COMUNE DI CESENATICO
Provincia di Forlì - Cesena
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero |
Data |
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Protocollo Numero |
Categoria |
68 |
08/03/2005 |
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5924 |
0503004 |
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2005
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Il giorno 08/03/2005 alle ore 15:30 nella apposita sala delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale. Alla seduta risultano presenti i seguenti Assessori:
MENGHI MAURIZIO Presidente
ROCCHI WALTER Assessore
PAGANELLI GIANCARLO Assessore
PRESEPI LORIS Assessore
BALLERIN BRUNO Assessore
GOLINUCCI DINO Assessore
Partecipa il Segretario Generale Dr. Francesco Mei.
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Constatata la regolarità della seduta, il presidente invita la Giunta Comunale a deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.
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In merito all’argomento, in particolare, il Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziari formula la seguente proposta di deliberazione:
""LA GIUNTA COMUNALE
- Visti gli artt. 1 - 18 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni, attuativo della Legge delega 23.10.1992 n. 421, contenenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili, con decorrenza dall'anno 1993;
- richiamato il Regolamento di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 446/97, con propria deliberazione n. 138 del 20.11.1998, e successive modificazioni, che ha apportato alla disciplina dell’imposta rilevanti modifiche;
- preso comunque atto che, per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di Legge vigenti;
- dato atto che per effetto dell'art. 3, commi 48 e 51, della citata L. 662/96, agli effetti dell'Imposta ICI le vigenti rendite catastali sono aumentate del 5% ed i redditi dominicali sono aumentati del 25% a decorrere dal 1.1.1997;
- Richiamata la propria precedente deliberazione n. 350 del 17.12.2004, con la quale per l’anno 2005 le aliquote d’imposta sono state determinate nel seguente modo:
- 5 (cinque) per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale per espressa previsione legislativa e per le unità immobiliari indicate all'art. 5 del Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con Delibera di Consiglio n. 138 del 20.11.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 0,5 (zerovirgolacinque) per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale secondo i contratti-tipo, cosiddetti affitti concertati, così come previsto dall’art. 2, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- 7 (sette) per mille per gli alloggi non locati e le unità abitative diverse dagli immobili utilizzati come abitazione principale diversi da quelli indicati nei punti precedenti;
- 6,4 (seivirgolaquattro) per mille per tutti gli altri immobili;
- Richiamata inoltre la sopracitata propria deliberazione n. 350 del 17.12.2004, con la quale è stata disposta per l’anno 2005 una maggiore detrazione per abitazione principale in relazione a particolari casi di carattere sociale;
- Richiamata la Legge 9.12.1998, n. 431 che, nel definire le modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione ad uso abitativo, all’art. 2, comma 3, prevede che le parti possano stipulare contratti di locazione sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori, definiti "Contratti-tipo";
- Preso atto che la citata Legge 431/98, all’art. 2, comma 4, prevede che per favorire i "Contratti-tipo" di cui sopra, i Comuni possano deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi e che possano derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte;
- Visto, inoltre, che la medesima Legge 431/98, all’art. 2, comma 4, ultimo periodo, prevede, che i Comuni di cui all’art. 1 del D. L. 30.12.1988 n. 551, convertito con modificazioni, dalla Legge 21.02.1989, n. 61, e successive modificazioni ("Comuni ad alta tensione abitativa"), per le medesime finalità di cui al primo periodo, possano derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni;
- Preso atto che in data 21.09.2004 è stato siglato l’accordo territoriale per il Comune di Cesenatico in attuazione della Legge 9.12.1998, n. 431, art. 2, comma 3;
- rilevato dal Pre-Consuntivo 2004 che il gettito d’imposta, inclusi i recuperi di annualità pregresse, è stato accertato in Euro 8.350.000,00;
- atteso che per l’anno 2005 il gettito complessivo dell’imposta si stima essere pari ad Euro 8.250.000,00, per effetto di minori recuperi di annualità pregresse;
- ritenuto opportuno per l'anno 2005 confermare le aliquote previste per l'anno 2004 stabilendo quindi un'aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale, in considerazione del valore sociale connesso alle stesse, un'aliquota massima per gli alloggi sfitti e per gli immobili ad uso abitazione diversi dalle abitazioni principali, un'aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili come sopra riportato e un’aliquota più favorevole per i proprietari che concedono immobili in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni previste dagli appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo, così come previsto dall’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- Ritenuto, altresì, opportuno introdurre a decorrere dall’anno di imposta 2005 un’aliquota del 9 per mille limitatamente agli immobili ad uso abitativo per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni al fine di incentivare il mercato delle locazioni;
- Vista la relazione del Dirigente del Settore Servizi Economico Finanziari;
- Visti i pareri favorevoli espressi dalla Giunta Comunale nelle sedute del 21.01.2005 e del 15.02.2005;
- accertato, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge 09.12.1998, n. 431, che viene garantito l’equilibrio di bilancio;
