1) Di applicare anche per l’anno 2007 l’Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) di cui al Titolo I capo I del D. Lgs. 30.12.92, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni con aliquota del 6,30 per mille, applicando le seguenti agevolazioni e penalizzazioni:
- aliquota del 5,8 per mille per:
q unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente
q di estendere l’aliquota agli immobili locati con contratto registrato ed usati come abitazione principale
q una sola pertinenza ad abitazione principale (cat. C/2, C/6, C/7)
- aliquota del 4,0 per mille per:
q i fabbricati di nuova costruzione ultimati e accatastati dall’anno 2004 posseduti ed utilizzati da soggetti passivi ICI per l’esercizio di attività industriali, artigianali e commerciali. Tale aliquota agevolata si applica per tre anni con decorrenza dalla data di inizio attività.
- aliquota del 5,9 per mille per:
q negozi e botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori per arti e mestieri classificati o classificabili nelle categorie C/1 - C/2 - C/3, utilizzati per attività produttive commerciali ed artigianali
q terreni agricoli
- aliquota del 7 per mille per:
q alloggio non locato; intendendosi per “alloggio non locato”, l’unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A e relative pertinenze (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile ai fini abitativi per la quale non esiste nessun tipo di contratto di locazione o di comodato comunque non data in uso gratuito a terzi, non posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, per non incorrere in applicazione di aliquota penalizzante, mediante le modalità disposte dall’art. 7, comma 10 del regolamento generale delle entrate.
- pertanto a titolo esemplificativo, aliquota del 6,30 per mille per:
q aree fabbricabili
q altre pertinenze di abitazioni principali e pertinenze di altri immobili non rientranti nella penalizzazione sopra riportata;
q alloggi dati in comodato o in uso gratuito a terzi;
q alloggi posseduti da anziani o disabili ricoverati in istituto;
q tutti gli altri immobili
Per gli alloggi dati in comodato o uso gratuito a terzi, a meno che non ci sia un contratto di comodato registrato, il soggetto passivo dovrà presentare autocertificazione all’Ufficio Tributi del Comune entro l’esercizio di competenza.
La detrazione per l’abitazione principale da € 103,29 è elevata a € 258,23, rapportata ad anno ed alla quota di possesso, per soggetti che si trovano in una delle seguenti particolari condizioni:
1. PENSIONATO monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione, nell’anno 2005 non superiore a € 8.925,63 lorde;
2. PENSIONATO con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF nell’anno 2006 di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a € 14.413,82 + € 1.102,70 per ogni persona a carico;
3. PORTATORE DI HANDICAP (con attestato di invalidità civile) monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell’anno 2006 non superiore a 8.925,63 lorde;
4. PORTATORE DI HANDICAP con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF nell’anno 2006 di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a € 14.413,82 + € 1.102,70 per ogni persona a carico;
5. DISOCCUPATO con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF nell’anno 2006 di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a € 14.413,82 + € 1.102,70 per ogni persona a carico;
6. LAVORATORE IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA - IN MOBILITA’ con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF nell’anno 2006 di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a € 14.413,82 + € 1.102,70 per ogni persona a carico;
7. TITOLARE DI ASSISTENZA SOCIALE a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti (solo se non già beneficiato secondo quanto previsto ai punti precedenti).
L’agevolazione in questione è subordinata alla condizione che né il contribuente né i familiari o conviventi del nucleo familiare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed una pertinenza questa ultima classificata o classificabilie nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7;
Per beneficiare della maggiore detrazione di € 258,23 occorre presentare la richiesta, entro il 2007, all’Ufficio Tributi del Comune.