Reg. n. 26

 

seduta del 30.03.2007

 

COMUNE DI BERTINORO

PROVINCIA DI FORLI’- CESENA

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Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

NA/ss

 

Oggetto:  ICI – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ALIQUOTE   DETRAZIONI ANNO 2007 – I.E.

 

 

Omissis

 

1)      di confermare per l’anno 2007 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) così come previsto dall’art. 6 del Dlgs. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni nella misura di seguito riportata:

 

Aliquota ridotta 5 per mille per:

 

-         le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e quelle ad esse equiparate:

 

-         l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

-         l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito al coniuge, a parenti fino al 2° grado o ad affini fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

-         due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal senso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

-   le pertinenze dell’abitazione principale ed equiparate; per pertinenza si intende il garage o box auto, la soffitta e la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale;

 

Aliquota 7 per mille per:

 

-         aree fabbricabili;

-         alloggi non locati, alloggi locati senza contratto registrato e le unità abitative locate a soggetti che non le utilizzano come abitazione principale o ad esse equiparate;

-         pertinenze degli alloggi e delle unità abitative di cui al punto precedente.

 

Aliquota ridotta 5,70 per mille per i fabbricati del gruppo catastale C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori artigianali) che siano direttamente utilizzati per l’esercizio dell’attività d’impresa dal/dai soggetti passivi del tributo;

 

Aliquota ordinaria 6,50 per mille per tutti gli altri immobili;

 

2)      di stabilire per l’anno 2007 la misura della detrazione annua dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) così come previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni nella misura di seguito riportata:

 

- euro 123,95 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

- Nessuna detrazione per le unità immobiliari equiparate;

- detrazione di euro 103,29 per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili in catasto alla categoria A/7 (Abitazioni in villini) e A/8 (Abitazioni in ville).

 

3)      di stabilire per l’anno 2007 che i contribuenti che utilizzano l’aliquota agevolata per abitazione principale equiparata ossia  per le abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito al coniuge, a parenti fino al 2° grado o ad affini fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale, devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, inerente il possesso del requisito di parentela  con il soggetto che risiede nell’immobile. A tal fine si dovrà utilizzare l’apposita modulistica predisposta dal Servizio Tributi la cui presentazione entro il 16 Dicembre 2007 sarà condizione indispensabile per usufruire dell’agevolazione. Tale comunicazione non necessiterà in futuro qualora in relazione alla medesima unità immobiliare permangano le condizioni di applicazione del beneficio.

 

4)      Di stabilire che entro la medesima data di cui al punto 3) i contribuenti che non utilizzano più l’aliquota agevolata per abitazione principale equiparata, per perdita dei requisiti, ne diano formale comunicazione;

 

5)      di stabilire che nel caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di cui ai punti 3) e 4) sarà applicata la sanzione di cui all’art.14, comma 3, del D.Lgs 473/97 nell’importo minimo di € 51,00;

 

6)      di comunicare nei termini di legge le aliquote di cui sopra a CO.RI.T. Riscossioni Locali Spa, in esecuzione della delibera CC n. 8 del 13.02.2007;

 

7)      di inviare copia della presente deliberazione al Funzionario Responsabile I.C.I. per quanto di competenza e spettanza;

 

8)      di dare atto del rispetto della condizione prevista dall’art.4 del D.L. n. 437/1996, essendo il gettito complessivo previsto, € 2.460.000, superiore al gettito realizzato nell’anno 2005, € 2.242.780;

 

9)      Di dare atto che il presente provvedimento ha effetto dal 01.01.2007, per le motivazioni di cui in premessa;

 

10)  di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D.L.vo 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

 

 

NA/na

 

 

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