Il Consiglio Comunale di Premilcuore, relativamente all’Imposta Comunale sugli Immobili, ha stabilito di confermare per l’Anno 2008, le aliquote e detrazioni determinate per l’anno 2007 con propria deliberazione n. 7 del 23.03.2007 di cui segue estratto.
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COMUNE DI PREMILCUORE Prov. di Forlì-Cesena -------------------------------------------------- |
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2007.
Il giorno 23/03/2007 alle ore 20:30, a seguito di convocazione del Sindaco, nella Sala delle Adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano presenti:
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Presente |
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Presente | |
CAPACCI LUIGI |
S |
GIOVANNETTI FRANCESCA |
N/G | |
GORI CESARE |
S |
VAROLI VALERIO |
S | |
MILANESI FRANCESCO |
S |
LEOTTA BENITO |
S | |
BANDINI MICHELINA |
S |
MAMBELLI PIA |
S | |
FREDDI ROBERTO |
S |
BARUFFI LORETTA |
N | |
RUGGERI ALESSIO |
N |
CONTI GABRIELE |
S | |
BIONDI DINO |
S |
TOTALE PRESENTI |
10 | |
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Assiste il Dr. IOCCA DOTT.SSA FILOMENA.
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco Capacci Luigi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali:
Biondi – Conti - Milanesi
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Illustra il presente punto all’o.d.g. il Sindaco.
IL CONSIGLIO COMUNALE
….. OMISSISS …
· per i motivi ed i fini di cui premessa narrativa, di determinare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007 nelle seguenti misure:
- aliquota 6 per mille sul valore delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (come definite ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili) e relative pertinenze (come definite ai sensi dell’art. 18 dello stesso regolamento);
- aliquota 6 per mille sul valore delle unità immobiliari equiparate all’abitazione principale (come definite ai sensi dell’art. 17, comma 1, del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili) e relative pertinenze (come definite ai sensi dell’art. 18 dello stesso regolamento);
- aliquota 6 per mille sul valore degli altri immobili;
- aliquota 7 per mille per gli alloggi non locati (come definiti ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili) e per le residenze secondarie (come definite ai sensi dell’art. 4 dello stesso regolamento comunale) e relative pertinenze (come definite ai sensi dell’art. 18 dello stesso regolamento);
- aliquota 1 per mille per le aree fabbricabili interessate da utilizzazione edificatoria (come previsto dall’art. 17 comma 2 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili);
· di stabilire che i contribuenti (come previsto dall’art. 17 comma 2 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI), per poter usufruire dell’aliquota del 1 per mille per le aree fabbricabili interessate da utilizzazione edificatoria, dovranno presentare al Comune, entro il 31 dicembre 2007, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà inerente al possesso dei requisiti previsti (sulla modulistica predisposta dall’ufficio tributi) e che, nel caso di violazione dell’obbligo di presentazione di tale dichiarazione, sarà d’ufficio applicata l’aliquota del 6 per mille;
· per i motivi ed i fini di cui premessa narrativa, di determinare le detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007 nelle seguenti misure:
- detrazione € 103,29, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, per l’unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo, come definita ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, ed anche per le unità immobiliari equiparate ad essa ai sensi dell’art. 17, comma 1, dello stesso regolamento;
… OMISSISS …
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MANIFESTO ALIQUOTE ICI ANNO 2009
COMUNE DI PREMILCUORE
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I) ANNO 2009
Visto l’articolo 4 della legge delega 23 ottobre 1992 n. 421;
Visti gli articoli da 1 a 18 del decreto legislativo di attuazione 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, con i quali è istituita e disciplinata l’imposta comunale sugli immobili - I.C.I.;
SI RENDE NOTO
