Anno 2006

 

Pos. Rag. n. 

Deliberazione n. 212

COMUNE DI FORLI’

                                 CONSIGLIO COMUNALE

ca

Seduta del 21 Dicembre 2006

 

 

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 21 Dicembre 2006 alle ore 9:30 in seduta pubblica.

            Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare con l’intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall’appello fatto dal Segretario.

 

N.

Cognome e nome Consiglieri

Pr.

As.

N.

Cognome e nome Consiglieri

Pr.

As.

1

APRIGLIANO FRANCESCO

X

 

22

MANUCCI CRISTIAN

X

 

2

AVELLONE ANDREA

X

 

23

MARABINI GIULIO

X

 

3

BACCARINI ROMANO

X

 

24

MASINI NADIA

X

 

4

BARTOLETTI MARINO

X

 

25

MATTEUCCI LEO

X

 

5

BERTACCINI PIER GIUSEPPE

X

 

26

MILANESI LEA

X

 

6

BIONDI LAURO

X

 

27

MINGHINI LUCIANO

X

 

7

BONAVITA OTTAVIO

 

X

28

MONTANARI MASSIMO

X

 

8

BONGIORNO VINCENZO

X

 

29

MORGAGNI DIANA

X

 

9

BRIGANTI MAURO

X

 

30

NERVEGNA ANTONIO

 

X

10

BURNACCI VANDA

X

 

31

PERELLI FILIBERTO

 

X

11

CAMORANI VALERIA

X

 

32

RAGAZZINI PAOLO

X

 

12

CASTAGNOLI ALESSANDRO

X

 

33

RONCHI ALESSANDRO

X

 

13

ERRANI MARCO

X

 

34

SAMORI’ PIETRO

X

 

14

FARNETI PAOLO

 

X

35

SANSAVINI LUIGI

X

 

15

FRANCIA FABRIZIO

X

 

36

SBARAGLI ERIO

X

 

16

GASPERONI ROBERTO

X

 

37

TAPPARI DANIELE

X

 

17

GENTILINI TATIANA

X

 

38

TAVOLETTI GIOVANNI MARIO

X

 

18

GIUNCHI FLAVIO

X

 

39

TERRACCIANO UGO

 

X

19

GUERRINI PIO

X

 

40

VALENTINI MARCO

X

 

20

GUGNONI GABRIELE

X

 

41

ZAMBIANCHI LUCA

X

 

21

MANCINI ENRICA

X

 

 

 

 

 

 

TOTALE PRESENTI: 36

TOTALE ASSENTI:   5

 

Partecipa il  Segretario Generale VENTRELLA ANTONIO.

 

Scrutatori i Sigg. Consiglieri MORGAGNI DIANA, RONCHI ALESSANDRO, SBARAGLI ERIO.

 

Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri BERTOZZI LORETTA - BUFFADINI LODOVICO - CAPACCI PALMIRO - CASTRUCCI EVANGELISTA - LEGA LORETTA - MARZOCCHI GIANFRANCO - MORELLI SANDRA - ZELLI GABRIELE -  -.

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente MINGHINI LUCIANO pone in discussione il seguente argomento:

 

OGGETTO n. 192

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)  -ANNO 2007 – ORDINAMENTO DEL TRIBUTO.               

 

 


In merito era stato distribuito a ciascun Consigliere il partito di deliberazione di seguito riportato.

Ai sensi dell’art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà riportato a parte dalla ditta appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, nel quale sono riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi.

Riguardo all’argomento in discussione il Presidente Minghini richiama il dibattito effettuato sulla manovra finanziaria 2007 nel suo complesso, svoltosi nella seduta di mercoledì 20 e terminato nella odierna seduta, nel corso della quale sono stati esaminati anche gli emendamenti presentati ed effettuate le dichiarazioni di voto.

Dopo di che;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che:

-         l’art. 6 del D.Lgs. n. 504/1992, in merito alla determinazione delle aliquote dell’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), stabilisce che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite;

-         l’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992, in merito alle detrazioni dall’ICI, ed in particolare il comma 3, prevede la facoltà per il Comune di determinare una detrazione particolare limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate dal Consiglio Comunale;

-         l’art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla Legge 24 ottobre 1996, n. 556, stabilisce la possibilità di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

-         l’art. 2, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, ha concesso la facoltà ai Comuni, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, di deliberare un’aliquota I.C.I. più favorevole, anche in deroga al limite minimo stabilito per legge del 4 per mille, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo d’abitazione principale, immobili sulla base di contratti – tipo, cosiddetti affitti concertati,  al fine di incentivarne la diffusione;

