COMUNE DI GAMBETTOLA

Provincia di Forli - Cesena

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

 

Originale

N. 8 del 20/01/2006

 

 

OGGETTO :

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2006.

 

 

     L'anno duemilasei, addì venti del mese di  gennaio, alle ore  11,30, nella Sala Giunta del Palazzo Comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Iader Garavina  la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

 

Intervengono i Signori:

 

 

Cognome e Nome

Qualifica

Presenze

 

GARAVINA Iader

 

SINDACO

 

SI

PASCUCCI Giovanni

VICE-SINDACO

SI

BISULLI Gianni

ASSESSORE

SI

MAESTRI Massimiliano

ASSESSORE

SI

PIRINI Marcello

ASSESSORE

SI

NICOLINI Danilo

 

ASSESSORE

SI

   PRESENTI:    6             ASSENTI:    0

 

 

Partecipa all'adunanza  Il Segretario Comunale  Bisacchi Modesta

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per la validità della deliberazione, dichiara aperta la seduta.


 

COMUNE DI GAMBETTOLA

Provincia di Forli - Cesena

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Esaminata la seguente proposta di deliberazione;

 

visto che nella medesima proposta sono stati resi i pareri ai sensi dell'articolo 49, comma 1°, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

 

con votazione favorevole unanime e palese

 

DELIBERA

 

di approvare la seguente proposta di deliberazione


 

OGGETTO :

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2006.

 

        

LA GIUNTA COMUNALE

 

  Premesso:

 

- che l'I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I,  del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

- che l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;

- che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote d'imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio preventivo;

- che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete al Consiglio Comunale, nell'approvazione del Bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta comunale;

 

Visto che, con l’art. 1 del succitato decreto n. 504/92, viene istituita, a decorrere dal 1993, l’imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) mentre, a norma dell’art. 6, il Comune deve determinare l’aliquota con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto dall’anno successivo;

 

Considerato che il gettito del tributo deve sopperire al fabbisogno finanziario dell’esercizio finanziario 2006 e che deve essere calibrata l’aliquota I.C.I. in relazione a detto fabbisogno per ottenere, in definitivo, il risultato ultimo del pareggio economico e finanziario del bilancio comunale;

 

Preso atto della necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza:

 

- di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’istituto;

- di assicurare l’equilibrio del bilancio 2006;

 

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 5 del 25/01/2005 con la quale sono state stabilite le aliquote e le detrazioni per l’anno 2005;

 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26.02.1999, controllata senza rilievi dal CO.RE.CO. in data 15.03.1999 con nota prot. n. 1956 e successive modificazioni;

 

Considerato che il Regolamento di cui sopra, espressione della potestà regolamentare in materia tributaria, riconosciuta ai Comuni con il D.Lgs. N. 446/1997, all’art. 16 individua le caratteristiche che le unità immobiliari devono possedere per essere equiparate all’abitazione principale, ed all’art. 17 definisce il concetto di pertinenza dell’abitazione, riconoscendo per le pertinenze dell’abitazione principale il diritto a beneficiare dell’aliquota ridotta, nonchè a detrarre, dall’imposta dovuta sulle pertinenze, la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale;

 

Ritenuto opportuno stabilire aliquote differenziate anche allo scopo di usare la tassazione come strumento, seppur ancor del tutto parziale, di indirizzo del mercato abitativo e di avvio rispetto alla necessità di arrivare all’obiettivo di un’autonomia impositiva per l’ente locale, che sia equa e che serva come incentivo per l’utilizzo razionale di tutto il patrimonio abitativo esistente;

 

Ritenuto di dover confermare le tariffe vigenti nel 2005;

 

Visto inoltre l’art. 8, comma 3, del citato D.Lgs. N. 504/1992 il quale dispone che l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, può essere ridotta fino al 50 per cento od, in alternativa, la detrazione può essere elevata fino a € 258,228 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

 

Ritenuto, a tal fine, di avvalersi di tale facoltà e confermare anche per l'anno 2006 l'aumento della  detrazione da € 103,29 a € 258,23 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con riferimento ad alcune categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale, fissandone i criteri;

 

Visto il D.Lgs. n. 109 del 31.03.1998, come modificato dal D.Lgs. n. 130 del 3.05.2000, che definisce i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate (Indicatore della Situazione Economica - ISE / Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE);

 

Tenuto conto che lo strumento dell'ISE-ISEE viene ampiamente utilizzato dalla Pubblica Amministrazione per riconoscere benefici diversi a soggetti che versano in particolari situazioni di disagio socio-economico;

 

Ritenuto, pertanto, opportuno e più equo applicare il beneficio della detrazione per l'abitazione principale in misura maggiorata rispetto a quella ordinaria, seguendo alcuni criteri individuati dalle norme sopra citate in materia di prestazioni sociali agevolate;

 

Visto l'art. 1 comma 155 della Legge n. 266 del 30/12/2005 che ha prorogato al 31 marzo 2006 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2006;

Visto l'art. 27, comma 8, della legge 448/2001 il quale  dispone che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali,  è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

 

 Acquisito il  parere di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

Con votazione palese;

 

                                                       D  E  L  I  B  E  R  A

 

 

1) Di approvare le aliquote dell' I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2006, come segue:

 

 

ALIQUOTA RIDOTTA pari al CINQUE PER MILLE   

 

a) Per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, nonchè per le unità immobiliari ad essa equiparate per legge o disposizione regolamentare, e relative pertinenze;

 

b) Per unità immobiliari classificate o classificabili C/1 (negozi, botteghe) e C/3 (laboratori artigianali), destinate ed utilizzate direttamente o date in affitto con regolare contratto registrato, ove si svolgono attività commerciali e/o artigianali da parte di nuove imprese. L'attività  deve aver avuto inizio non prima del 1 Gennaio 2004.