· che il tributo si applica sul valore degli immobili (fabbricati, aree fabbricabili) - a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa;
· che i soggetti passivi dell’imposta sono i proprietari o i titolari dei diritti di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi o il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività, ovvero il concessionario per l’immobile insistente su area demaniale interessata da concessionario;
· che le aliquote da applicarsi in questo Comune per l’anno 2009 sono le seguenti:
A) ALIQUOTA ordinaria al 6 per mille nei seguenti casi:
1. abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, così come intesa dall’art. 8, comma 2^ del D.Lgs. 504/92, e relative pertinenze;
2. abitazione di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e relative pertinenze;
3. abitazione di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado ad esclusione dei nipoti, che la occupano quale loro abitazione principale, e relative pertinenze;
4. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata (D.L 23 gennaio 1993 n. 16 convertito, con modificazioni, nella L. n.75/93), e relative pertinenze;
5. l’abitazione locata con contratto registrato o comodato gratuito registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale, in tal senso l’equiparazione decorre dalla data di registrazione del contratto, e relative pertinenze;
6. due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Ufficio Tecnico Erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità immobiliari medesime. In tal senso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione, e relative pertinenze;
7. Aree fabbricabili;
8. Tutti i restanti immobili diversi dalla categoria catastale A;
Detrazione: complessive Euro 103,29, esclusivamente per le unità suddette 1.2.3.4.5.6. e le relative pertinenze1 (per la parte della detrazione che non ha avuto capienza nella tassazione dell'abitazione principale).
B) ALIQUOTA maggiorata al 7 per mille nei seguenti casi:
1 - Abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale non rientranti nei casi previsti al punto A (residenze secondarie e alloggi non locati, così come definite dal regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI);
2 - Immobili destinati a servizio delle residenze secondarie e degli alloggi non locati, quali box, posti auto, soffitte e cantine;
C) ALIQUOTA ridotta al 1 per mille per gli le aree fabbricabili interessate da utilizzazione edificatoria;
SONO ESCLUSE DALL’ICI (D.L. n. 93/2008 e circolare n. 1/DF del 04.03.2009) le seguenti unità immobiliari1 (ad eccezione delle abitazioni principali e delle unità immobiliari ad esse equiparate di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi l’aliquota ordinaria e la detrazione complessiva di € 103,29 prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 504/1992):
1. abitazione principale, così come intesa dall’art. 8, comma 2^ del D.Lgs. 504/92,
2. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3. l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado ad esclusione dei nipoti, che la occupano quale loro abitazione principale;
4. immobili assegnati dall’Azienda Casa Emilia Romagna;
5. le pertinenze (immobili di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 destinati a servizio delle abitazioni principali e fattispecie ad esse equiparate, quali box, autorimesse, posti auto, soffitte e cantine), anche se distintamente iscritte in catasto, purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale o la fattispecie ad essa equiparata, per un massimo di n. 4 immobili di pertinenza per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche.
RIDUZIONE DELL’IMPOSTA del 50% nei seguenti casi:
1. limitatamente ai primi tre anni di esercizio dell’attività, per le unità immobiliari diverse dalle abitazioni costruite o acquistate successivamente al 01.01.2003 (di proprietà di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare);
2. limitatamente ai primi tre anni di esercizio dell’attività, per gli immobili a destinazione artigianale, industriale e commerciale posseduti (di proprietà di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare), a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, da neoimprese istituite successivamente al 01.01.2003.