-         il citato art. 2, comma 4, della L. 9 dicembre 1998, n. 431, per la stessa finalità di cui al punto precedente, ha concesso ai Comuni ad alta tensione abitativa, tra cui Forlì, la facoltà di derogare al limite massimo del 7 per mille, stabilito dalla normativa vigente, in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati, per i quali  non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

Premesso che:

-         con deliberazione consiliare n. 324/55437 del 14 dicembre 1998 è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I.;

-         con deliberazione consiliare n. 358/50276 del 30 ottobre 1995 è stata approvata un’ulteriore detrazione per l’abitazione principale limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico – sociale;

Rilevato che la citata deliberazione consiliare n. 358/50276 del 1995 è stata successivamente integrata e modificata con le seguenti deliberazioni consiliari:

-         n. 40/12204 del 23 febbraio 1996 che ha esteso l’agevolazione ai disabili;

-         n. 321/55261 del 14 dicembre 1998 che ha aumentato l’importo della detrazione ed ha innalzato i limiti di reddito per usufruirne;

-         n. 187/248 del 20 dicembre 2002 con la quale sono stati elevati gli scaglioni di reddito, ed è stato introdotto, per la casistica relativa ai pensionati ultrasessantenni, il requisito concorrente del reddito familiare, stabilendosi altresì che il requisito relativo al possesso di un unico immobile e relative pertinenze è rispettato purchè gli eventuali altri immobili abbiano un valore ai fini I.C.I. inferiore ad euro 500,00;

-          n. 686/60383 del 30.11.2004 della Giunta comunale, con la quale  l’importo dell’ulteriore detrazione è stato elevato ad  Euro 136,00 e n. 170/65504 del 22 dicembre 2004 del Consiglio comunale, con la quale sono stati   aggiornati gli scaglioni di reddito agli effetti dell’applicazione del beneficio;

Ritenuto di continuare ad avvalersi, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, della facoltà prevista dalla deliberazione consiliare n. 190/61806 del 22.12.2003, con la quale è stata prevista la possibilità di applicare un’aliquota agevolata nel caso in cui vengano effettuati i lavori di recupero di cui all’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della Legge n. 457/78;

Rilevata, inoltre, l’esigenza di mantenere l’aliquota maggiorata per gli immobili destinati ad uso abitativo, non locati, al fine di incentivare l’immissione nel mercato di tali alloggi;

Ritenuto, altresì, il permanere dell’opportunità di incentivare la stipulazione di affitti concertati, attraverso il mantenimento di aliquota agevolata, sulla base della Legge n. 431/98;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 491 del 5.12.2006, con la quale sono state fatte proposte in merito alle seguenti particolari casistiche:

1.      adeguamento scaglioni di reddito per usufruire dell’ulteriore detrazione per abitazione principale per situazioni di disagio economico-sociale;

2.      affitti concertati tramite Società per l’Affitto, SERINAR e Agenzia per l’Affitto;

Considerato che, per quanto riguarda il punto 1., si ritiene opportuno procedere all’adeguamento degli scaglioni di reddito, al fine di mantenere l’allineamento con i redditi di riferimento;

Vista, per quanto riguarda il punto 2.,  la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, la quale, come già indicato, prevede, all’art. 2, comma 4, che i Comuni, per favorire le locazioni sulla base di canoni concordati, possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dalla normativa stessa;

Visto l’art. 1, comma 3, di tale norma, il quale prevede che “le disposizioni di cui agli articoli 2, della presente legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio…”;

Considerato che nel territorio del Comune di Forlì, in data 15.7.2003, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa sulle politiche abitative, per favorire l’applicazione di contratti regolamentati;

Vista anche la decisione della Giunta comunale  in data 27 gennaio 2004 n. 42/4450, con la quale  tale casistica è stata ritenuta meritevole di tutela, in relazione ai contratti sottoscritti con  Società per l’Affitto, SERINAR e Agenzia per l’Affitto del Comune di Forlì;

Considerate le particolari finalità di carattere sociale che connotano tali soggetti e, nello specifico, l’incentivazione dell’offerta di alloggi a condizioni concordate, facendo da tramite e da garanti, per determinate categorie ritenute bisognose di sostegno, quali gli immigrati nel caso della Società per l’Affitto e gli studenti fuori  sede nel caso di  SERINAR;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, il quale:

