Anno 2008

 

Pos. Rag. n. 

Deliberazione n. 14

COMUNE DI FORLI’

                                      CONSIGLIO COMUNALE

 

  Seduta del 30 Gennaio 2008

 

 

 

 

OGGETTO n. 9

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - ANNO 2008 - ORDINAMENTO DEL TRIBUTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.               

 

 


 

D E L I B E R A

1. di confermare, per la determinazione dell’Imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa all’anno 2008, la disciplina e le aliquote già vigenti:

ALIQUOTE:

a)      9,0 per mille – immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, con l’esclusione degli alloggi, e relative pertinenze, concessi in comodato dal soggetto passivo, a titolo di abitazione principale,  a parenti o affini in primo grado, ai fratelli o al coniuge, nel qual caso si applicherà l’aliquota ridotta per l’abitazione principale, ovvero ai parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo, nel qual caso si applicherà  l’aliquota ordinaria;

b)     7 per mille – aliquota ordinaria, da applicarsi alle tipologie di immobili  in relazione ai quali non siano stabilite aliquote agevolate o maggiorate;

c)     5,5 per mille – immobili e relative pertinenze, adibiti ad abitazione principale ed equiparate, del soggetto passivo,  così come individuate dal  D.Lgs. n. 504/92 e dall’art. 15 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI;

d)     0,5 per mille – immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, concessi in locazione a titolo di abitazione principale – intendendosi come tale il luogo di dimora abituale, anche se non coincidente con la residenza anagrafica, in caso di residenza anagrafica in altro Comune - secondo i contratti-tipo, cosiddetti affitti concertati, così come previsto dall’art. 2, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, compreso i contratti conclusi per il tramite dell’Agenzia per l’affitto del Comune di Forlì, della società SERINAR,  della Società per l’affitto;

DETRAZIONI:

a)      la detrazione base per l’abitazione principale, prevista dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/92, già fissata in euro 104,00, viene incrementata, per effetto dell’introduzione con la Legge finanziaria 2008, dei commi 2 bis e 2 ter,  di un ulteriore importo, non superiore ad € 200,00,  pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 504/92, con la sola eccezione delle unità classate alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b)     di mantenere, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92, la detrazione di € 136,00, aggiuntiva alla detrazione base, per l’abitazione principale, a favore di famiglie (famiglia anagrafica) in condizioni di particolare disagio economico-sociale, ed alle condizioni individuate e normate con le proprie precedenti deliberazioni richiamate in premessa, che sono indicate nella specifica modulistica predisposta dall’Unità entrate tributarie, che si allega per completezza di informazione;

DICHIARAZIONI PER SPECIFICHE CASISTICHE:

a)      i contribuenti che usufruiscono, nel corso dell’anno 2008, dell’agevolazione dell’ulteriore detrazione per l’abitazione principale, in aggiunta alla detrazione base, relativa alle condizioni di disagio economico-sociale, devono presentare al Comune apposita dichiarazione, su modello predisposto dall’Unità entrate tributarie, entro il termine previsto per il pagamento della rata di saldo per l’anno 2008;

b)     i contribuenti che usufruiscono dell’aliquota dello 0,5 per mille per gli affitti concertati, devono presentare al Comune, entro il termine previsto per il pagamento della rata di saldo per l’anno 2008, una dichiarazione, inerente il possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall’Unità entrate tributarie. Tale comunicazione non necessita, qualora sia già stata resa in passato in relazione alla medesima unità immobiliare e permangano le condizioni di applicazione dell’aliquota ridotta. In caso di rinnovo del contratto la comunicazione va presentata relativamente al nuovo periodo di riferimento;

c)     i contribuenti che utilizzano l’aliquota agevolata pari al 5,5 per mille relativamente ad interventi di recupero di cui all’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della Legge n. 457/78, devono presentare al Comune, entro il termine previsto per il pagamento della rata di saldo per l’anno 2008, una dichiarazione relativa all’utilizzo dell’aliquota agevolata, su apposita modulistica che verrà predisposta dall’Unità entrate tributarie. Tale dichiarazione non necessita qualora sia già stata resa in passato e siano immutate le condizioni;

d)     i contribuenti che hanno diritto all’aliquota agevolata per l’uso gratuito a parenti o affini in primo grado, ai fratelli,  al coniuge o all’ex coniuge, sia che utilizzino la sola aliquota agevolata per abitazione principale (5,5 per mille), sia che utilizzino anche la detrazione d’imposta, devono presentare al Comune, entro il termine previsto per il pagamento della rata di saldo per l’anno 2008, una dichiarazione, inerente il possesso del requisito di parentela con il soggetto che risiede nell’immobile, sulla modulistica predisposta dall’Unità entrate tributarie. Tale dichiarazione non necessita qualora sia già stata resa in passato in relazione alla medesima unità immobiliare ed al medesimo occupante e permangano le condizioni di applicazione del beneficio;

e)     i contribuenti che dovranno utilizzare l’aliquota del 9 per mille per gli alloggi sfitti da oltre due anni, devono darne comunicazione al Comune entro il termine previsto per il pagamento della rata di saldo per l’anno 2008. Tale comunicazione, da rendersi sulla modulistica predisposta dall’Unità entrate tributarie, non necessita qualora sia già stata resa in passato in relazione alla medesima unità immobiliare e permangano le condizioni di applicazione dell’aliquota maggiorata;

f)      nello stesso termine previsto per il pagamento della rata di saldo per l’anno 2008, i contribuenti che non si trovino più nelle condizioni summenzionate, per le quali è prevista la presentazione di dichiarazione/comunicazione, devono darne comunicazione al Comune, sulla base di apposita modulistica predisposta dall’Unità entrate tributarie;

g)     in mancanza delle dichiarazioni/comunicazioni previste, sarà applicata  la sanzione di cui all’art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 473/97, nell’importo minimo di euro 51,00;

h)     di dare mandato all’Unità entrate tributarie di predisporre tutta la  modulistica necessaria.

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