Anno 2005 Deliberazione n. 172
COMUNE DI FORLI’
CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 20 Dicembre 2005
"omissis"
OGGETTO n. 155
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ANNO 2006 - ORDINAMENTO DEL TRIBUTO. |
"omissis"
Visto che:
- l’art. 6 del D.Lgs. n. 504/1992, in merito alla determinazione delle aliquote dell’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), stabilisce che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite;
- l’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992, in merito alle detrazioni dall’ICI, ed in particolare il comma 3, prevede la facoltà per il Comune di determinare una detrazione particolare limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate dal Consiglio Comunale;
- l’art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla Legge 24 ottobre 1996, n. 556, stabilisce la possibilità di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- l’art. 2, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, ha concesso la facoltà ai Comuni, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, di deliberare un’aliquota I.C.I. più favorevole, anche in deroga al limite minimo stabilito per legge del 4 per mille, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo d’abitazione principale, immobili sulla base di contratti – tipo, cosiddetti affitti concertati, di cui al comma 3 del suddetto articolo, al fine di incentivarne la diffusione;
- il citato art. 2, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, per la stessa finalità di cui al punto precedente, ha concesso ai Comuni ad alta tensione abitativa, tra cui Forlì, la facoltà di derogare al limite massimo del 7 per mille, stabilito dalla normativa vigente, in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
Premesso che:
- con deliberazione consiliare n. 324/55437 del 14 dicembre 1998 è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I.;
- con deliberazione consiliare n. 358/50276 del 30 ottobre 1995 è stata approvata un’ulteriore detrazione per l’abitazione principale limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico – sociale;
Rilevato che la citata deliberazione consiliare n. 358/50276 del 1995 è stata successivamente integrata e modificata con le seguenti deliberazioni consiliari:
- n. 40/12204 del 23 febbraio 1996 che ha esteso l’agevolazione ai disabili;
- n. 321/55261 del 14 dicembre 1998 che ha aumentato l’importo della detrazione ed ha innalzato i limiti di reddito per usufruirne;
- n. 187/248 del 20 dicembre 2002 con la quale sono stati elevati gli scaglioni di reddito, ed è stato introdotto, per la casistica relativa ai pensionati ultrasessantenni, il requisito concorrente del reddito familiare, stabilendosi altresì che il requisito relativo al possesso di un unico immobile e relative pertinenze è rispettato purchè gli eventuali altri immobili abbiano un valore ai fini I.C.I. inferiore ad euro 500,00 e arrotondando l’importo dell’ulteriore detrazione in € 104,00, come pure quello previsto per la detrazione base;
- n. 686/60383 del 30.11.2004 della Giunta comunale, con la quale l’importo dell’ulteriore detrazione è stato elevato ad Euro 136,00 e n. 170/65504 del 22 dicembre 2004 del Consiglio comunale, con la quale sono stati ulteriormente aggiornati gli scaglioni di reddito agli effetti dell’applicazione del beneficio;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 556 del 6.12.2005, con la quale è stata determinata la misura delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2006;
Ritenuto opportuno accogliere la proposta contenuta nella summenzionata deliberazione di mantenimento dell’attuale ordinamento, confermando, pertanto, le casistiche degli aventi diritto all’ulteriore detrazione per abitazione principale, sulla base degli scaglioni di reddito di cui alla tabella di seguito riportata:
Tabella del reddito complessivo lordo per usufruire dell’agevolazione
(al netto della deduzione per abitazione principale)
n. componenti |
reddito familiare lordo massimo |
1 |
€ 8.500,00 |
2 |
€ 17.000,00 |
3 |
€ 25.500,00 |
4 |
€ 34.000,00 |
5 |
€ 40.800,00 |
6 |
€ 45.900,00 |
7 |
€ 49.300,00 |
8 |
€ 51.000,00 |
9 |
€ 52.700,00 |
10 |
€ 54.400,00 |
11 |
€ 56.100,00 |
12 |
€ 57.800,00 |
13 |
€ 59.500,00 |
14 |
€ 61.200,00 |
15 |
€ 62.900,00 |
16 |
€ 64.600,00 |
17 |
€ 66.300,00 |
Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
- di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile dell’Unità entrate tributarie / Area gestione economica, finanziaria e patrimoniale, in data 2.12.2005;
- di regolarità contabile rilasciato dal Dirigente del Servizio bilancio e dal Direttore dell’Area gestione economica, finanziaria e patrimoniale in data 2.12.2005;
Visto, altresì:
- l’esame del Direttore d’Area in data 2.12.2005, ai sensi dell’art. 12, comma 4, lett. i), del Regolamento di organizzazione;
- il parere positivo di conformità dell’azione amministrativa di cui al presente atto alla legge, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario generale in data 6.12.2005;
Con voti favorevoli n. 25, contrari n. 7 (Burnacci, Gasperoni, Milanesi e Zambianchi del Gruppo consiliare F.I.; Aprigliano del Gruppo consiliare A.N.; Gugnoni del Gruppo consiliare U.D.C. e Bongiorno del Gruppo consiliare A.N.p.R.), espressi per alzata di mano dai n. 32 Consiglieri presenti e votanti;
D E L I B E R A
1. di confermare, per l’anno 2006, l’ordinamento complessivo del tributo, già vigente nel 2005;
2. di confermare, in particolare, l’individuazione delle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale, aventi diritto all’ulteriore detrazione per l’abitazione principale, di cui alla deliberazione consiliare n. 358/50276 del 30 ottobre 1995, così come successivamente integrata e modificata con le deliberazioni consiliari n. 40/12204 del 23 febbraio 1996, n. 321/55261 del 14 dicembre 1998, n. 187/248 del 20 dicembre 2002 e n. 686/60383 del 30.11.2004 della Giunta comunale, con la quale l’importo dell’ulteriore detrazione è stato elevato ad Euro 136,00 e n. 170/65504 del 22 dicembre 2004 del Consiglio Comunale, con la quale sono stati ulteriormente aggiornati gli scaglioni di reddito agli effetti dell’applicazione del beneficio, nella misura di seguito indicata, che si conferma anche per l’anno 2006:
(al netto della deduzione per abitazione principale)
n. componenti |
reddito familiare lordo massimo |
1 |
€ 8.500,00 |
2 |
€ 17.000,00 |
3 |
€ 25.500,00 |
4 |
€ 34.000,00 |
5 |
€ 40.800,00 |
6 |
€ 45.900,00 |
7 |
€ 49.300,00 |
8 |
€ 51.000,00 |
9 |
€ 52.700,00 |
10 |
€ 54.400,00 |
11 |
€ 56.100,00 |
12 |
€ 57.800,00 |
13 |
€ 59.500,00 |
14 |
€ 61.200,00 |
15 |
€ 62.900,00 |
16 |
€ 64.600,00 |
17 |
€ 66.300,00 |
Ai fini dell’applicazione dell’ulteriore detrazione il reddito di riferimento è quello complessivo lordo del 2005, al netto della deduzione Irpef per l’abitazione principale;
3. di dare atto che l’importo della detrazione prevista per l’abitazione principale viene confermato in euro 104,00 e che l’importo dell’ulteriore detrazione viene confermato in euro 136,00;
4. di approvare, inoltre, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili, il valore individuato nell’allegata scheda P.A.6-Polo di Pieveacquedotto, in sostituzione della precedente scheda, il cui valore era stato individuato con deliberazione consiliare n. 157/54377 del 10.11.2003.
Con voti favorevoli n. 25, contrari n. 7 (Burnacci, Gasperoni, Milanesi e Zambianchi, F.I.; Aprigliano, A.N.; Gugnoni, U.D.C. e Bongiorno, A.N.p.R.), espressi per alzata di mano;
D E L I B E R A
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
"OMISSIS"