Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 12.02.2010 (estratto)

La Giunta Comunale

(omissis)

D E L I B E R A

(omissis)

2. di dare atto  che, in  base  a  quanto   previsto dall’art. 77 bis,   comma   30, del  D.Lgs. n.

112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, è sospeso il potere degli enti locali di  deliberare

aumenti dei tributi di propria competenza e che, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma

169, della Legge n. 296/2006,  non  si  rende  necessario  assumere specifici provvedimenti

per   confermare  le  aliquote  attualmente  previste  e  che pertanto  si devono   intendere

corrispondentemente  confermati  anche  gli adempimenti tributari connessi; (omissis)


Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 16.03.2010 (estratto)

"Il Consiglio Comunale

(omissis)

Vista la  deliberazione  della  Giunta  comunale n. 27 del 12.02.2010,   con  la   quale veniva

predisposta la relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell’esercizio

finanziario 2010 comprensiva del Piano programma degli investimenti, e veniva formato il

progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 2010;

(omissis)

D E L I B E R A

2. di approvare, altresì, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010; 

(omissis)."

 

 

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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ANNO 2009

In applicazione dell'art. 1 del Decreto Legge 27.05.2008 n. 93, convertito con legge 24.07.2008 n.126

1) l'unità  immobiliare   adibita    ad abitazione   principale   del   soggetto   passivo   (unità

immobiliare   presso  la quale  il  soggetto passivo, che  la possiede a titolo di proprietà, usufrutto

uso o abitazione ha  stabilito  la  propria  residenza  anagrafica,  salvo  prova  contraria),  purchè

non classificata nei gruppi catastali A/1, A/8 e A/9;

2) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado

(genitori/figli) o a fratelli/sorelle, che la occupano quale abitazione principale;

3) l'abitazione  posseduta  da  anziano o  disabile  che  abbia  acquisito  la  residenza  presso

l’Istituto di ricovero, a condizione che la medesima non risulti locata;

4) le  abitazioni  appartenenti  alle   cooperative edilizie  a  proprietà    indivisa,  adibite   ad

abitazione dei soci assegnatari;

5) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari;

6) l'abitazione posseduta  dal  soggetto passivo di  imposta,  non assegnatario  della casa

coniugale  a  seguito di  separazione o divorzio, a  condizione  che  questi  non sia  titolare del

diritto  di  proprietà  o  di  un  altro  diritto  reale  su  un immobile  destinato a  sua abitazione situato

nello stesso comune in cui è ubicata l’ex casa coniugale.

Sono esenti anche tutte le pertinenze delle abitazioni indicate.

 

Abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9.

L'abitazione    principale  continua    ad   essere   soggette    all'imposta,   con    applicazione   delle

agevolazioni già esistenti (aliquota ridotta e detrazione) se classificata nei gruppi catastali A/1, A/8

e A/9. Alle pertinenze si applica lo stesso trattamento dell'unità principale cui accedono.

 

Per  tutti  gli altri  casi  di  assimilazione  all'abitazione  principale  in  base  all'art. 15 del

Regolamento per l'applicazione dell'imposta  comunale   sugli immobili, non previsti al

precedente punto 2) - fra cui le unità abitative concesse in comodato d'uso agli affini in

primo grado ovvero al coniuge non separato né divorziato - si invitano i contribuenti a

rivolgersi per informazioni all'Unità Entrate Tributarie del Comune.

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI

(INVARIATE RISPETTO AL 2008)

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 7.01.2009 sono state confermate per

l’anno d’imposta 2009 le aliquote e detrazioni già vigenti nell'anno 2008:

aliquota 5,5 per mille : fabbricati   adibiti ad abitazione   principale di categoria   catastale A/1,

A/8  e A/9  ed  unità  assimilate   all'abitazione   per  regolamento,  non  compresi  nell'esenzione ,

relative pertinenze.