· L’importo minimo da versare è di € 2,00 per l’imposta comunale sugli immobili (in specifico: se l’importo dell’acconto è inferiore a € 2,00 mentre l’intero importo dovuto (acconto più saldo) è superiore o uguale a € 2,00, allora il versamento deve essere effettuato per l’intero ammontare dovuto);
· Debbono essere dichiarati esclusivamente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2008, gli immobili posseduti che hanno registrato variazioni nel corso dell’anno 2008 non desumibili dagli atti del catasto (così come previsto dal Decreto del Ministero Dell’Economia, che ha approvato il modello di dichiarazione I.C.I. per l’anno 2008 e le relative istruzioni) ; la relativa dichiarazione deve essere presentata mediante consegna al Comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili denunciati, oppure tramite spedizione in busta bianca recante la dicitura “Dichiarazione I.C.I. 2008” a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, indirizzata a “ Ufficio Tributi – Via Marconi, 8, C.A.P. 47010 Premilcuore (FC)”. Le consegne a mano vanno effettuate entro il termine di presentazione della denuncia dei redditi relativa al 2008 direttamente presso il Comune di Premilcuore oppure presso l’ufficio associato delle entrate tributarie e servizi fiscali direttamente al Comune con sede a Galeata in Via I Maggio n. 1;
· Tutti i possessori di immobili, anche se il possesso sia iniziato nel corso dello stesso anno 2009, sono tenuti al pagamento del tributo così come disposto dall'art.18 c.1 legge n. 388/2000, mediante versamento sul CCP N. 88708938 intestato a – CORIT RISCOSSIONI LOCALI SPA – COMUNE DI PREMILCUORE – FC - ICI o tramite modello F24 presso gli Uffici postali o gli sportelli bancari; in due rate nei seguenti termini:
· entro il 16 giugno 2009: per un importo pari al 50% dell'imposta totale dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente (2008), considerando però le caratteristiche dell’immobile (rendita e quota di possesso) relative all’anno in corso (2009);
· dal 1° al 16 dicembre 2009: per la quota rimanente a saldo del totale dell’imposta dovuta per l’anno in corso, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti (2009);
· il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il termine del 16 giugno, utilizzando le aliquote e le detrazioni dell’anno in corso (2009).
Tutto ciò premesso si invitano i contribuenti interessati ad ottemperare a detti obblighi nei termini suindicati per non incorrere nelle sanzioni previste per gli inadempimenti.
L’Ufficio Tributi del Comune provvederà al servizio informazioni nonché alla distribuzione della modulistica occorrente per la dichiarazione e per il versamento.
Per le informazioni: ufficio tributi del comune di Premilcuore (Via Marconi n. 8 - 47010 Premilcuore) tel. 0543/956945 - fax 0543/956557 oppure Ufficio associato delle entrate tributarie e servizi fiscali (con sede a Galeata in Via I Maggio n. 1) - tel. 0543/975425 - fax 0543/975427 – (lunedì 10,30/13,00 e mercoledì 10,30/13,00 a Galeata).
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Maruska MALTONI
1 I contribuenti per poter usufruire delle esenzioni e delle riduzioni di aliquota per le fattispecie equiparate all’abitazione principale dovranno OBBLIGATORIAMENTE presentare al Comune la dovuta dichiarazione ICI, inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dal Ministero, pena l’inapplicabilità delle esenzioni e l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista di € 51,65.
MANIFESTO ALIQUOTE ICI ANNO 2010
COMUNE DI PREMILCUORE
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I) ANNO 2010
Visto l’articolo 4 della legge delega 23 ottobre 1992 n. 421;
Visti gli articoli da 1 a 18 del decreto legislativo di attuazione 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, con i quali è istituita e disciplinata l’imposta comunale sugli immobili - I.C.I.;
SI RENDE NOTO
· che il tributo si applica sul valore degli immobili (fabbricati, aree fabbricabili) - a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa;
· che i soggetti passivi dell’imposta sono i proprietari o i titolari dei diritti di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi o il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività, ovvero il concessionario per l’immobile insistente su area demaniale interessata da concessionario;
· che le aliquote da applicarsi in questo Comune per l’anno 2010 sono le seguenti:
A) ALIQUOTA ordinaria al 6 per mille nei seguenti casi:
1. abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, così come intesa dall’art. 8, comma 2^ del D.Lgs. 504/92, e relative pertinenze;
2. abitazione di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e relative pertinenze;
3. abitazione di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado ad esclusione dei nipoti, che la occupano quale loro abitazione principale, e relative pertinenze;
4. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata (D.L 23 gennaio 1993 n. 16 convertito, con modificazioni, nella L. n.75/93), e relative pertinenze;
5. l’abitazione locata con contratto registrato o comodato gratuito registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale, in tal senso l’equiparazione decorre dalla data di registrazione del contratto, e relative pertinenze;
6. due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Ufficio Tecnico Erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità immobiliari medesime. In tal senso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione, e relative pertinenze;
7. Aree fabbricabili;
8. Tutti i restanti immobili diversi dalla categoria catastale A;
Detrazione: complessive Euro 103,29, esclusivamente per le unità suddette 1.2.3.4.5.6. e le relative pertinenze1 (per la parte della detrazione che non ha avuto capienza nella tassazione dell'abitazione principale).
