COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì - Cesena

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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

Numero

Data

 

Protocollo Numero

Categoria

325

19/12/2006

 

31039

0503004

 

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI DI IMPOSTA PER L’ANNO 2007. 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE

 

 

-        Visti gli artt. 1 - 18 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni, attuativo della Legge delega 23.10.1992 n. 421, contenenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili, con decorrenza dall'anno 1993;

-        Richiamato il Regolamento di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 446/97, con propria deliberazione n. 138 del 20.11.1998, e successive modificazioni, che ha apportato alla disciplina dell’imposta rilevanti modifiche;

-        Preso comunque atto che, per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di Legge vigenti;

-        Dato atto che per effetto dell'art. 3, commi 48 e 51, della L. 662/96, agli effetti dell'Imposta ICI le vigenti rendite catastali sono aumentate del 5% ed i redditi dominicali sono aumentati del 25%;

-        Richiamata la Legge 9.12.1998, n. 431 che, nel definire le modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione ad uso abitativo, all’art. 2, comma 3, prevede che le parti possano stipulare contratti di locazione sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori, definiti “Contratti-tipo”;

-        Preso atto che la citata Legge 431/98, all’art. 2, comma 4, prevede che per favorire i “Contratti-tipo” di cui sopra, i Comuni possano deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi;

-        Visto, inoltre, che la medesima Legge 431/98, all’art. 2, comma 4, ultimo periodo, prevede, che i Comuni di cui all’art. 1 del D. L. 30.12.1988 n. 551, convertito con modificazioni, dalla Legge 21.02.1989, n. 61, e successive modificazioni (“Comuni ad alta tensione abitativa”), per le medesime finalità di cui al primo periodo, possano derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni;

-        Precisato che l’aliquota eccedente la misura del 7 per mille, come sottolineato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali con nota del 18.05.2005, può riguardare esclusivamente  quelle unità immobiliari destinate ad abitazioni, che non risultino utilizzate dal soggetto passivo a scopo turistico suo o dei suoi familiari, neanche occasionalmente, né concesse in locazione a terzi, e che intenzionalmente vengono sottratte al mercato delle locazioni immobiliari;

-        Visto l’accordo territoriale siglato per il Comune di Cesenatico in data 21.09.2004 in attuazione della Legge 9.12.1998, n. 431, art. 2, comma 3;

-        Richiamata la propria precedente deliberazione n. 364 del 20.12.2005, con la quale per l'anno 2006 le aliquote dell'imposta erano state determinate nel seguente modo:

·       5 (cinque) per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale per espressa previsione legislativa e per le unità immobiliari indicate all'art. 5 del Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con Delibera di Consiglio n. 138 del 20.11.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

·       0,5 (zerovirgolacinque) per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale secondo i contratti-tipo, cosiddetti affitti concertati, così come previsto dall’art. 2, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

·       9 (nove) per mille per i fabbricati ad uso abitativo, per i quali alla data del 1.1.2006 non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni;

·       7 (sette) per mille per gli alloggi non locati perché tenuti a disposizione del soggetto passivo per scopo turistico, anche se occasionale, per le unità abitative diverse dagli immobili utilizzati come abitazione principale e comunque diversi da quelli indicati nei punti precedenti;

·       6,4 (seivirgolaquattro) per mille per tutti gli altri immobili;

-        Richiamata inoltre la sopracitata propria deliberazione con la quale è stata disposta per l'anno 2006 la detrazione per abitazione principale in relazione a particolari casi di carattere sociale;

-        Ritenuto opportuno elevare a decorrere dall’anno di imposta 2007 la detrazione per abitazione principale, portandola ad Euro 115,00, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, così come disposto dall’art. 8, comma 3, del D. Lgs. 504/92;

-        Ritenuto altresì opportuno confermare una maggiore detrazione per l'abitazione principale, nella misura di € 154,94, per categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale, individuati nei casi già previsti per l'anno 2006 dalla citata deliberazione n. 364 del 21.12.2005, come dettagliati nello schema che si allega alla presente deliberazione;

-        Preso comunque atto che la detrazione per abitazione principale rimane disciplinata dall’art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo 504/92;

-        Rilevato dal Pre-Consuntivo 2006 che il gettito d’imposta, inclusi i recuperi di annualità pregresse, è stato accertato in Euro 8.366.000,00;

-        Atteso che per l’anno 2007 il gettito complessivo dell’imposta si stima essere pari ad Euro 9.105.000,00;

-        Ritenuto opportuno per l'anno 2007 confermare le aliquote previste per l'anno 2006;

-        Accertato, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge 09.12.1998, n. 431, che viene garantito l’equilibrio di bilancio;

-        Dato atto che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta dei tributi locali e per i servizi locali e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, per effetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388 così come modificato dal comma 8 dell’art. 27 della Legge 28.12.2001 n. 448;

-        Visto l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che porta il termine per l’approvazione del bilancio di previsione  al 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo;

-        Considerato che con Decreto del Ministero dell’Interno del 30.11.2006, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2007 da parte degli enti locali è prorogato al 31.03.2007;

-        Richiamato l’art. 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che testualmente afferma che il Consiglio ha competenza limitatamente all’istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, demandando alla Giunta tale competenza;

DELIBERA

 

-        di determinare per il Comune di Cesenatico le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2007 nelle seguenti misure, rapportate ai valori degli immobili:

·       5 (cinque) per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale per espressa previsione legislativa e per le unità immobiliari indicate come assimilate all’abitazione principale dall'art. 5 del Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con Delibera di Consiglio n. 138 del 20.11.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

·       0,5 (zerovirgolacinque) per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale secondo i contratti-tipo, cosiddetti affitti concertati, così come previsto dall’art. 2, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

