DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero data |
Prot. Categoria | ||
18 |
19/03/2008 |
COPIA |
5805 |
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE RELATIVA ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. ANNO 2008 |
Il giorno 19/03/2008, alle ore 21:00, nella sala consiliare della Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio Comunale.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE RELATIVA ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. ANNO 2008
Visto il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni disciplinanti l'imposta comunale sugli immobili;
Visto in particolare il comma 156, art. 1, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che modifica l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 504/92 sostituendo la parola "comune" con le seguenti "consiglio comunale", attribuendo competenza alla determinazione delle aliquote e detrazioni ICI al Consiglio Comunale;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 relativa alla disciplina in materia di Statuto dei diritti del contribuente;
Visti:
Visto il Decreto 20 dicembre 2007 del Ministero dell’Interno (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2007) con il quale viene differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2008, da parte degli enti locali, al 31/03/2008;
Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 22 febbraio 1999 e modificato successivamente con del. C.C. n. 88 del 30 dicembre 1999 e n. 74 del 28/12/2001, n. 87 del 29/11/2002 e n. 97 del 18/12/2003;
Visto l’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 46/97 e la circolare 16 aprile 2003, n. 3/DPF del Ministero dell’economia e delle finanze disciplinante le nuove modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote;
Vista la Legge 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008), art. 1, comma 6, lett. a), che attraverso l’inserimento di un nuovo comma 2-bis all’art. 6 del D.Lgs. 504/92 introduce la possibilità per gli enti locali di applicare, in sede di deliberazione delle aliquote Ici, un’aliquota agevolata inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico;
Considerato che l’art. sopra richiamato, prevede la possibilità di deliberare una aliquota inferiore al 4 per mille per la durata massima di tre anni per gli impianti termici e cinque per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili, solamente dall’anno di imposta 2009;
Vista la necessità di incentivare già dall’anno 2008 i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico;
Ritenuto di dover approvare per l'anno 2008 le seguenti aliquote:
Ritenuto inoltre di dover confermare la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nell’importo di € 113,62;
Visti:
Visto il D.L. n. 159/2007, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222, che con l’art. 42-bis "Fabbricati rurali" ha apportato una modifica al D.L. n. 557/1993 che disciplina il trattamento fiscale dei fabbricati rurali abitativi e strumentali, esentando una categoria di fabbricati strumentali, con una conseguente riduzione di gettito per il Comune;
Visto l’art. 2, commi 39 e 46, del D.L. 262/2006 convertito dalla Legge 286/2006 (collegato alla Finanziaria 2007), che prevede che i trasferimenti erariali spettanti ai Comuni sono decurtati di una somma pari ai maggiori introiti Ici derivanti dall’accatastamento dei fabbricati ex rurali, dei fabbricati cat. E e B e che nell’attesa di una puntuale certificazione dell’importo da decurtare, i Comuni devono provvisoriamente aumentare lo stanziamento relativo alla risorsa ICI ( RIS. 41) pari all’importo del provvisorio taglio ai trasferimenti;
Dato atto che dette misure nel loro complesso consentiranno di realizzare nel 2008 un gettito di competenza stimato in € 1.255.000,00 ( RIS. 40 e RIS. 348) con cui garantire il necessario equilibrio di bilancio a fronte delle spese iscritte a bilancio;
Su conforme proposta del Settore Organizzazione-Finanze-Personale;
Acquisito il parere di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, da parte del Dirigente del settore proponente;
SI PROPONE
1- ALIQUOTA AGEVOLATA - 4 PER MILLE per:
2 - ALIQUOTA RIDOTTA - 5,5 PER MILLE per:
unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché per gli immobili ad essa equiparata ai sensi degli artt. 17 (abitazione), 17 bis (pertinenze dell'abitazione principale) del Regolamento per l'applicazione dell'ICI;
3 - ALIQUOTA ORDINARIA - 7 PER MILLE per:
tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati ai punti 1-2;
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