B) ALIQUOTA maggiorata al 7 per mille nei seguenti casi:
1 - Abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale non rientranti nei casi previsti al punto A (residenze secondarie e alloggi non locati, così come definite dal regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI);
2 - Immobili destinati a servizio delle residenze secondarie e degli alloggi non locati, quali box, posti auto, soffitte e cantine;
C) ALIQUOTA ridotta al 1 per mille per gli le aree fabbricabili interessate da utilizzazione edificatoria;
SONO ESCLUSE DALL’ICI (D.L. n. 93/2008 e Risoluzione n. 1/DF del 04.03.2009) le seguenti unità immobiliari1 (ad eccezione delle abitazioni principali e delle unità immobiliari ad esse equiparate di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi l’aliquota ordinaria e la detrazione complessiva di € 103,29 prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 504/1992):
1. abitazione principale, così come intesa dall’art. 8, comma 2^ del D.Lgs. 504/92,
2. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3. l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado ad esclusione dei nipoti, che la occupano quale loro abitazione principale;
4. immobili assegnati dall’Azienda Casa Emilia Romagna;
5. le pertinenze (immobili di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 destinati a servizio delle abitazioni principali e fattispecie ad esse equiparate, quali box, autorimesse, posti auto, soffitte e cantine), anche se distintamente iscritte in catasto, purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale o la fattispecie ad essa equiparata, per un massimo di n. 4 immobili di pertinenza per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche.
RIDUZIONE DELL’IMPOSTA del 50% nei seguenti casi:
1. limitatamente ai primi tre anni di esercizio dell’attività, per le unità immobiliari diverse dalle abitazioni costruite o acquistate successivamente al 01.01.2003 (di proprietà di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare);
2. limitatamente ai primi tre anni di esercizio dell’attività, per gli immobili a destinazione artigianale, industriale e commerciale posseduti (di proprietà di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare), a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, da neoimprese istituite successivamente al 01.01.2003.
· L’importo minimo da versare è di € 2,00 per l’imposta comunale sugli immobili (in specifico: se l’importo dell’acconto è inferiore a € 2,00 mentre l’intero importo dovuto (acconto più saldo) è superiore o uguale a € 2,00, allora il versamento deve essere effettuato per l’intero ammontare dovuto);
· Debbono essere dichiarati esclusivamente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2009, gli immobili posseduti che hanno registrato variazioni nel corso dell’anno 2009 non desumibili dagli atti del catasto (così come previsto dal Decreto del Ministero Dell’Economia, che ha approvato il modello di dichiarazione I.C.I. per l’anno 2009 e le relative istruzioni) ; la relativa dichiarazione deve essere presentata mediante consegna al Comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili denunciati, oppure tramite spedizione in busta bianca recante la dicitura “Dichiarazione I.C.I. 2009” a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, indirizzata a “ Ufficio Tributi – Via Marconi, 8, C.A.P. 47010 Premilcuore (FC)”. Le consegne a mano vanno effettuate entro il termine di presentazione della denuncia dei redditi relativa al 2009 direttamente presso il Comune di Premilcuore oppure presso l’ufficio associato delle entrate tributarie e servizi fiscali direttamente al Comune con sede a Galeata in Via I Maggio n. 1;
· Tutti i possessori di immobili, anche se il possesso sia iniziato nel corso dello stesso anno 2010, sono tenuti al pagamento del tributo così come disposto dall'art.18 c.1 legge n. 388/2000, mediante versamento sul CCP N. 88708938 intestato a – CORIT RISCOSSIONI LOCALI SPA – COMUNE DI PREMILCUORE – FC - ICI o tramite modello F24 presso gli Uffici postali o gli sportelli bancari; in due rate nei seguenti termini:
· entro il 16 giugno 2010: per un importo pari al 50% dell'imposta totale dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente (2009), considerando però le caratteristiche dell’immobile (rendita e quota di possesso) relative all’anno in corso (2010);
· dal 1° al 16 dicembre 2010: per la quota rimanente a saldo del totale dell’imposta dovuta per l’anno in corso, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti (2010);
· il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il termine del 16 giugno, utilizzando le aliquote e le detrazioni dell’anno in corso (2010).
Tutto ciò premesso si invitano i contribuenti interessati ad ottemperare a detti obblighi nei termini suindicati per non incorrere nelle sanzioni previste per gli inadempimenti.
L’Ufficio Tributi del Comune provvederà al servizio
Per le
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Maruska MALTONI
1 I contribuenti per poter usufruire delle esenzioni e delle riduzioni di aliquota per le fattispecie equiparate all’abitazione principale dovranno OBBLIGATORIAMENTE presentare al Comune la dovuta dichiarazione ICI, inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dal Ministero, pena l’inapplicabilità delle esenzioni e l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista di € 51,65.
MANIFESTO ALIQUOTE ICI ANNO 2011
COMUNE DI PREMILCUORE
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I) ANNO 2011
Visto l’articolo 4 della legge delega 23 ottobre 1992 n. 421;
Visti gli articoli da 1 a 18 del decreto legislativo di attuazione 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, con i quali è istituita e disciplinata l’imposta comunale sugli immobili - I.C.I.;
SI RENDE NOTO
· che il tributo si applica sul valore degli immobili (fabbricati, aree fabbricabili) - a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa;
· che i soggetti passivi dell’imposta sono i proprietari o i titolari dei diritti di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi o il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività, ovvero il concessionario per l’immobile insistente su area demaniale interessata da concessionario;
· che le aliquote da applicarsi in questo Comune per l’anno 2011 sono le seguenti:
A) ALIQUOTA ordinaria al 6 per mille nei seguenti casi:
1. abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, così come intesa dall’art. 8, comma 2^ del D.Lgs. 504/92, e relative pertinenze;
2. abitazione di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e relative pertinenze;
3. abitazione di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado ad esclusione dei nipoti, che la occupano quale loro abitazione principale, e relative pertinenze;
4. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata (D.L 23 gennaio 1993 n. 16 convertito, con modificazioni, nella L. n.75/93), e relative pertinenze;
5. l’abitazione locata con contratto registrato o comodato gratuito registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale, in tal senso l’equiparazione decorre dalla data di registrazione del contratto, e relative pertinenze;
6. due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Ufficio Tecnico Erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità immobiliari medesime. In tal senso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione, e relative pertinenze;
7. Aree fabbricabili;
8. Tutti i restanti immobili diversi dalla categoria catastale A;
Detrazione: complessive Euro 103,29, esclusivamente per le unità suddette 1.2.3.4.5.6. e le relative pertinenze1 (per la parte della detrazione che non ha avuto capienza nella tassazione dell'abitazione principale).
B) ALIQUOTA maggiorata al 7 per mille nei seguenti casi:
1 - Abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale non rientranti nei casi previsti al punto A (residenze secondarie e alloggi non locati, così come definite dal regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI);
2 - Immobili destinati a servizio delle residenze secondarie e degli alloggi non locati, quali box, posti auto, soffitte e cantine;
C) ALIQUOTA ridotta al 1 per mille per gli le aree fabbricabili interessate da utilizzazione edificatoria;
SONO ESCLUSE DALL’ICI (D.L. n. 93/2008 e Risoluzione n. 1/DF del 04.03.2009) le seguenti unità immobiliari1 (ad eccezione delle abitazioni principali e delle unità immobiliari ad esse equiparate di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi l’aliquota ordinaria e la detrazione complessiva di € 103,29 prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 504/1992):
1. abitazione principale, così come intesa dall’art. 8, comma 2^ del D.Lgs. 504/92,
2. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3. l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado ad esclusione dei nipoti, che la occupano quale loro abitazione principale;
4. immobili assegnati dall’Azienda Casa Emilia Romagna;
5. le pertinenze (immobili di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 destinati a servizio delle abitazioni principali e fattispecie ad esse equiparate, quali box, autorimesse, posti auto, soffitte e cantine), anche se distintamente iscritte in catasto, purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale o la fattispecie ad essa equiparata, per un massimo di n. 4 immobili di pertinenza per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche.
