COMUNE DI FORLI’
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 1° marzo 2011 sono state confermate
le aliquote e detrazioni già stabilite per l'anno 2010.
In applicazione dell'art. 1 del Decreto Legge 27.05.2008 n. 93, convertito con legge
24.07.2008 n.126 sono esenti da I.C.I.:
1) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (unità immobiliare
presso la quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto uso o
abitazione ha stabilito la propria residenza anagrafica, salvo prova contraria), purchè non
classificata nei gruppi catastali A/1, A/8 e A/9;
2) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado
(genitori/figli) o a fratelli/sorelle, che la occupano quale abitazione principale;
3) l'abitazione posseduta da anziano o disabile che abbia acquisito la residenza presso
l’Istituto di ricovero, a condizione che la medesima non risulti locata;
4) le abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione dei soci assegnatari;
5) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari;
6) l'abitazione posseduta dal soggetto passivo di imposta, non assegnatario della casa
coniugale a seguito di separazione o divorzio, a condizione che questi non sia titolare del
diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile destinato a sua abitazione
situato nello stesso comune in cui è ubicata l’ex casa coniugale.
Sono esenti anche tutte le pertinenze delle abitazioni indicate.
L'abitazione principale continua ad essere soggette all'imposta, con applicazione delle
agevolazioni già esistenti (aliquota ridotta e detrazione) se classificata nei gruppi
catastali A/1,A/8 e A/9.
Alle pertinenze si applica lo stesso trattamento dell'unità principale cui accedono.
Per tutti gli altri casi di assimilazione all'abitazione principale in base all'art. 15 del
Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, non previsti al
precedente punto 2) fra cui le unità abitative concesse in comodato d'uso agli affini in primo
grado ovvero al coniuge non separato né divorziato si invitano i contribuenti a rivolgersi per
informazioni all'Unità Entrate Tributarie del Comune.
ALIQUOTE E DETRAZIONI
(INVARIATE RISPETTO AL 2010)
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 1.03.2011 sono state confermate per l’anno
d’imposta 2011 le aliquote e detrazioni già vigenti nell'anno 2010:
- aliquota 5,5 per mille : fabbricati adibiti ad abitazione principale di categoria catastale
A/1,A/8 e A/9 ed unità assimilate all'abitazione per regolamento, non compresi nell'esenzione
, e relative pertinenze.
La detrazione per abitazione principale è stabilita in euro 104,00. E' prevista la possibilità di
elevarla fino ad € 240,00 per casistiche di particolare disagio economico-sociale, sulla base di
requisiti previsti da apposita modulistica da presentare entro il 16 dicembre di ogni anno: la
mancata presentazione comporta l'applicazione di sanzione di 51 €.
Comunicazione in caso di comodato d'uso in favore di parenti e affini:
In caso di comodato d'uso di alloggio in favore di parenti e affini in primo grado, fratelli
e sorelle, ovvero del coniuge, è prevista la comunicazione da presentarsi , su apposita
modulistica all'Unità Entrate Tributarie del Comune, entro il 16 dicembre dell'anno in cui la
situazione ha inizio;
- aliquota 0,5 per mille : alloggi e relative pertinenze concessi in locazione a titolo di
abitazione principale - intendendosi come tale il luogo di dimora abituale, anche se non
coincidente con la residenza anagrafica, in caso di residenza anagrafica in altro Comune - sulla
base di contratti-tipo (c.d. affitti concertati, ex art.2 comma 4 della Legge 9 dicembre 1998,
n.431), compresi i contratti con Società SERINAR, Società per l’Affitto e Agenzia per
l’affitto del Comune di Forlì. In sede di prima applicazione deve essere presentata
comunicazione, su apposita modulistica unitamente all' ”allegato N”, entro il 16 dicembre; in
assenza verrà applicata sanzione pari a € 51,00. Va ripresentata in caso di rinnovo anche
tacito del contratto;
- aliquota 5,5 per mille: unità immobiliari e relative pertinenze interessate da interventi di
recupero di cui all’art. 31, comma 1, lettere c) d) ed e) della Legge 457/78 (risanamento
conservativo, ristrutturazione, ristrutturazione urbanistica). In questo caso la base imponibile
è costituita non dal valore catastale dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento edilizio ma
dal valore dell’area, considerata edificabile. In sede di prima applicazione deve essere
presentata comunicazione su apposita modulistica entro il 16 dicembre; in assenza verrà
applicata una sanzione pari a 51 euro;
- aliquota 9 per mille: alloggi non utilizzati come abitazione principale o equiparata e relative
pertinenze, per i quali da almeno due anni non siano stati registrati contratti di locazione. In
sede di prima applicazione deve essere presentata comunicazione su apposita modulistica
entro il 16 dicembre; in assenza verrà applicata una sanzione pari a 51 euro;
- aliquota 7 per mille: (aliquota ordinaria) fabbricati e relative pertinenze non indicate nelle
altre aliquote, compreso aree fabbricabili e terreni agricoli. Si confermano per il 2011 i valori
delle aree fabbricabili rivalutati dal 2008: del 12% in caso di destinazione residenziale;
dell'8% negli altri casi (produttivo e terziario).
VERSAMENTO DELL'IMPOSTA:
in acconto: entro il 16 giugno 2011, pari al 50% dell'imposta dovuta;
in saldo: dal 1° al 16 dicembre 2011 pari alla differenza fra l’imposta dovuta per l’anno e
l’importo versato a titolo d’acconto; è possibile il versamento in un'unica soluzione entro il
termine previsto per il pagamento dell'acconto (16 giugno)
• con apposito bollettino, sul conto corrente postale c/c n. 88707526 intestato a:
CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A. COMUNE FORLI'-FC-ICI
• con Modello F24
• on-line, collegandosi al sito del concessionario per la riscossione www.corit.it, a mezzo
Pagobancomat aderente al circuito BANKPASS Web, facendone richiesta a uno degli istituti
di credito che lo hanno attivato (maggiori informazioni in merito sono disponibili all’indirizzo
www.bankpass.it ).
Non è dovuto il versamento se l'imposta annua complessiva è pari o inferiore a 12 euro.
SANZIONI:omesso, tardivo o parziale versamento: 30% dell’imposta; è possibile usufruire di
una riduzione della sanzione effettuando il ravvedimento operoso (per informazioni rivolgersi
all’Ufficio I.C.I. ).
LA DICHIARAZIONE I.C.I., ove richiesta, va presentata entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2010.
Informazioni: Ufficio I.C.I. (presso l’Unità Entrate Tributarie) – P.zza Saffi, 8 - tel. 0543
712481 -712311-712414 -712315 -712318- 712258 fax 0543 712310
orari al pubblico: lunedì -mercoledì -venerdì ore 9.00-13.00
martedì e giovedì ore 9.00-13.00 e 16.00-17.00
Sito internet del Comune di Forlì: www.comune.forli.fc.it – e-mail tributi@comune.forli.fc.it