Atto GM n. 23/2006
COMUNE DI BERTINORO
PROVINCIA DI FORLI’- CESENA
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Estratto di deliberazione della Giunta Comunale n. 23
seduta del 08.02.2006
Oggetto
: ICI – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI –ALIQUOTE E DETRAZIONIANNO 2006 – DETERMINAZIONI.
omissis
Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2006 le aliquote rispetto all’anno 2005, mantenendo
altresì invariate le detrazioni d’imposta;
Considerato che dall’attività di accertamento e liquidazione svolta è emersa la necessità di
acquisire agli atti apposite dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà inerenti il possesso dei
requisiti di parentela per fruire dell’aliquota agevolata applicabile alle abitazioni equiparate alle
abitazioni principali, ossia alle abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito al coniuge, a parenti
fino al 2^ grado o ad affini fino al 1^ grado, che la occupano quale loro abitazione principale, nonché
delle relative comunicazioni di cessazione dei suddetti requisiti;
Valutato altresì che l’obbligo di tale comunicazione da parte dei contribuenti evita l’emissione di
atti impositivi non conformi al Regolamento Comunale ICI;
Visto l’art. 42 – comma 2 – lettera f del Dlgs. 267/2000;
SI PROPONE
1) di confermare per l’anno 2006 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) così
come previsto dall’art. 6 del Dlgs. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni nella
misura di seguito riportata:
Aliquota ridotta
5 per mille per:- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e quelle ad esse
equiparate:
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o
disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
- l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito al coniuge, a parenti fino al 2^
grado o ad affini fino al 1^ grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
- due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e
dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata
all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità
medesime. In tal senso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa
data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
- le pertinenze dell’abitazione principale ed equiparate; per pertinenza si intende
il garage o box auto, la soffitta e la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o
complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale;
Aliquota 7 per mille per:
- aree fabbricabili;
- alloggi non locati, alloggi locati senza contratto registrato e le unità abitative locate a soggetti che
non le utilizzano come abitazione principale o ad esse equiparate;
- pertinenze degli alloggi e delle unità abitative di cui al punto precedente.
Aliquota ridotta 5,70 per mille per i fabbricati del gruppo catastale C/1 (negozi e botteghe) e
C/3 (laboratori artigianali) che siano direttamente utilizzati per l’esercizio dell’attività
d’impresa dal/dai soggetti passivi del tributo;
Aliquota ordinaria 6,50 per mille per tutti gli altri immobili;
2) di stabilire per l’anno 2006 la misura della detrazione annua dell’Imposta Comunale sugli
Immobili (I.C.I.) così come previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 504/1992 e successive integrazioni e
modificazioni nella misura di seguito riportata:
- euro 123,95 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del
soggetto passivo;
- Nessuna detrazione per le unità immobiliari equiparate;
- detrazione di euro 103,29 per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili in catasto alla
categoria A/7 (Abitazioni in villini) e A/8 (Abitazioni in ville).
3) di stabilire per l’anno 2006 che i contribuenti che utilizzano l’aliquota agevolata per abitazione
principale equiparata ossia per le abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito al coniuge, a
parenti fino al 2^ grado o ad affini fino al 1^ grado, che la occupano quale loro abitazione
principale, devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, inerente il
possesso del requisito di parentela con il soggetto che risiede nell’immobile. A tal fine si dovrà
utilizzare l’apposita modulistica predisposta dal Servizio Tributi la cui presentazione entro il 20
Dicembre 2006 sarà condizione indispensabile per usufruire dell’agevolazione. Tale
comunicazione non necessiterà in futuro qualora in relazione alla medesima unità immobiliare
permangano le condizioni di applicazione del beneficio.
4) Di stabilire che entro la medesima data di cui al punto 3) i contribuenti che non utilizzano più
l’aliquota agevolata per abitazione principale equiparata, per perdita dei requisiti, ne diano
formale comunicazione;
5) di stabilire che nel caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di cui ai punti 3) e 4) sarà
applicata la sanzione di cui all’art.14, comma 3, del D.Lgs 473/97 nell’importo minimo di €
51,00;
6) di comunicare nei termini di legge le aliquote di cui sopra alla CO.RI.T. Rimini e Forlì-Cesena
Spa – Concessionaria del servizio di Riscossione dei tributi per la Provincia di Rimini e Forlì-
Cesena;
7) di inviare copia della presente deliberazione al Funzionario Responsabile I.C.I. per quanto di
competenza e spettanza.
8) di dare atto del rispetto della condizione prevista dall’art.4 del D.L. n. 437/1996, essendo il
gettito complessivo previsto, € 2.380.000, superiore al gettito realizzato nell’anno 2004, €
2.110.300.
9) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, D.L.vo 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la suindicata proposta;
VISTO il parere reso ex art. 49 – comma 1 – D.Lgs. 267/2000:
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del Responsabile P.O. del Settore Finanziario sulla regolarità tecnica in data 07.02.2006:favorevole;
A VOTAZIONE unanime e palese,
D E L I B E R A
1. di approvarla a tutti gli effetti;
altresì, per l’urgenza di procedere
2. pure con voto unanime e palese
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.