RIDUZIONE DELL’IMPOSTA del 50% nei seguenti casi:
1. limitatamente ai primi tre anni di esercizio dell’attività, per le unità immobiliari diverse dalle abitazioni costruite o acquistate successivamente al 01.01.2003 (di proprietà di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare);
2. limitatamente ai primi tre anni di esercizio dell’attività, per gli immobili a destinazione artigianale, industriale e commerciale posseduti (di proprietà di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare), a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, da neoimprese istituite successivamente al 01.01.2003.
· L’importo minimo da versare è di € 2,00 per l’imposta comunale sugli immobili (in specifico: se l’importo dell’acconto è inferiore a € 2,00 mentre l’intero importo dovuto (acconto più saldo) è superiore o uguale a € 2,00, allora il versamento deve essere effettuato per l’intero ammontare dovuto);
· Debbono essere dichiarati esclusivamente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2010, gli immobili posseduti che hanno registrato variazioni nel corso dell’anno 2010 non desumibili dagli atti del catasto (così come previsto dal Decreto del Ministero Dell’Economia, che ha approvato il modello di dichiarazione I.C.I. per l’anno 2010 e le relative istruzioni) ; la relativa dichiarazione deve essere presentata mediante consegna al Comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili denunciati, oppure tramite spedizione in busta bianca recante la dicitura “Dichiarazione I.C.I. 2010” a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, indirizzata a “ Ufficio Tributi – Via Marconi, 8, C.A.P. 47010 Premilcuore (FC)”. Le consegne a mano vanno effettuate entro il termine di presentazione della denuncia dei redditi relativa al 2010 direttamente presso il Comune di Premilcuore oppure presso l’ufficio associato delle entrate tributarie e servizi fiscali direttamente al Comune con sede a Galeata in Via I Maggio n. 1;
· Tutti i possessori di immobili, anche se il possesso sia iniziato nel corso dello stesso anno 2011, sono tenuti al pagamento del tributo così come disposto dall'art.18 c.1 legge n. 388/2000, mediante versamento sul CCP N. 88708938 intestato a – CORIT RISCOSSIONI LOCALI SPA – COMUNE DI PREMILCUORE – FC - ICI o tramite modello F24 presso gli Uffici postali o gli sportelli bancari; in due rate nei seguenti termini:
· entro il 16 giugno 2011: per un importo pari al 50% dell'imposta totale dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente (2010), considerando però le caratteristiche dell’immobile (rendita e quota di possesso) relative all’anno in corso (2011);
· dal 1° al 16 dicembre 2011: per la quota rimanente a saldo del totale dell’imposta dovuta per l’anno in corso, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti (2011);
· il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il termine del 16 giugno, utilizzando le aliquote e le detrazioni dell’anno in corso (2011).
Tutto ciò premesso si invitano i contribuenti interessati ad ottemperare a detti obblighi nei termini suindicati per non incorrere nelle sanzioni previste per gli inadempimenti.
L’Ufficio Tributi del Comune provvederà al servizio
Per le
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Maruska MALTONI
1 I contribuenti per poter usufruire delle esenzioni e delle riduzioni di aliquota per le fattispecie equiparate all’abitazione principale dovranno OBBLIGATORIAMENTE presentare al Comune la dovuta dichiarazione ICI, inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dal Ministero, pena l’inapplicabilità delle esenzioni e l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista di € 51,65.