OGGETTO : IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.): APPROVAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI PER L'ANNO 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l'I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni
introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- che l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23
marzo 1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini
dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo
tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
- che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta
comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote d'imposta ai fini dell'approvazione dello
schema di bilancio preventivo;
- che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete al Consiglio
Comunale, nell'approvazione del Bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed
aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta comunale;
Visto che, con l’art. 1 del succitato decreto n. 504/92, viene istituita, a decorrere dal
1993, l’imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) mentre, a norma dell’art. 6, il Comune deve
determinare l’aliquota con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno con
effetto dall’anno successivo;
Considerato che il gettito del tributo deve sopperire al fabbisogno finanziario
dell’esercizio finanziario 2005 e che deve essere calibrata l’aliquota I.C.I. in relazione a detto
fabbisogno per ottenere, in definitivo, il risultato ultimo del pareggio economico e finanziario
del bilancio comunale;
Preso atto della necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza:
- di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i
vari servizi d’istituto;
- di assicurare l’equilibrio del bilancio 2005;
Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 233 del 23/12/2003 e n. 20 del
03.02.2004 con le quali sono state stabilite le aliquote e le detrazioni per l’anno 2004;
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26.02.1999, controllata senza
rilievi dal CO.RE.CO. in data 15.03.1999 con nota prot. n. 1956 e successive modificazioni;
Considerato che il Regolamento di cui sopra, espressione della potestà regolamentare in
materia tributaria, riconosciuta ai Comuni con il D.Lgs. N. 446/1997, all’art. 16 individua le
caratteristiche che le unità immobiliari devono possedere per essere equiparate all’abitazione
principale, ed all’art. 17 definisce il concetto di pertinenza dell’abitazione, riconoscendo per le
pertinenze dell’abitazione principale il diritto a beneficiare dell’aliquota ridotta, nonchè a
detrarre, dall’imposta dovuta sulle pertinenze, la parte di detrazione che non ha trovato capienza
in sede di tassazione dell’abitazione principale;
Ritenuto opportuno stabilire aliquote differenziate anche allo scopo di usare la tassazione
come strumento, seppur ancor del tutto parziale, di indirizzo del mercato abitativo e di avvio
rispetto alla necessità di arrivare all’obiettivo di un’autonomia impositiva per l’ente locale, che
sia equa e che serva come incentivo per l’utilizzo razionale di tutto il patrimonio abitativo
esistente;
Ritenuto di dover confermare le tariffe vigenti nel 2004;
Visto inoltre l’art. 8, comma 3, del citato D.Lgs. N. 504/1992 il quale dispone che l’imposta
dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, può essere
ridotta fino al 50 per cento od, in alternativa, la detrazione può essere elevata fino a € 258,228
nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;
Ritenuto, a tal fine, di avvalersi di tale facoltà e confermare anche per l'anno 2005 l'aumento
della detrazione da € 103,29 a € 258,23 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
con riferimento ad alcune categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o
sociale, fissandone i criteri;
Visto il D.Lgs. n. 109 del 31.03.1998, come modificato dal D.Lgs. n. 130 del 3.05.2000,
che definisce i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate (Indicatore della Situazione Economica - ISE /
Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE);
Tenuto conto che lo strumento dell'ISE-ISEE viene ampiamente utilizzato dalla Pubblica
Amministrazione per riconoscere benefici diversi a soggetti che versano in particolari situazioni
di disagio socio-economico;
Ritenuto, pertanto, opportuno e più equo applicare il beneficio della detrazione per
l'abitazione principale in misura maggiorata rispetto a quella ordinaria, seguendo alcuni criteri
individuati dalle norme sopra citate in materia di prestazioni sociali agevolate;
Visto
il Decreto Legge 30 dicembre 2004, n. 314 che ha prorogato al 28 febbraio 2005 iltermine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2005;
Visto
l'art. 27, comma 8, della legge 448/2001 il quale dispone che: "Il termine perdeliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale all'IRPEF
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali,
è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
Visto l’art. 42, lettera f), del D.Lgs. 18 dicembre 2000, n. 267;
Acquisito il parerie di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal
Responsabile del Servizio finanziario;
Con votazione palese;
D E L I B E R A
1) Di approvare le aliquote dell' I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili, in questo Comune,
con effetto dal 1° gennaio 2005, come segue:
ALIQUOTA RIDOTTA pari al CINQUE PER MILLE
a) Per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, nonchè per le unità immobiliari ad
essa equiparate per legge o disposizione regolamentare, e relative pertinenze;
b) Per unità immobiliari classificate o classificabili C/1 (negozi, botteghe) e C/3 (laboratori
artigianali), destinate ed utilizzate direttamente o date in affitto con regolare contratto registrato,
ove si svolgono attività commerciali e/o artigianali da parte di nuove imprese
. L'attivitàdeve aver avuto inizio non prima del 1 Gennaio 2003.
