PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì - Cesena

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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  115 DEL  21/12/2009

 

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Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2010 

 

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L’anno 2009 il giorno ventuno del mese di Dicembre, alle ore 19:30, nell’apposita sala delle adunanze del Comune si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione ed in sessione ordinaria con avviso notificato a tutti i consiglieri.

La seduta è pubblica.

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Alle ore 19,55 in esecuzione di quanto previsto nell’art.44 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio, approvato con la deliberazione consiliare n.149 del 12.11.1993, modificata con deliberazione consiliare n.6 del 14.01.1994, il Presidente invita il Segretario ad effettuare l’appello, al quale risultano presenti i componenti del Consiglio contraddistinti nel seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri contrassegnati con la lettera A.

 

 1

 2

     A

     A

 3

     A

 4

 5

     A

     A

 6

PANZAVOLTA     NIVARDO   (SINDACO)

ZAVALLONI         LEONARDO

ZOFFOLI               DAMIANO

BUDA                    PASCALE

DRUDI                  MARIO

TORRESI              BENVENUTO

PARI                      PAOLO

AGOSTINI            JACOPO

FATTORI              ORNELLA

ZANI                      MARISA

ROSSI                    STEFANO

7

8

9

     A

10

11

     A

12

     A

13

 

BOSCHETTI             ROBERTO

PACIELLO                SALVATORE

RIGHI                        GUGLIELMA

ZENNARO                ALESSANDRO

BUDA                        ROBERTO

BERNIERI                 MAURO

TAVANI                    ANTONIO

SORAGNI                  ANGELO JUNIOR

DE LEONARDIS       MICHELE

GASPERINI               MARIO

 

 

Presiede il Prof. ZAVALLONI LEONARDO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO nella sua qualità di Presidente eletto.

Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE dott. GAVAGNI TROMBETTA IRIS, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono designati scrutatori i consiglieri: PARI PAOLO, PACIELLO SALVATORE, GASPERINI MARIO.

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Constatata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori.

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In merito all’argomento, in particolare,

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

-         Visti gli artt. 1 - 18 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni, attuativo della Legge delega 23.10.1992 n. 421, contenenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili, con decorrenza dall'anno 1993;

-         richiamato il Regolamento di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 446/97, con propria deliberazione n. 138 del 20.11.1998, e successive modificazioni, che ha apportato alla disciplina dell’imposta rilevanti modifiche;

-         preso comunque atto che, per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di Legge vigenti;

-         dato atto che per effetto dell'art. 3, commi 48 e 51, della L. 662/96, agli effetti dell'Imposta ICI le vigenti rendite catastali sono aumentate del 5% ed i redditi dominicali sono aumentati del 25%;

-         Richiamata la Legge 9.12.1998, n. 431 che, nel definire le modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione ad uso abitativo, all’art. 2, comma 3, prevede che le parti possano stipulare contratti di locazione sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori, definiti “Contratti-tipo”;

-         Preso atto che la citata Legge 431/98, all’art. 2, comma 4, prevede che per favorire i “Contratti-tipo” di cui sopra, i Comuni possano deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi;

-         Visto, inoltre, che la medesima Legge 431/98, all’art. 2, comma 4, ultimo periodo, prevede, che i Comuni di cui all’art. 1 del D. L. 30.12.1988 n. 551, convertito con modificazioni, dalla Legge 21.02.1989, n. 61, e successive modificazioni (“Comuni ad alta tensione abitativa”), per le medesime finalità di cui al primo periodo, possano derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni;

-         Precisato che l’aliquota eccedente la misura del 7 per mille, come sottolineato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali con nota del 18.05.2005, può riguardare esclusivamente  quelle unità immobiliari destinate ad abitazioni, che non risultino utilizzate dal soggetto passivo a scopo turistico suo o dei suoi familiari, neanche occasionalmente, né concesse in locazione a terzi, e che intenzionalmente vengono sottratte al mercato delle locazioni immobiliari;

-         Visto l’accordo territoriale siglato per il Comune di Cesenatico in data 21.09.2004 in attuazione della Legge 9.12.1998, n. 431, art. 2, comma 3;

-         richiamata la propria precedente deliberazione n. 3 del 30.01.2009, con la quale per l'anno 2009 le aliquote dell'imposta erano state determinate nel seguente modo:

·        5 (cinque) per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 che per espressa previsione legislativa non sono escluse dall’Imposta Comunale sugli Immobili;

·        0,5 (zerovirgolacinque) per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale secondo i contratti-tipo, cosiddetti affitti concertati, così come previsto dall’art. 2, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

·        7 (sette) per mille per gli alloggi non locati perché tenuti a disposizione del soggetto passivo per scopo turistico, anche se occasionale, per le unità abitative diverse dagli immobili utilizzati come abitazione principale e comunque diversi da quelli indicati nei punti precedenti;

-         Considerato che a decorrere dal 1.01.2008, per effetto di quanto disposto dall’art. 1, del D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito con modificazioni con L. 24.07.2008, n. 126, è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del soggetto passivo e relative pertinenze, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con Regolamento o delibera comunale ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. 504/92;

-         Preso atto che con la medesima citata delibera n. 3 del 30.01.2009 la detrazione per abitazione principale è stata elevata a Euro 115,00 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, così come disposto dall’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504/92;