-         afferma l’autonomia regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, da parte dei comuni, salvo per quanto attiene  alla individuazione e definizione  delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi;

-          indica che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Considerato, pertanto, che il Comune, nell’ambito della sua autonomia impositiva, possa ritenere anche tali particolari fattispecie meritevoli di trattamento agevolato, nella considerazione che la loro modalità di attuazione, per il tramite di tali soggetti, ha precipuamente lo scopo di mettere a disposizione alloggi per determinate categorie  ritenute bisognose di tutela, a condizioni concordate nei patti territoriali, in quanto senza il loro tramite difficilmente gli utilizzatori riuscirebbero a godere di tali beni ed a condizioni regolamentate;

Ritenuto, inoltre, di confermare in ogni altra parte l’ordinamento del tributo, vigente per l’anno 2006, anche per l’anno 2007;

Tutto ciò premesso;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

­         di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile dell’Unità entrate tributarie / Area gestione economica, finanziaria e patrimoniale, in data 24.11.2006;

­         di regolarità contabile, rilasciato dal Dirigente del Servizio bilancio in data 30.11.2006;

Visto, altresì, il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio politiche di welfare, Unità politiche abitative,  in data 1.11.2006;

Visto, infine:

-         l’esame del Direttore d’Area in data 24.11.2006, ai sensi dell’art. 12, comma 4, lett. i), del Regolamento di organizzazione;

-         il parere positivo di conformità dell’azione amministrativa di cui al presente atto alla legge, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario generale in data 5.12.2006;

Con voti favorevoli n. 24, contrari n. 12 (Burnacci, Giunchi, Gasperoni, Milanesi e Zambianchi del Gruppo consiliare F.I.; Bartoletti, Baccarini e Sbaragli del Gruppo consiliare V.F.; Gugnoni del Gruppo consiliare U.D.C.; Aprigliano del Gruppo consiliare A.M.-MpA; Bongiorno del Gruppo consiliare A.N.p.R. e Biondi del Gruppo P.R.I.), espressi per alzata di mano dai n. 36 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di estendere l’applicazione dell’aliquota agevolata nella misura pari allo 0,5 per mille,  anche agli  alloggi, e relative pertinenze, concessi in locazione a titolo di abitazione principale,  sulla base dei contratti, cosiddetti affitti concertati,  di cui all’art. 2, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, conclusi per il tramite dell’Agenzia per l’affitto del Comune di Forlì, della società  SERINAR, nonché della Società per l’affitto;

2. di procedere all’adeguamento degli scaglioni di reddito previsti per l’elevazione della detrazione per abitazione principale, come di seguito riportato:

Tabella del reddito complessivo lordo per usufruire dell’agevolazione:

(al netto della deduzione per abitazione principale)

n. componenti

reddito familiare lordo massimo

1

            9.000,00

2

          18.000,00

3

          27.000,00

4

          36.000,00

5

          43.200,00

6

          48.600,00

7

          52.200,00

8

          54.000,00

9

          55.800,00

10

          57.600,00

11

          59.400,00

12

          61.200,00

13

          63.000,00

14

          64.800,00

15

          66.600,00

16

          68.400,00

17

                                     70.200,00

Ai fini dell’applicazione dell’ulteriore detrazione il reddito di riferimento è quello complessivo lordo del 2006, al netto della deduzione Irpef per l’abitazione principale;

3. di stabilire che l’importo della detrazione prevista per l’abitazione principale viene confermato in euro 104,00 e che l’importo dell’ulteriore detrazione viene confermato in euro 136,00;

4. di stabilire, altresì, per la determinazione dell’Imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa all’anno 2007, le seguenti aliquote:

a)      9,0 per mille – fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Il soggetto passivo non deve applicare tale aliquota nel caso in cui nell’immobile abbiano la residenza parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo. In tal caso si applicherà l’aliquota ordinaria o addirittura l’aliquota ridotta per l’abitazione principale, se vi risiedono parenti o affini entro il primo grado, i fratelli o il coniuge;

b)     7 per mille – aliquota ordinaria;

c)     5,5 per mille – fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definiti dall’art. 15 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI;

d)     5,5 per mille – interventi di recupero di cui all’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della Legge n. 457/78;

e)     0,5 per mille – fabbricati, e relative pertinenze, concessi in locazione a titolo di abitazione principale - intendendosi come tale il luogo di dimora abituale, anche se non coincidente con la residenza anagrafica, in caso di residenza anagrafica in altro comune -  secondo i contratti-tipo, cosiddetti affitti concertati, così come previsto dall’art. 2, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