Per nuova impresa - ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta - deve intendersi l'impianto di
una nuova attività, diversa da quella eventualmente già esercitata in precedenza. Non è
considerata nuova impresa: il cambio di ragione sociale; il trasferimento, la ristrutturazione o
l'ampliamento della sede; la trasformazione dell'attività; il subentro - per qualsiasi motivo
determinato - ad altra attività identica o similare; inizio di nuova attività dello stesso tipo di
quella cessata, quando non sia decorso almeno un anno dalla cessazione della precedente
esercitata o dalla cessazione di attività operante negli stessi locali.
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ALIQUOTA DIFFERENZIATA pari al SEI PER MILLE
Per i terreni agricoli;
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ALIQUOTA ORDINARIA pari al SETTE PER MILLE
Per ogni altra tipologia di immobile, compresi quelli in locazione finanziaria, enfiteusi e in
diritto di superficie, per i quali non si rendono applicabili le altre due aliquote;
2) Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3) Di stabilire l'aumento della normale detrazione principale da € 103,29 a € 258,23 annue, a
favore dei soggetti passivi che versano nelle particolari condizioni di disagio socio-economico
come elencate al successivo punto B) e sulla base dei requisiti reddituali di cui al prospetto
successivo (ISE del nucleo familiare cui appartiene il soggetto passivo):
A) SITUAZIONE ECONOMICA RIFERITA AL NUCLEO FAMILIARE
DELL'AVENTE DIRITTO ALLA MAGGIORE DETRAZIONE
- € 9.292,77 se il nucleo familiare è formato da persona sola;
- € 14.589,65 se il nucleo familiare è formato da due componenti;
- € 18.957,25 se il nucleo familiare è formato da tre componenti;
- € 22.860,21 se il nucleo familiare è formato da quattro componenti;
- € 26.484,39 se il nucleo familiare è formato da cinque componenti;
- € 29.736,86 se il nucleo familiare è formato da sei componenti;
- per nuclei familiari composti da ulteriori componenti si applica una maggiorazione di 0,35 per
cento sul limite reddituale di € 29.736,86 per ogni ulteriore componente.
B) REQUISITI SOGGETTIVI
1. Soggetti passivi che vivono in un unico nucleo familiare i cui componenti abbiano tutti una
età non inferiore a 65 anni;
2. Soggetti passivi titolari di pensione di invalidità o che vivono in nuclei familiari in cui almeno
uno dei componenti sia titolare di pensione di invalidità;
3. Soggetti passivi nel cui nucleo familiare vive uno o più componenti titolari di assegno di
accompagnamento o portatori di handicap con invalidità superiore al 67%;
4. Soggetti passivi nel cui nucleo familiare vivono almeno 3 figli minori;
5. Soggetti passivi con nucleo familiare composto da almeno 5 componenti;
6. Soggetti passivi disoccupati iscritti nelle liste di avviamento al lavoro, con almeno 12 mesi di
anzianità di iscrizione;
7. Soggetti passivi la cui prima casa sia stata acquistata dopo l’1.01.1995, con mutuo ipotecario
ancora in essere.
Per la situazione reddituale si fa riferimento al calcolo ISE 2005 riferito ai redditi relativi al
2004; per quanto riguarda gli altri requisiti, si fa riferimento all’ 01.01.2005;
4) Di stabilire:
- i beneficiari della maggior detrazione dovranno presentare comunicazione su apposito modulo
entro il 31.07.2005 allegando copia della certificazione ISE;
- i beneficiari dell'aliquota ridotta del 5 per mille di cui al punto b), dovranno presentare
richiesta-autocertificazione, su apposito modulo, entro il 31 luglio 2004;
5) Di precisare che nel caso in cui la maggiore detrazione spetti, nelle dovute proporzioni, a più
soggetti passivi (comproprietà o contitolarità di altri diritti reali di godimento dell'unità
abitativa), la suddetta comunicazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto interessato al
beneficio;
6) Di dare atto che viene mantenuto l'equilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs.
267/200;
7) Di pubblicare la presente deliberazione in G.U. con richiesta al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.
446/1997 e della Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze16 aprile 2003, n. 3/DPF.