D E L I B E R A
ALIQUOTE 2006
1) di confermare, per l'anno 2006, l'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al Titolo I, Capo I, del D.Lgs. 504/92, con aliquota così determinata:
- Aliquota ordinaria: 6,6 per mille;
- Aliquota abitazione principale e massimo due pertinenze classificabili nelle categorie C2-C6-C7: 6,0 per mille;
- Aliquota terreni agricoli: 6,4 per mille;
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D E L I B E R A
DETRAZIONI ANNO 2006
1) norma dell’art. 8 comma 3 del D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni per l’anno 2006, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale Immobili, la detrazione per abitazione principale è elevata da € 103,29 ad € 258,23 nei confronti delle categorie di soggetti in particolari condizioni di disagio economico come di seguito specificate:
a) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidità civile, in condizione non lavorativa SINGLE (nucleo familiare monocomposto) con reddito complessivo 2005 non superiore ad € 8925,63, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non più di due.
La maggior detrazione non si applica, pertanto, se il soggetto possiede, a titolo di proprietà o altro diritto reale, altre proprietà immobiliari in aggiunta all’abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze;
b) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidità civile, in condizione non lavorativa con reddito complessivo 2005, di tutto il nucleo familiare, non superiore ad € 14.413,82, incrementato di € 1.102,72 per ogni persona a carico, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non più di due. La maggior detrazione non si applica, pertanto, se il soggetto possiede, a titolo do proprietà o altro diritto reale, altre proprietà immobiliari in aggiunta all’abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze;
Allo scopo di cui ai punti a) e b) del comma 1, si precisa:
per reddito complessivo si intende:
redditi assoggettabili a IRPEF (imponibile al lordo delle detrazioni e riduzioni di legge, interessi su depositi bancari, postali, ecc….)
rendite di capitali, titoli di Stato, obbligazioni, somme e contributi erogati da Enti pubblici o privati, pensioni di guerra e relative indennità accessorie, pensioni privilegiate, pensioni, assegni, indennità erogate dal Ministero dell’Interno agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, pensioni sociali;
per nucleo familiare si intende:
il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione, indipendentemente da vincoli di parentela o affinità;
per abitazione principale si intende:
l’unità immobiliare ad uso abitativo nella quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, ed i suoi familiari risiedono abitualmente;
ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale Immobili è riconosciuta abitazione principale anche quella concessa dal possessore a parenti in linea retta di 1° grado che la utilizzano quale loro abitazione principale; tale disposizione è limitata alla detrazione di legge. Per gli scopi di cui ai punti a) e b) del comma 1, nei confronti delle categorie di soggetti individuate si fa riferimento alla situazione esistente all’1/01/2006;
2) di stabilire dal 2 al 31 Maggio 2006 il termine della presentazione, da parte degli
interessati, delle domande ai fini del riconoscimento del diritto. La domanda si intende accolta qualora non venga adottato un provvedimento, motivato, di diniego entro il termine del 20 Giugno 2005 da parte del Funzionario Responsabile;
3) di stabilire, inoltre, per l’anno 2006, sempre a norma dell’art. 8 comma 3 del D. Lgs. 504/92, la
detrazione per abitazione principale da € 103,29 ad € 258,23
a) per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, acquistata nel corso del 2006 con mutuo ipotecario ordinario contratto con istituto di credito, ed unico immobile posseduto da "giovani coppie";
a tal fine per "giovani coppie" devono intendersi coppie miste legali e/o di fatto costituite dall’1/01/2006, in età compresa fra i 18 ed i 30 anni;
ai fini della decorrenza dell’agevolazione, la stessa si intende riferita alla data di utilizzazione dell'unità immobiliare come dimora abituale (a titolo esemplificativo si fa riferimento alla data di richiesta della residenza anagrafica) e per una durata complessiva di anni tre.
l’agevolazione non si applica se i soggetti possiedono, a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, altre proprietà immobiliari in aggiunta all’abitazione principale e relative pertinenze (non più di due). La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze;
4) di stabilire, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, la presentazione da parte degli
interessati di apposita domanda corredata della documentazione richiesta, entro trenta giorni dalla data di utilizzazione dell’immobile quale dimora abituale.
La domanda si intende accolta qualora non venga adottato, entro trenta giorni dalla presentazione, provvedimento motivato di diniego da parte del Funzionario Responsabile.
5) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Capo Servizio Tributi Sig.ra Matteucci Emanuela.