OGGETTO : IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.): APPROVAZIONE ALIQUOTE

E DETRAZIONI PER L'ANNO 2005.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni

introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

- che l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23

marzo 1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini

dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo

tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;

- che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi

sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta

comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote d'imposta ai fini dell'approvazione dello

schema di bilancio preventivo;

- che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete al Consiglio

Comunale, nell'approvazione del Bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed

aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta comunale;

Visto che, con l’art. 1 del succitato decreto n. 504/92, viene istituita, a decorrere dal

1993, l’imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) mentre, a norma dell’art. 6, il Comune deve

determinare l’aliquota con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno con

effetto dall’anno successivo;

Considerato che il gettito del tributo deve sopperire al fabbisogno finanziario

dell’esercizio finanziario 2005 e che deve essere calibrata l’aliquota I.C.I. in relazione a detto

fabbisogno per ottenere, in definitivo, il risultato ultimo del pareggio economico e finanziario

del bilancio comunale;

Preso atto della necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza:

- di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i

vari servizi d’istituto;

- di assicurare l’equilibrio del bilancio 2005;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 233 del 23/12/2003 e n. 20 del

03.02.2004 con le quali sono state stabilite le aliquote e le detrazioni per l’anno 2004;

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili,

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26.02.1999, controllata senza

rilievi dal CO.RE.CO. in data 15.03.1999 con nota prot. n. 1956 e successive modificazioni;

Considerato che il Regolamento di cui sopra, espressione della potestà regolamentare in

materia tributaria, riconosciuta ai Comuni con il D.Lgs. N. 446/1997, all’art. 16 individua le

caratteristiche che le unità immobiliari devono possedere per essere equiparate all’abitazione

principale, ed all’art. 17 definisce il concetto di pertinenza dell’abitazione, riconoscendo per le

pertinenze dell’abitazione principale il diritto a beneficiare dell’aliquota ridotta, nonchè a

detrarre, dall’imposta dovuta sulle pertinenze, la parte di detrazione che non ha trovato capienza

in sede di tassazione dell’abitazione principale;

Ritenuto opportuno stabilire aliquote differenziate anche allo scopo di usare la tassazione

come strumento, seppur ancor del tutto parziale, di indirizzo del mercato abitativo e di avvio

rispetto alla necessità di arrivare all’obiettivo di un’autonomia impositiva per l’ente locale, che

sia equa e che serva come incentivo per l’utilizzo razionale di tutto il patrimonio abitativo

esistente;

Ritenuto di dover confermare le tariffe vigenti nel 2004;

Visto inoltre l’art. 8, comma 3, del citato D.Lgs. N. 504/1992 il quale dispone che l’imposta

dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, può essere

ridotta fino al 50 per cento od, in alternativa, la detrazione può essere elevata fino a € 258,228

nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

Ritenuto, a tal fine, di avvalersi di tale facoltà e confermare anche per l'anno 2005 l'aumento

della detrazione da € 103,29 a € 258,23 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,

con riferimento ad alcune categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o

sociale, fissandone i criteri;

Visto il D.Lgs. n. 109 del 31.03.1998, come modificato dal D.Lgs. n. 130 del 3.05.2000,

che definisce i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che

richiedono prestazioni sociali agevolate (Indicatore della Situazione Economica - ISE /

Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE);

Tenuto conto che lo strumento dell'ISE-ISEE viene ampiamente utilizzato dalla Pubblica

Amministrazione per riconoscere benefici diversi a soggetti che versano in particolari situazioni

di disagio socio-economico;

Ritenuto, pertanto, opportuno e più equo applicare il beneficio della detrazione per

l'abitazione principale in misura maggiorata rispetto a quella ordinaria, seguendo alcuni criteri

individuati dalle norme sopra citate in materia di prestazioni sociali agevolate;

Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2004, n. 314 che ha prorogato al 28 febbraio 2005 il

termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2005;

Visto l'art. 27, comma 8, della legge 448/2001 il quale dispone che: "Il termine per

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale all'IRPEF

di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante

istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei

servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali,

è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visto l’art. 42, lettera f), del D.Lgs. 18 dicembre 2000, n. 267;

Acquisito il parerie di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal

Responsabile del Servizio finanziario;

Con votazione palese;

D E L I B E R A

1) Di approvare le aliquote dell' I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili, in questo Comune,

con effetto dal 1° gennaio 2005, come segue:

ALIQUOTA RIDOTTA pari al CINQUE PER MILLE

a) Per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, nonchè per le unità immobiliari ad

essa equiparate per legge o disposizione regolamentare, e relative pertinenze;

b) Per unità immobiliari classificate o classificabili C/1 (negozi, botteghe) e C/3 (laboratori

artigianali), destinate ed utilizzate direttamente o date in affitto con regolare contratto registrato,

ove si svolgono attività commerciali e/o artigianali da parte di nuove imprese. L'attività

deve aver avuto inizio non prima del 1 Gennaio 2003.

