DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

Numero:   72          Data:     30/12/2010

 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ICI ANNO 2011

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l�illustrazione dell�assessore

 

 

VISTA la legge 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l�art.1 comma 156, che modificando  l�art. 6 comma 1 del D.Lgs 504/92  dispone che l�aliquota ICI viene stabilita  annualmente dal Consiglio Comunale,

 

RICHIAMATO

il D.Lgs.vo 30.12.1992, n. 504 e ss.mm.ii., che istituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) con decorrenza dal 1� gennaio 1993 e ne disciplina l�applicazione;

- l'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 504/92 che stabilisce che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, n� superiore al 7 per  mille e pu� essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

- l'art. 8, comma 3 del D.Lgs.504/1992 che stabilisce che a decorrere dall'anno 1997 con la deliberazione dell'aliquota, l'imposta dovuta per l'unit� immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo pu� essere ridotta del 50%; in alternativa, l'importo di �. 200.000 pari ad �. 103.29) stabilito dal punto 2 del medesimo comma, pu� essere elevato fino a �. 500.000 (pari ad �. 258,23);

- il comma 5 art. 1 della Legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), che istituisce l�ulteriore detrazione pari al 1,33 per mille del valore catastale dell�immobile

- l'art. 1 concernente esenzione ICI prima casa del D.L. 93 del 27/05/2008, convertito in L. 24/07/2008, n. 126 dove viene stabilito:

-al comma 1. a decorrere dall�anno 2008 � esclusa dall�imposta comunale sugli immobili l�unit� immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

-al comma 2. Per unit� immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonch� quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992;

-al comma 3. L'esenzione si applica altres� nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8;

-al comma 4. del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

-al comma 7 che dispone la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di  tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;

- l'art. 77-bis, comma 30 del D.L. n. 112 del 25/06/2008  convertito in L.06/08/2008, n. 133 che conferma per il triennio 2009/2011 la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi  ecc. ad eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani (TARSU);

-l�art.1 comma 123 della legge 220 del 13.12.2010  �disposizioni per la formazione del bilancio  annuale e pluriennale  dello Stato �legge di stabilit� 2011� che conferma  fino all�attuazione del federalismo fiscale ,la sospensione del potere delle regioni e degli Enti locali  di deliberare gli aumenti dei tributi,delle addizionali �ecc fatta eccezione per gli aumenti relativi alla TARSU e per quelli previsti  dai commi 14 e 18 dell�art. 14 DL 78/2010 convertito in legge  122/2010

VISTO:

- l' art. 53, comma 16 della L. 388/2000, con il quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta dei tributi locali  compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF � stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione; 

-l�art. 1 comma 169 dell�art. 1 della legge 27/12/2006 n. 296 � gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,anche se approvate successivamente all�inizio dell�esercizio purch� entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1� gennaio dell�anno di riferimento;

-l'art. 151, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo � fissato al 31 dicembre;

  CONSIDERATO CHE  il regolamento vigente approvato con deliberazione di Consiglio n 17 del 16.02.2005  alla data di entrata in vigore del DL 93/2008 non prevede l�assimilazione alla casa di abitazione principale degli immobili concessi in uso gratuito ai parenti ed affini  e che la norma di cui al comma 1 opera per legge e non si rende necessario procedere alla modifica del regolamento;

RITENUTO di non apportare al regolamento vigente nessuna  modificazione anche riferita all�assimilazione alla casa di abitazione principale;

 

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 150 del 30.11.2010  con la quale la Giunta propone al consiglio  di confermare per l�anno 2011 quanto deciso per l� ICI 2010

 

RILEVATO pertanto di confermare per l�anno 2011 le medesime aliquote e detrazioni gi� applicate per l�anno  2010 relativamente all�Imposta Comunale sugli Immobili, come fissate dalla  delibera di Giunta  n. 139 del 26.11.2009 e di  Consiglio Comunale n. 70 del 29.12.2009;

 

VISTO il parere prescritto dall�art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000 qui inserito a costituire parte integrante dell�atto;

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa;

 

 

D E L I B E R A

  

1. per le motivazioni di cui in premessa nella parte narrativa quale parte integrante, di determinare per l�anno 2011 l�aliquota ICI da applicare agli immobili situati nel Comune di Verghereto  nella misura del 6,5 con esclusione l�esclusione dalla base imponibile ICI dell�unit� immobiliare adibita a prima abitazione;

 

2. di determinare per l�anno 2011  l�aliquota agevolata del 6,00 a favore degli immobili, diversi da civili abitazioni, posseduti da imprese artigianali (iscritte all�apposita sezione dell�albo tenuto presso la CCIAA) ed adibiti effettivamente ad attivit� artigianale;

 

3. di determinare per l�anno 2011 l�aliquota differenziata del 7,00 da applicarsi sulle area fabbricabili situate nel Comune di Verghereto;

 

4. di confermare per l�anno 2011 i criteri di riferimento per la determinazione di valori delle aree fabbricabili ed individuazione dei relativi valori venali in comune commercio agli effetti dell�applicazione ICI suddivisi per le varie tipologie edificatorie stabiliti con il Regolamento approvato con la delibera di C.C. n. 7 del 12.03.2004;

 

5. di  precisare che non vengono previsti ulteriori agevolazioni  e ulteriori detrazioni dell'importo;

 

6. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria affinch� provveda alla pubblicazione per estratto della presente delibera nella G.U. come previsto dalla vigente normativa;

 

7. di dichiarare, con separata e unanime votazione palesemente espressa, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell�art.134 comma 4 del D.lgs 267/2000.