Per nuova impresa - ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta - deve intendersi l'impianto di una nuova attività, diversa da quella eventualmente già esercitata in precedenza. Non è considerata nuova impresa: il cambio di ragione sociale; il trasferimento, la ristrutturazione  o l'ampliamento della sede; la trasformazione dell'attività; il subentro - per qualsiasi motivo determinato - ad altra  attività identica o similare; inizio di nuova attività dello stesso tipo di quella cessata, quando non sia decorso almeno un anno dalla cessazione della precedente esercitata o dalla cessazione di attività operante negli stessi locali.

 

                                       °°°°°°°°°°°°°°°°°°

       ALIQUOTA DIFFERENZIATA pari al SEI PER MILLE

 

Per i terreni agricoli;

 

                                       °°°°°°°°°°°°°°°°°

 

ALIQUOTA  ORDINARIA pari al SETTE PER MILLE 

 

Per ogni altra tipologia di immobile, compresi quelli in locazione finanziaria, enfiteusi e in diritto di superficie, per i quali non si rendono applicabili le altre due aliquote;

 

 

2) Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

3) Di stabilire l'aumento della normale detrazione principale da € 103,29 a € 258,23 annue, a favore dei soggetti passivi che versano nelle particolari condizioni di disagio socio-economico come elencate al successivo punto B) e  sulla base dei requisiti reddituali di cui al prospetto successivo (ISE del nucleo familiare cui appartiene il soggetto passivo):

 

A)  SITUAZIONE ECONOMICA RIFERITA AL NUCLEO FAMILIARE DELL'AVENTE DIRITTO ALLA MAGGIORE DETRAZIONE

 

 - €   9.292,77 se il nucleo familiare è formato da persona sola;

 - € 14.589,65 se il nucleo familiare è formato da due componenti;

 - € 18.957,25 se il nucleo familiare è formato da tre componenti;

 - € 22.860,21 se il nucleo familiare è formato da quattro componenti;

 - € 26.484,39 se il nucleo familiare è formato da cinque componenti;

 - € 29.736,86 se il nucleo familiare è formato da sei componenti;

 - per nuclei familiari composti da ulteriori componenti si applica una maggiorazione di 0,35 per cento sul limite         reddituale di € 29.736,86 per ogni ulteriore componente.

 

 

 

B) REQUISITI SOGGETTIVI

 

 

1. Soggetti passivi che vivono in un unico nucleo familiare i cui componenti abbiano tutti una età non inferiore a 65 anni;

 

2. Soggetti passivi titolari di pensione di invalidità o che vivono in nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti sia titolare di pensione di invalidità;

 

3. Soggetti passivi nel cui nucleo familiare vive uno o più componenti titolari di assegno di accompagnamento o portatori di handicap con invalidità superiore al 67%;

 

4. Soggetti passivi nel cui nucleo familiare vivono almeno 3 figli minori;

 

5. Soggetti passivi con nucleo familiare composto da almeno 5 componenti;

 

6. Soggetti passivi disoccupati iscritti nelle liste di avviamento al lavoro, con almeno 12 mesi di anzianità di iscrizione;

 

7. Soggetti passivi la cui prima casa sia stata acquistata dopo l’1.01.1996, con mutuo ipotecario ancora in essere.

 

Per la situazione reddituale si fa riferimento al calcolo ISE 2006  riferito ai redditi relativi al 2005; per quanto riguarda gli altri requisiti, si fa riferimento all’ 01.01.2006;

 

4) Di stabilire:

- i beneficiari della maggior detrazione dovranno presentare comunicazione su apposito modulo entro il 31.07.2006 allegando copia della certificazione ISE;

-  i beneficiari dell'aliquota ridotta del 5 per mille di cui al punto b), dovranno presentare richiesta-autocertificazione, su apposito modulo, entro il 31 luglio 2006;

 

5) Di precisare che nel caso in cui la maggiore detrazione spetti, nelle dovute proporzioni, a più soggetti passivi (comproprietà o contitolarità di altri diritti reali di godimento dell'unità abitativa), la suddetta comunicazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto interessato al beneficio;

 

6) Di dare atto che viene mantenuto l'equilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs. 267/2000;

 

7) Di pubblicare la presente deliberazione in G.U. con richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e della Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze16 aprile 2003, n. 3/DPF.

 

Allegati:


Letto, confermato e sottoscritto

 

IL SINDACO

(Iader Garavina)

 IL SEGRETARIO COMUNALE

 ( Bisacchi Modesta)

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

 

 Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il  ________________________ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

 Severi Federico

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 

Io sottoscritto, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal ________________________ al ________________________.

 

Gambettola

IL RESPONSABILE UFFICIO AFFARI GENERALI

 Dott.ssa Lelli Fabrizia

 

 

ESECUTIVITA'

 

La presente deliberazione è esecutiva dal  ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

 

Li  _______________

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

 Dott.ssa Lelli Fabrizia