Per nuova impresa - ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta - deve intendersi l'impianto di

una nuova attività, diversa da quella eventualmente già esercitata in precedenza. Non è

considerata nuova impresa: il cambio di ragione sociale; il trasferimento, la ristrutturazione o

l'ampliamento della sede; la trasformazione dell'attività; il subentro - per qualsiasi motivo

determinato - ad altra attività identica o similare; inizio di nuova attività dello stesso tipo di

quella cessata, quando non sia decorso almeno un anno dalla cessazione della precedente

esercitata o dalla cessazione di attività operante negli stessi locali.

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ALIQUOTA DIFFERENZIATA pari al SEI PER MILLE

Per i terreni agricoli;

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ALIQUOTA ORDINARIA pari al SETTE PER MILLE

Per ogni altra tipologia di immobile, compresi quelli in locazione finanziaria, enfiteusi e in

diritto di superficie, per i quali non si rendono applicabili le altre due aliquote;

2) Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale

del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3) Di stabilire l'aumento della normale detrazione principale da € 103,29 a € 258,23 annue, a

favore dei soggetti passivi che versano nelle particolari condizioni di disagio socio-economico

come elencate al successivo punto B) e sulla base dei requisiti reddituali di cui al prospetto

successivo (ISE del nucleo familiare cui appartiene il soggetto passivo):

A) SITUAZIONE ECONOMICA RIFERITA AL NUCLEO FAMILIARE

DELL'AVENTE DIRITTO ALLA MAGGIORE DETRAZIONE

- € 9.292,77 se il nucleo familiare è formato da persona sola;

- € 14.589,65 se il nucleo familiare è formato da due componenti;

- € 18.957,25 se il nucleo familiare è formato da tre componenti;

- € 22.860,21 se il nucleo familiare è formato da quattro componenti;

- € 26.484,39 se il nucleo familiare è formato da cinque componenti;

- € 29.736,86 se il nucleo familiare è formato da sei componenti;

- per nuclei familiari composti da ulteriori componenti si applica una maggiorazione di 0,35 per

cento sul limite reddituale di € 29.736,86 per ogni ulteriore componente.

B) REQUISITI SOGGETTIVI

1. Soggetti passivi che vivono in un unico nucleo familiare i cui componenti abbiano tutti una

età non inferiore a 65 anni;

2. Soggetti passivi titolari di pensione di invalidità o che vivono in nuclei familiari in cui almeno

uno dei componenti sia titolare di pensione di invalidità;

3. Soggetti passivi nel cui nucleo familiare vive uno o più componenti titolari di assegno di

accompagnamento o portatori di handicap con invalidità superiore al 67%;

4. Soggetti passivi nel cui nucleo familiare vivono almeno 3 figli minori;

5. Soggetti passivi con nucleo familiare composto da almeno 5 componenti;

6. Soggetti passivi disoccupati iscritti nelle liste di avviamento al lavoro, con almeno 12 mesi di

anzianità di iscrizione;

7. Soggetti passivi la cui prima casa sia stata acquistata dopo l’1.01.1995, con mutuo ipotecario

ancora in essere.

Per la situazione reddituale si fa riferimento al calcolo ISE 2005 riferito ai redditi relativi al

2004; per quanto riguarda gli altri requisiti, si fa riferimento all’ 01.01.2005;

4) Di stabilire:

- i beneficiari della maggior detrazione dovranno presentare comunicazione su apposito modulo

entro il 31.07.2005 allegando copia della certificazione ISE;

- i beneficiari dell'aliquota ridotta del 5 per mille di cui al punto b), dovranno presentare

richiesta-autocertificazione, su apposito modulo, entro il 31 luglio 2004;

5) Di precisare che nel caso in cui la maggiore detrazione spetti, nelle dovute proporzioni, a più

soggetti passivi (comproprietà o contitolarità di altri diritti reali di godimento dell'unità

abitativa), la suddetta comunicazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto interessato al

beneficio;

6) Di dare atto che viene mantenuto l'equilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs.

267/200;

7) Di pubblicare la presente deliberazione in G.U. con richiesta al Ministero dell'economia e

delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.

446/1997 e della Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze16 aprile 2003, n. 3/DPF.