Maggio n. 1;
· Tutti i possessori di immobili, anche se il possesso sia iniziato nel corso dello stesso anno 2010, sono tenuti al pagamento del tributo così come disposto dall'art.18 c.1 legge n. 388/2000, mediante versamento sul CCP N. 88707740 intestato a – CORIT RISCOSSIONI LOCALI SPA – COMUNE DI GALEATA – FC - ICI o tramite modello F24 presso gli Uffici postali o gli sportelli bancari; in due rate nei seguenti termini:
· entro il 16 giugno 2010: per un importo pari al 50% dell'imposta totale dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente (2009), considerando però le caratteristiche dell’immobile (rendita e quota di possesso) relative all’anno in corso (2010);
· dal 1° al 16 dicembre 2010: per la quota rimanente a saldo del totale dell’imposta dovuta per l’anno in corso, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti (2010);
· il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il termine del 16 giugno, utilizzando le aliquote e le detrazioni dell’anno in corso (2010).
Tutto ciò premesso si invitano i contribuenti interessati ad ottemperare a detti obblighi nei termini suindicati per non incorrere nelle sanzioni previste per gli inadempimenti.
L’Ufficio Tributi del Comune provvederà al servizio informazioni nonché alla distribuzione della modulistica occorrente per la dichiarazione e per il versamento.
Per le informazioni: Ufficio associato delle entrate tributarie e servizi fiscali (con sede a Galeata in Via I Maggio n. 1) - tel. 0543/975425 - fax 0543/975427 - nei seguenti orari:
lunedì 10,30/13,00 e mercoledì 10,30/13,00 a Galeata.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Maruska MALTONI
1 I contribuenti per poter usufruire dell’esenzione e delle riduzioni di aliquota per le fattispecie equiparate all’abitazione principale dovranno OBBLIGATORIAMENTE entro il 31 dicembre presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall’Ufficio Tributi, pena l’inapplicabilità dell’esenzione e l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista di € 51,65.