- ritenuto opportuno riconoscere una maggiore detrazione per l'abitazione principale, nella misura di € 154,94, per categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale, individuati nei casi già previsti per l'anno 2005 dalla citata deliberazione n. 350 del 17.12.2004, come dettagliati nello schema che si allega alla presente deliberazione;
- Richiamata la propria deliberazione n. 30 del 8.02.2002, con la quale sono stati approvati, a decorrere dall’1.1.2002 i parametri di riferimento per la determinazione del valore venale in comune commercio delle aree edificabili agli effetti dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
- Richiamata in particolare l’integrazione alla deliberazione n. 30/2002, del 31.03.2003, prot. 85/S.T.;
- Richiamata la propria deliberazione del 28.05.2004, n. 156, con la quale sono stati integrati ed aggiornati a decorrere dall’1.1.2004, i parametri di riferimento per la determinazione del valore venale in comune commercio di alcune aree edificabili agli effetti dell’ICI;
- Precisato, comunque, che a decorrere dall’1.1.2004, come previsto nella richiamata integrazione alla delibera n. 30/02 del 31.03.2003 prot. 85/S.T., per le aree in zona G2 e G3 il valore determinato è sempre pari al 50% di quello minimo previsto per la macroarea di appartenenza assumendo come destinazione di zona quella di "riqualificazione ed altre";
- Preso atto che, secondo quanto previsto dalla citata propria deliberazione n. 156/04, al fine di facilitare i rapporti con i contribuenti il competente ufficio tecnico può produrre annualmente schemi parametrici aggiornati tendenti ad offrire un immediato riscontro del valore al mq. dei comparti;
- Dato atto che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta dei tributi locali e per i servizi locali e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, per effetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388 così come modificato dal comma 8 dell’art. 27 della Legge 28.12.2001 n. 448;
- visto l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che porta il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo;
- Visto l’art. 1 del Decreto legge 30.12.2004, n. 314, convertito con modificazioni con Legge 1.03.2005 n. 26, che ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli enti locali al 31.03.2005;
- richiamato l’art. 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che testualmente afferma che il Consiglio ha competenza limitatamente all’istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, demandando alla Giunta tale competenza;
DELIBERA
- di determinare per il Comune di Cesenatico le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2005 nelle seguenti misure, rapportate ai valori degli immobili:
- 5 (cinque) per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale per espressa previsione legislativa e per le unità immobiliari indicate all'art. 5 del Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con Delibera di Consiglio n. 138 del 20.11.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 0,5 (zerovirgolacinque) per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale secondo i contratti-tipo, cosiddetti affitti concertati, così come previsto dall’art. 2, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- 7 (sette) per mille per gli alloggi non locati e le unità abitative diverse dagli immobili utilizzati come abitazione principale diversi da quelli indicati nei punti precedenti;
- 9 (nove) per mille per i fabbricati ad uso abitativo per i quali alla data del 1.1.2005 non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni;
- 6,4 (seivirgolaquattro) per mille per tutti gli altri immobili;
- di stabilire che i contribuenti che usufruiscono dell’aliquota agevolata dello 0,5 per mille devono presentare al Comune, entro il 20 dicembre 2005, unitamente al contratto di affitto regolarmente registrato, copia dell’allegato N del citato accordo territoriale del 21.09.2004, debitamente redatto e sottoscritto;
- di approvare per l'anno 2005 la maggiore detrazione, pari a € 154,94, prevista per l'abitazione principale, in relazione a categorie di soggetti in condizioni di particolare disagio economico e sociale, come individuati nello schema che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A) e di stabilire che apposita autocertificazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui all’allegato schema debba essere presentata al Comune entro il 20 dicembre 2005;
- Di precisare, inoltre, che per le aree in zona G2 e G3 il valore di riferimento determinato è sempre pari al 50% di quello minimo previsto per la macroarea di appartenenza assumendo come destinazione di zona quella di "riqualificazione ed altre" e di considerare quest’ultima precisazione parte integrante della citata deliberazione di giunta n. 156 del 28.05.2004, avente efficacia a decorrere dall’1.1.2004;
- inoltre, in relazione all'urgenza,
- delibera -
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma IV – del decreto legislativo 267/2000.""
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LA GIUNTA COMUNALE
- Vista la proposta del Dirigente;
- Ritenuto di doverla fare propria;
- Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi, per la parte di competenza, dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs.267/2000;
- con voto unanime e palese,
D E L I B E R A
- di fare propria la proposta deliberativa di cui alle premesse;
- inoltre, in relazione all’urgenza, con voto unanime, palese,
- delibera -
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma IV – del decreto legislativo 267/2000.
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO IN ORIGINALE
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Maurizio MENGHI Francesco MEI
Visto: IL RAGIONIERE CAPO
Riccardo SPADARELLI
PUBBLICAZIONE DELL’ATTO |
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.267/2000.
Cesenatico, 15/03/2005
IL SEGRETARIO GENERALE
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CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE :
è stata pubblicata all’albo pretorio dal giorno 15/03/2005 al giorno 30/03/2005 al n._____.
Cesenatico, 31/03/2005
IL SEGRETARIO GENERALE |