La  detrazione  per abitazione  principale  è  stabilita  in euro 104,00. E' prevista la possibilità di

elevarla   fino  ad   € 240,00   per  casistiche  di   particolare   disagio   economico-sociale,  sulla

base  di  requisiti  previsti  da  apposita  modulistica  da  presentare  entro il 16 dicembre di ogni

anno;  la    mancata   presentazione    comporta   l'applicazione   di   sanzione   di   51 €.

comunicazione   in  caso di comodato d'uso in favore di parenti e affini:

In  caso  di  comodato  d'uso  di  alloggio  in  favore  di parenti  e  affini  in  primo  grado, fratelli  e

sorelle,  ovvero   del   coniuge,  è   prevista    la   comunicazione,  su    apposita    modulistica,   da

presentarsi  all'Unità   Entrate  Tributarie  del  Comune,  entro  il  16  dicembre  dell'anno  in  cui  la

situazione ha inizio.sono esenti da I.C.I.:

-  aliquota 0,5 per mille : alloggi e  relative  pertinenze  concessi in locazione a titolo di abitazione

principale - intendendosi come  tale il luogo di dimora abituale, anche se  non  coincidente  con  la

residenza anagrafica, in caso di residenza anagrafica in altro Comune - sulla  base  di contrattitipo

(c.d. affitti  concertati,   ex  art.2  comma  4   della  Legge  9 dicembre 1998,  n.431),   compresi  i

contratti  con  Società  SERINAR,  Società per l’Affitto e Agenzia per l’affitto del Comune di Forlì. In

sede di prima applicazione deve  essere  presentata  comunicazione, su apposita modulistica ,

entro il 16 dicembre ; in  assenza  verrà  applicata  sanzione  pari  a  € 51,00.  Va  ripresentata  in

caso di rinnovo anche tacito del contratto;

- aliquota 5,5 per  mille unità   immobiliari   e relative  pertinenze   interessate  da  interventi   di

recupero   di   cui   all’art. 31,   comma 1,   lettere c) d)   ed e)   della   Legge   457/78  (risanamento

conservativo,   ristrutturazione,   ristrutturazione   urbanistica).  In  questo caso  la  base  imponibile è

costituita  non   dal   valore catastale dell’unità   immobiliare  oggetto  dell’intervento  edilizio ma  dal

valore dell’area, considerata edificabile. In sede  di  prima  applicazione deve essere  presentata

comunicazione su apposita modulistica entro il 16 dicembre ; in  assenza verrà  applicata  una

sanzione pari a 51 euro;

- aliquota 9 per mille : alloggi non utilizzati   come  abitazione principale o  equiparata  e relative

pertinenze, per i quali da almeno  due anni non siano  stati  registrati  contratti  di  locazione. In sede

di prima applicazione  deve essere  presentata  comunicazione  su apposita  modulistica entro

il 16 dicembre ; in assenza verrà applicata una sanzione pari a 51 euro ;

- aliquota 7 per  mille:  (aliquota ordinaria)   fabbricati   e   relative   pertinenze   non   indicate   nelle

altre   aliquote, compreso aree fabbricabili  e terreni agricoli. Si  confermano per il 2009  i valori delle

aree fabbricabili rivalutati dal 2008: del 12% in caso di  destinazione  residenziale;  dell'8% negli altri

casi (produttivo e terziario);

 

7) VERSAMENTO  IN  ACCONTO: entro il 16 giugno 2009, pari al 50% dell'imposta dovuta;

8) VERSAMENTO A SALDO: dal 1° al 16 dicembre 2009, pari alla differenza fra l’imposta

dovuta per l’anno e l’importo versato a titolo d’acconto;

 

E' possibile il versamento in un'unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento

dell'acconto (16 giugno).

· con apposito bollettino, sul conto corrente postale c/c n. 88707526 intestato a:

CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A. COMUNE FORLI'- FC- ICI

· con Modello F24

· on-line, collegandosi al sito del concessionario per la riscossione www.corit.it, a mezzo Pagobancomat

 aderente al circuito BANKPASS Web, facendone richiesta a uno degli istituti di credito che lo hanno attivato

 (maggiori informazioni in merito sono disponibili all’indirizzo www.bankpass.it ).

Non è dovuto il versamento se l'imposta annua complessiva è pari o inferiore a 12 euro.

SANZIONI:omesso, tardivo o parziale versamento: 30% dell’imposta; è possibile usufruire di una riduzione

della sanzione effettuando il ravvedimento operoso (per informazioni rivolgersi all’Ufficio I.C.I. )

 

LA DICHIARAZIONE I.C.I., per variazioni della base imponibile, va presentata entro il termine previsto per

la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2008.

Informazioni: Ufficio I.C.I. (presso l’Unità Entrate Tributarie) – P.zza Saffi, 8 - tel. 0543 712481

-712311- 712414 -712315 - 712318 fax 0543 712310

orari al pubblico: lunedì -mercoledì -venerdì ore 9.00-13.00 - martedì e giovedì ore 9.00-13.00

 e 16.00-17.00

Sito internet del Comune di Forlì: www.comune.forli.fc.it – e-mail tributi@comune.forli.fc.it