DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

Numero:   72          Data:     30/12/2010

 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ICI ANNO 2011

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l’illustrazione dell’assessore

 

 

VISTA la legge 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l’art.1 comma 156, che modificando  l’art. 6 comma 1 del D.Lgs 504/92  dispone che l’aliquota ICI viene stabilita  annualmente dal Consiglio Comunale,

 

RICHIAMATO

il D.Lgs.vo 30.12.1992, n. 504 e ss.mm.ii., che istituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) con decorrenza dal 1° gennaio 1993 e ne disciplina l’applicazione;

- l'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 504/92 che stabilisce che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per  mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

- l'art. 8, comma 3 del D.Lgs.504/1992 che stabilisce che a decorrere dall'anno 1997 con la deliberazione dell'aliquota, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta del 50%; in alternativa, l'importo di £. 200.000 pari ad €. 103.29) stabilito dal punto 2 del medesimo comma, può essere elevato fino a £. 500.000 (pari ad €. 258,23);

- il comma 5 art. 1 della Legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), che istituisce l’ulteriore detrazione pari al 1,33 per mille del valore catastale dell’immobile

- l'art. 1 concernente esenzione ICI prima casa del D.L. 93 del 27/05/2008, convertito in L. 24/07/2008, n. 126 dove viene stabilito:

-al comma 1. a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

-al comma 2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992;

-al comma 3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8;

-al comma 4. del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

-al comma 7 che dispone la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di  tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;

- l'art. 77-bis, comma 30 del D.L. n. 112 del 25/06/2008  convertito in L.06/08/2008, n. 133 che conferma per il triennio 2009/2011 la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi  ecc. ad eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani (TARSU);

-l’art.1 comma 123 della legge 220 del 13.12.2010  “disposizioni per la formazione del bilancio  annuale e pluriennale  dello Stato –legge di stabilità 2011” che conferma  fino all’attuazione del federalismo fiscale ,la sospensione del potere delle regioni e degli Enti locali  di deliberare gli aumenti dei tributi,delle addizionali …ecc fatta eccezione per gli aumenti relativi alla TARSU e per quelli previsti  dai commi 14 e 18 dell’art. 14 DL 78/2010 convertito in legge  122/2010

VISTO:

- l' art. 53, comma 16 della L. 388/2000, con il quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta dei tributi locali  compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione; 

-l’art. 1 comma 169 dell’art. 1 della legge 27/12/2006 n. 296 “ gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

-l'art. 151, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo è fissato al 31 dicembre;

  CONSIDERATO CHE  il regolamento vigente approvato con deliberazione di Consiglio n 17 del 16.02.2005  alla data di entrata in vigore del DL 93/2008 non prevede l’assimilazione alla casa di abitazione principale degli immobili concessi in uso gratuito ai parenti ed affini  e che la norma di cui al comma 1 opera per legge e non si rende necessario procedere alla modifica del regolamento;

RITENUTO di non apportare al regolamento vigente nessuna  modificazione anche riferita all’assimilazione alla casa di abitazione principale;

 

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 150 del 30.11.2010  con la quale la Giunta propone al consiglio  di confermare per l’anno 2011 quanto deciso per l’ ICI 2010

 

RILEVATO pertanto di confermare per l’anno 2011 le medesime aliquote e detrazioni già applicate per l’anno  2010 relativamente all’Imposta Comunale sugli Immobili, come fissate dalla  delibera di Giunta  n. 139 del 26.11.2009 e di  Consiglio Comunale n. 70 del 29.12.2009;

 

VISTO il parere prescritto dall’art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000 qui inserito a costituire parte integrante dell’atto;

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa;

 

 

D E L I B E R A

  

1. per le motivazioni di cui in premessa nella parte narrativa quale parte integrante, di determinare per l’anno 2011 l’aliquota ICI da applicare agli immobili situati nel Comune di Verghereto  nella misura del 6,5 con esclusione l’esclusione dalla base imponibile ICI dell’unità immobiliare adibita a prima abitazione;

 

2. di determinare per l’anno 2011  l’aliquota agevolata del 6,00 a favore degli immobili, diversi da civili abitazioni, posseduti da imprese artigianali (iscritte all’apposita sezione dell’albo tenuto presso la CCIAA) ed adibiti effettivamente ad attività artigianale;

 

3. di determinare per l’anno 2011 l’aliquota differenziata del 7,00 da applicarsi sulle area fabbricabili situate nel Comune di Verghereto;

 

4. di confermare per l’anno 2011 i criteri di riferimento per la determinazione di valori delle aree fabbricabili ed individuazione dei relativi valori venali in comune commercio agli effetti dell’applicazione ICI suddivisi per le varie tipologie edificatorie stabiliti con il Regolamento approvato con la delibera di C.C. n. 7 del 12.03.2004;

 

5. di  precisare che non vengono previsti ulteriori agevolazioni  e ulteriori detrazioni dell'importo;

 

6. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria affinché provveda alla pubblicazione per estratto della presente delibera nella G.U. come previsto dalla vigente normativa;

 

7. di dichiarare, con separata e unanime votazione palesemente espressa, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.lgs 267/2000.