-         Richiamata inoltre la sopra citata deliberazione con la quale è stata disposta per l’anno 2009 la maggiore detrazione per abitazione principale in relazione a particolari casi di carattere sociale;

-         Preso atto che per effetto delle modifiche apportate all’art. 6, comma 1, del D.lgs. 504/92 dall’art. 1, comma 156, della Legge 27.12.2006, n. 296, la competenza per la determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili, a decorrere dall’anno di imposta 2007, è del Consiglio Comunale;

-         Dato atto che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative a tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, così come previsto dall’art. 1, comma 169 della citata L. 296/2006 (Finanziaria 2007);

-         Preso atto che per effetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388 così come modificato dal comma 8 dell’art. 27 della Legge 28.12.2001 n. 448 era già disposto che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta dei tributi locali e per i servizi locali e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione,;

-         visto l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che porta il termine per l’approvazione del bilancio di previsione  al 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo;

-         Preso comunque atto che ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 169, ultimo periodo, della Legge 27.12.2006, n. 296, in caso di mancata approvazione entro il termine suddetto le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

-         Visto l’articolo 1, comma 7, del D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito con Legge 24.07.2008, n. 126, con il quale è stato sospeso, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità, il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;

-         Visto l’articolo 77-bis, comma 30, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni con Legge 6.08.2008, n. 133, che conferma per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.07.2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

-         Preso atto che, fatte le sopra riportate considerazioni, l’Ente non può che confermare per l’anno di imposta 2010 le aliquote vigenti per l’anno di imposta 2009, approvate con la sopra citata propria deliberazione n. 3 del 30.01.2009, e confermare per l’anno di imposta 2010:

-         Preso comunque atto che la detrazione per abitazione principale, qualora sussistano le condizioni, rimane disciplinata dall’art. 8 del citato decreto legislativo 504/92, così come sostanzialmente modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito con modificazioni con L. 126/2008;

-         rilevato dal Pre-Consuntivo 2009 che il gettito ordinario d’imposta, considerata l’esclusione dall’ICI degli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, è stato accertato in Euro 8.190.000,00;

-         atteso che per l’anno 2010 il gettito ordinario dell’imposta debba essere pari ad Euro 8.250.000,00;

-         accertato, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge 09.12.1998, n. 431, che viene garantito l’equilibrio di bilancio;

-         Richiamati gli artt. 42, comma 2, lett. f) e l’art. 48 del TUFL di cui al D. Lgs. 267/2000, concernenti rispettivamente le competenze del Consiglio e della Giunta Comunale, con particolare riferimento alla materia tributaria;

-         visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, per la parte di competenza, dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

-         Uditi gli interventi riportati nella trascrizione da nastro allegata alla propria odierna deliberazione relativa alla approvazione del Bilancio 2010;

 

-         Con n.11 voti favorevoli, n.7 contrari (Righi, Zennaro, Buda R., Bernieri, Tavani, Soragni, Gasperini), resi per alzata di mano,

 

DELIBERA

-         di confermare per l’anno di imposta 2010 per il Comune di Cesenatico le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili vigenti per l'anno 2009 nelle seguenti misure, rapportate ai valori degli immobili:

·        5 (cinque) per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 che per espressa previsione legislativa non sono escluse dall’Imposta Comunale sugli Immobili;

·        0,5 (zerovirgolacinque) per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale secondo i contratti-tipo, cosiddetti affitti concertati, così come previsto dall’art. 2, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

·        7 (sette) per mille per gli alloggi non locati perché tenuti a disposizione del soggetto passivo per scopo turistico, anche se occasionale, per le unità abitative diverse dagli immobili utilizzati come abitazione principale e comunque diversi da quelli indicati nei punti precedenti;

-         di stabilire che i contribuenti che usufruiscono dell’aliquota agevolata dello 0,5 per mille devono presentare al Comune, entro il termine previsto per il versamento della rata di saldo, unitamente al contratto di affitto regolarmente registrato, copia dell’allegato N del citato accordo territoriale del 21.09.2004, debitamente redatto e sottoscritto, a pena di decadenza dai benefici, con conseguente recupero dell’imposta non versata;

-         di precisare che l’aliquota del 9 per mille, può riguardare esclusivamente  quelle unità immobiliari destinate ad abitazioni, che non risultino utilizzate dal soggetto passivo neppure occasionalmente a scopo turistico suo o dei suoi familiari, né concesse in locazione a terzi, e che intenzionalmente vengono sottratte al mercato delle locazioni immobiliari;

-         Di confermare per l’anno di imposta 2010, la detrazione per abitazione principale, pari ad Euro 115,00, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, così come disposto dall’art. 8, comma 3, del D. Lgs. 504/92 e secondo le modalità applicative di cui al medesimo art. 8, comma 2;

-         di confermare per l'anno 2010 la maggiore detrazione, pari a € 154,94, prevista per l'abitazione principale, in relazione a categorie di soggetti in condizioni di particolare disagio economico e sociale, come individuati nello schema che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A) e di stabilire che apposita autocertificazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui all’allegato schema debba essere presentata al Comune entro il termine previsto per il versamento del saldo ICI.