·       9 (nove) per mille per i fabbricati ad uso abitativo, per i quali alla data del 1.1.2007 non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni;

·       7 (sette) per mille per gli alloggi non locati perché tenuti a disposizione del soggetto passivo per scopo turistico, anche se occasionale, per le unità abitative diverse dagli immobili utilizzati come abitazione principale e comunque diversi da quelli indicati nei punti precedenti;

·       6,4 (seivirgolaquattro) per mille per tutti gli altri immobili;

-        di stabilire che i contribuenti che usufruiscono dell’aliquota agevolata dello 0,5 per mille devono presentare al Comune, entro il termine previsto per il versamento della rata di saldo, unitamente al contratto di affitto regolarmente registrato, copia dell’allegato N del citato accordo territoriale del 21.09.2004, debitamente redatto e sottoscritto;

-        di Precisare che l’aliquota del 9 per mille, può riguardare esclusivamente  quelle unità immobiliari destinate ad abitazioni, che non risultino utilizzate dal soggetto passivo neppure occasionalmente a scopo turistico suo o dei suoi familiari, né concesse in locazione a terzi, e che intenzionalmente vengono sottratte al mercato delle locazioni immobiliari;

-        Di elevare, a decorrere dall’anno di imposta 2007, la detrazione per abitazione principale, portandola ad Euro 115,00, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, così come disposto dall’art. 8, comma 3, del D. Lgs. 504/92 e secondo le modalità applicative di cui al medesimo art. 8, comma 2;

-        di approvare per l'anno 2007 la maggiore detrazione, pari a € 154,94, prevista per l'abitazione principale, in relazione a categorie di soggetti in condizioni di particolare disagio economico e sociale, come individuati nello schema che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A) e di stabilire che apposita autocertificazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui all’allegato schema debba essere presentata al Comune entro il termine previsto per il versamento del saldo ICI;

-        inoltre, in relazione all’urgenza,

 

- delibera -

 

-        di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma IV – del decreto legislativo 267/2000.

 

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LA  GIUNTA  COMUNALE

 

-        Vista la proposta del Dirigente;

 

-        Ritenuto di doverla fare propria;

 

-        Visto il parere espresso nella scheda allegata all’originale del presente atto, ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs.267/2000, dal responsabile del competente settore, in ordine alla regolarità tecnica e del Dirigente dei Servizi Economico finanziari in ordine alla regolarità contabile;

 

-        con voto unanime e palese,

 

D E L I B E R A

 

-        di fare propria la proposta deliberativa di cui alle premesse;

 

-        inoltre, in relazione all’urgenza, con voto unanime, palese,

 

- delibera -

 

-        di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma IV – del decreto legislativo 267/2000.

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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO IN ORIGINALE

 

IL PRESIDENTE                                                                              IL SEGRETARIO 

Nivardo PANZAVOLTA                                                                 Francesco MEI

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto: si attesta la copertura nonché la registrazione dell’impegno contabile ai sensi dell’art.153 – comma 5 – del D.Lgs  18.08.2000, n.267.

 

                                                                                              IL RAGIONIERE CAPO

                                                                                               (Riccardo SPADARELLI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE DELL’ATTO

 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.267/2000.

 

Cesenatico, 03/01/2007

                                                      IL SEGRETARIO GENERALE

 

 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE :

 

è stata pubblicata all’albo pretorio dal giorno  03/01/2007 al giorno   18/01/2007

al n._____.

 

Cesenatico,  19/01/2007

 

                                                       IL SEGRETARIO GENERALE

 

 


 

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 325 del 19/12/2006

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2007

Aumento della detrazione prevista per l'abitazione principale, da € 115,00 a € 154,94 rapportate ad unità immobiliare, per categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale, come previsto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504/92. Le categorie individuate devono possedere soltanto l’unità abitativa (e relative pertinenze) per la quale chiedono la maggiore detrazione, oltre ai redditi di seguito elencati.

Categorie individuate:

 

            soggetto passivo di età non inferiore a 65 anni, che vive solo;

            in possesso nell'anno 2006 di solo reddito da pensione, oltre quello dell'unità abitativa, non superiore a € 7.230,40 lordi.

            soggetto passivo di età non inferiore a 65 anni, con coniuge;

            con reddito del nucleo familiare nell'anno 2006 costituito da soli redditi di pensione, oltre quello dell'unità abitativa, di importo complessivo non superiore a € 10.845,59 lordi.

            soggetto passivo titolare di pensione di invalidità civile, non titolare di redditi di lavoro proprio, con reddito complessivo lordo del nucleo familiare nell'anno 2006 non superiore ad importo pari a € 5.164,57 per ogni componente il nucleo stesso.

            soggetto passivo appartenente a nucleo familiare ove sono presenti 2 figli di età inferiore a 18 anni, con reddito complessivo lordo del nucleo familiare nell'anno 2006 non superiore ad importo pari a € 5.164,57 per ogni componente il nucleo stesso.

            soggetto passivo con nucleo familiare formato da almeno 5 componenti, con reddito complessivo lordo del nucleo familiare nell'anno 2006 non superiore ad importo pari a € 5.164,57 per ogni componente il nucleo stesso.

 

 

I sopra indicati requisiti devono essere posseduti al 1° gennaio 2007 per dare diritto alla maggiore detrazione ICI.

Ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione potrà avvalersene direttamente sui versamenti dell'imposta dovuta; dovrà inoltre produrre al Servizio Tributi apposita dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, entro il termine di pagamento della seconda rata d'imposta per l'anno 2007; l'ufficio provvederà successivamente alle verifiche, riservandosi di richiedere dati e documenti qualora lo ritenga necessario.

In caso di comproprietà o contitolarità sull'unità abitativa da parte di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione, la suddetta dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto.