Estratto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45  del 29/12/2007

 

COMUNE DI BORGHI

 

Provincia di Forlì-Cesena

 

 

ALIQUOTE E DETRAZIONE ICI ANNO 2008

 

L’aliquota ordinaria è pari al 5 per mille e deve essere applicata alle seguenti unità immobiliari:

1.      unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente (definizione di abitazione principale);

2.      unità immobiliari a destinazione abitativa equiparate per legge o disposizione regolamentare ad abitazione principale, come di seguito tassativamente elencate:

a.       unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b.      alloggi degli istituti autonomi per le case popolari regolarmente assegnati a soggetti che li utilizzano come abitazione principale;

c.      unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata;

d.      unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, ubicati anche al di fuori del territorio comunale, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

e.      unità immobiliare locata con contratto registrato ad un soggetto persona fisica che la utilizza come abitazione principale;

f.       unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo, che la occupano quale loro abitazione principale;

g.      due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l’aliquota ridotta decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione catastale;

h.      unità immobiliare posseduta da soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

3.      unità immobiliare costituente pertinenza dell’abitazione principale del soggetto passivo. Si considera tale l’unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, anche se non appartenente allo stesso fabbricato

4.      Terreni

5.      Altri immobili che non rientrano nelle altre casistiche.

L’aliquota maggiorata è pari al 7 per mille e deve essere applicata alle unità immobiliari a destinazione abitativa, e relative pertinenze,  non locate o tenute a disposizione del soggetto passivo.

 

La detrazione per abitazione principale è pari a  €.  129,11  (L. 250.000) e spetta alla unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo persona fisica, nonché per le unità immobiliari equiparate alla abitazione principale di cui al punto 2) lettere a), b), c), d), g), h). Se parte della detrazione non trova capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale può essere portata in detrazione dall’imposta dovuta sulle pertinenze come sopra specificate.