COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

Provincia di Forlì-Cesena

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE: Dott.ssa Roberta Pirini

Servizio Tributi ASSOCIATO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I) Anno 2011

Visto l’articolo 4 della legge delega 23 ottobre 1992 n. 421;
Visti gli articoli da 1 a 18 del decreto legislativo di attuazione 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, con i quali è istituita e disciplinata l’imposta comunale sugli immobili - I.C.I.;
SI RENDE NOTO
• che il tributo si applica sul valore degli immobili - fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli - a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa;
• che i soggetti passivi dell’imposta sono i proprietari o i titolari dei diritti di usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi ovvero il concessionario per gli immobili insistenti su area demaniale interessata da concessione o il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o mministrativa o non vi esercitano l’attività;
• che l’art.1 del D.L 27 maggio 2008, n.93, come integrato e modificato dalla Legge di conversione 24 luglio 2008, n.126, ha introdotto l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi l’imposta e la detrazione;
• che le aliquote da applicarsi in questo Comune per l’anno 2011 sono le seguenti:
A) - ALIQUOTA ORDINARIA al 6,50 per mille nei seguenti casi:
1 - Abitazioni e relative pertinenze, possedute in aggiunta all’abitazione principale;
2 - tutti gli altri immobili non rientranti nell’aliquota ridotta di cui al punto B e C;
3 - Aree fabbricabili;
4 - Terreni agricoli;
B) - ALIQUOTA RIDOTTA al 5,25 per mille nei seguenti casi:
1 - Abitazione principale, di categoria catastale A1-A8 e A9, così come definita nel Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ICI;
2 - Immobili Cat. C/1.
C) - ALIQUOTA RIDOTTA per favorire nuovi insediamenti produttivi:
1. Al 3,25 per mille (pari al 50% dell’imposta ordinaria) limitatamente ai primi tre anni di esercizio dell’attività :
a) Unità immobiliari diverse dalle abitazioni costruite o acquistate successivamente al 01/01/2010, di proprietà di società di persone, società di capitali, società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare;
b) Unità immobiliari a destinazione artigianale, industriale e commerciale possedute a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, da neoimprese (di proprietà di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali) istituite successivamente al 01/01/2010. Tali immobili devono essere direttamente utilizzati dalle stesse neoimprese per lo svolgimento della propria attività. Non rientrano in tale agevolazione gli immobili ove vengono svolte attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare.
2. Al 2 per mille (pari al 50% della percentuale minima prevista dall’art.6 c.2 del D.Lgs 504/92) per le aree fabbricabili ubicate in Zona territoriale omogenea relativa ad Ambiti specializzati per attività produttive esistenti, totalmente o prevalentemente edificati, soggetti a piano particolareggiato di iniziativa privata approvati da parte dell’Amministrazione Comunale, a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga alle seguenti condizioni:
a) L’utilizzazione edificatoria dell’area soggetta a piani urbanistici particolareggiati ad iniziativa privata deve avvenire entro 5 anni dalla data di approvazione del piano particolareggiato da parte dell’Amministrazione Comunale.
b) L’aliquota ridotta prevista al comma 2 ha decorrenza dalla data di approvazione del piano particolareggiato e permane esclusivamente per anni 5, indipendentemente da eventuali cambi di proprietà dell’area.
• I contribuenti per poter usufruire delle agevolazioni, dovranno entro il 31 dicembre 2011, presentare al Comune un dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall’ufficio tributi;
• che nel caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione sarà applicata l’aliquota ordinaria;
• che la detrazione deliberata dal Comune per l’anno 2011, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, iscritte nella categoria catastale A1-A8-A9 , è stabilita in Euro 103,29;
• che la dichiarazione ICI deve essere presentata, mediante consegna al Comune, oppure tramite spedizione in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione I.C.I. 2010” a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, indirizzata a “Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole – Ufficio Tributi – Viale G.Marconi n. 81, CAP 47011, Castrocaro Terme (FC)”, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2010 solo nei casi in cui le modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo a una diversa determinazione dell’imposta dovuta attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non possono essere immediatamente acquisite da parte del Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale.
• che tutti i possessori di immobili, anche se il possesso sia iniziato nel corso dello stesso anno 2011 sono tenuti al pagamento del tributo mediante:
- apposito bollettino di conto c/c postale intestato a CORIT RISCOSSIONI LOCALI SPA – Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole – ICI - C/C n. 88706940
- Modello F24, presso gli istituti bancari e uffici postali;
in due rate nei seguenti termini:
• entro il 6 luglio 2011, il contribuente deve versare il 50% dell’imposta dovuta determinata, applicando l’aliquota e le eventuali detrazioni deliberate dal Comune per l’anno precedente
2010, avuto riguardo delle caratteristiche dell’immobile (rendita e quota possesso) posseduto nei primi sei mesi dell’esercizio corrente (2011);
• dal 1° al 16 dicembre 2011 deve essere versata la seconda rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno in corso 2011 determinata applicando aliquota e detrazioni vigenti nell’anno medesimo (2011);
• il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 6 luglio 2011 utilizzando le aliquote e le detrazioni 2011.
Tutto ciò premesso si invitano
i contribuenti interessati ad ottemperare a detti obblighi nei termini suindicati per non incorrere nelle sanzioni previste per gli inadempimenti. In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento, è utilizzabile l’istituto del Ravvedimento Operoso, si rimanda al sito del Comune: www.comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it
L’Ufficio Tributi del Comune provvederà al servizio informazioni nonché alla distribuzione della modulistica occorrente per la dichiarazione e per il versamento. Per le informazioni: Ufficio ICI – Telefono 0543-766358/208.