5. di stabilire che:

a)      i contribuenti che usufruiscono nel corso dell’anno 2007 dell’agevolazione dell’ulteriore detrazione devono presentare al Comune apposita dichiarazione, su modello predisposto dall’Unità entrate tributarie, entro il termine previsto per il pagamento della rata di saldo per l’anno 2007;

b)     i contribuenti che usufruiscono dell’aliquota dello 0,5 per mille, devono presentare al Comune, entro il termine previsto per il pagamento della rata di saldo per l’anno 2007, una dichiarazione, inerente il possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica prevista dall’Unità entrate tributarie. Tale dichiarazione non necessita, qualora sia già stata resa in passato in relazione alla medesima unità immobiliare e permangano le condizioni di applicazione dell’aliquota ridotta. In caso di rinnovo del contratto la comunicazione va presentata relativamente al nuovo periodo di riferimento;

c)     i contribuenti che utilizzano l’aliquota agevolata pari al 5,5 per mille relativamente ad interventi di recupero di cui all’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della Legge n. 457/78, devono presentare al Comune, entro il termine previsto per il pagamento della rata di saldo per l’anno 2007, una dichiarazione relativa all’utilizzo dell’aliquota agevolata, su apposita modulistica che verrà predisposta dall’Unità entrate tributarie. Tale dichiarazione non necessita qualora sia già stata resa in passato e siano immutate le condizioni;

d)     i contribuenti che hanno diritto all’aliquota agevolata per l’uso gratuito a parenti, sia che utilizzino la sola aliquota agevolata per abitazione principale (5,5 per mille), sia che utilizzino anche la detrazione d’imposta, devono presentare al Comune, entro il termine previsto per il pagamento della rata di saldo per l’anno 2007, una dichiarazione, inerente il possesso del requisito di parentela con il soggetto che risiede nell’immobile, sulla modulistica predisposta dall’Unità entrate tributarie. Tale dichiarazione non necessita qualora sia già stata resa in passato in relazione alla medesima unità immobiliare ed al medesimo occupante e permangano le condizioni di applicazione del beneficio;

e)     i contribuenti che dovranno utilizzare l’aliquota del 9 per mille debbono darne comunicazione al Comune entro il termine previsto per il pagamento della rata di saldo per l’anno 2007. Tale comunicazione, da rendersi sulla modulistica predisposta dall’Unità entrate tributarie, non necessita qualora sia già stata resa in passato in relazione alla medesima unità immobiliare e permangano le condizioni di applicazione dell’aliquota maggiorata;

f)      nello stesso termine previsto per il pagamento della rata di saldo per l’anno 2007, i contribuenti che non si trovino più nelle condizioni summenzionate, per le quali è prevista la presentazione di dichiarazione/comunicazione, debbono darne comunicazione al Comune, sulla base di apposita modulistica predisposta dall’Unità entrate tributarie;

g)     in mancanza delle dichiarazioni/comunicazioni indicate, sarà applicata  la sanzione di cui all’art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92, prevista  nell’importo minimo di euro 51,00  con deliberazione consiliare n. 74/20282 del 27.4.1998;

3. di confermare in ogni altra parte, per l’anno 2007, l’ordinamento complessivo del tributo, già vigente nel 2006.

Inoltre, attesa l’urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 24, contrari n. 12 (Burnacci, Giunchi, Gasperoni, Milanesi e Zambianchi, F.I.; Bartoletti, Baccarini e Sbaragli, V.F.; Gugnoni, U.D.C.; Aprigliano, A.M.-MpA; Bongiorno, A.N.p.R. e Biondi, P.R.I.), espressi per alzata di mano dai n. 36 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ø×Ø××Ø×

 

 

 

 


 

Fatto, letto e sottoscritto

 

           IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO GENERALE

 

       ___________________                                                       _______________________

 

                                                                                                  

 

            Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 2 Gennaio 2007 e vi resterà affissa per la durata di gg.15.

 

            LA RESPONSABILE UNITA’ GIUNTA E CONSIGLIO

 

Forlì, 2 Gennaio 2007                                                 _________________________

 

 

 

 

 


La presente deliberazione:

 

  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

 

 

      

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

 

 

 

 

 

                                                                  LA RESPONSABILE UNITA’ GIUNTA E CONSIGLIO

 

Forlì, 2 Gennaio 2007                                                    ____________________________