IL CONSIGLIO COMUNALE

 

D E L I B E R A

 

A)    Di determinare nella misura del 6.5 (sei virgola cinque) per mille l’aliquota base ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili dell’anno 2008;

 

B)    Di determinare nella misura del 6.2 (sei virgola due) per mille l’aliquota per i terreni agricoli nei quali, nel corso dell’anno 2008, vengano impiantate nuove colture destinate a frutteto. Tale aliquota si applica per tre anni a partire dall’anno 2008;

 

C)    Di determinare nella misura del 6.2 (sei virgola due) per mille l’aliquota per i fabbricati ultimati o rimessi in uso nel corso del 2008 nei quali il soggetto passivo di imposta, durante l’anno, inizi un’attività artigianale, industriale o commerciale. Tale aliquota si applica per tre anni a partire dal 2008;

 

D)    è stabilita in € 103.29 la detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo di imposta; qualora l’ammontare della detrazione non trovi totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, essa va computata per la parte residua sull’imposta dovuta per le pertinenze, queste ultime nel numero massimo di due ed iscritte in catasto nelle categorie C2 – C6 o C7;

 

(delibera n. 13/28.3.2008)

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(delibera n. 14/28.3.2008)

MAGGIORE DETRAZIONE PER

L’ABITAZIONE PRINCIPALE

 

Per  l’anno 2008 è concessa la detrazione di € 258.00  per l’abitazione principale, limitatamente alla parte spettante ed al periodo in cui sussistono le condizioni, ai soggetti tenuti al pagamento dell’imposta comunale sugli immobili che si trovino in una delle seguenti situazioni:

 

a)      pensionati o disabili con invalidità riconosciuta, in condizione non lavorativa, e vivano da soli. Il loro reddito complessivo nell’anno 2007 non deve aver superato la somma di € 9249.81. Il contribuente deve essere proprietario o titolare di altro diritto reale della sola abitazione principale e relative pertinenze iscritte in catasto nelle categorie C2-C6-C7, queste ultime in numero non superiore a due.

 

b)      pensionati o disabili con invalidità riconosciuta, in condizione non lavorativa, proprietari o titolari di altro diritto reale della sola abitazione principale e relative pertinenze iscritte in catasto nelle categorie C2-C6-C7, queste ultime in numero non superiore a due, e appartengano a nuclei familiari di due o più persone, il cui reddito complessivo nell’anno 2007 non ha superato la somma di € 14937.33, più € 1142.75 per ogni persona a carico.

 

c)      coppie legalmente sposate o conviventi more uxorio i cui componenti nel corso del 2008 divengono proprietari di un immobile destinato ad abitazione principale. La detrazione, rapportata alla quota di proprietà ed al periodo di possesso nell’anno, è applicabile per l’anno di imposta 2008 ed i due successivi. La somma delle età dei componenti la coppia non deve superare i settanta anni. Il reddito complessivo lordo della coppia per l’anno 2007 e per i due anni  successivi non deve essere superiore a  € 40000.00 (quarantamila). La coppia non deve possedere altri immobili in aggiunta all’abitazione principale e relative pertinenze, queste ultime in numero massimo di due ed iscritte in catasto nelle categorie C2-C6-C7

 

 

Ai fini della presente agevolazione, si precisa che:

1)      per reddito complessivo si intende:

-          redditi assoggettabili ad IRPEF (imponibile al lordo delle detrazioni, deduzioni e riduzioni di legge)

-          interessi su depositi bancari, postali, ecc…

-          rendite da capitale, titoli di Stato, obbligazioni

-          somme e contributi erogati da enti pubblici o privati

 

2)      per nucleo familiare si intende:

-          il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione, indipendentemente da vincoli di parentela o affinità

 

3)      per abitazione principale si intende:

-          l’unità immobiliare nella quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente

 

4)      la situazione di riferimento per i gruppi a) e b) è quella esistente al 1° gennaio 2008.

 

Per i contribuenti di cui alle lettere a) e b), l’applicazione della maggiore detrazione è subordinata alla presentazione, all’Ufficio Protocollo del Comune, di richiesta da parte dell’interessato entro il 16 giugno 2008, richiesta accompagnata da autocertificazione circa l’appartenenza ad uno dei due gruppi aventi diritto all’agevolazione.

Già al momento del versamento dell’acconto per l’imposta dell’anno 2008, i contribuenti che hanno inviato la domanda nel termine previsto potranno tenere conto della maggiore detrazione.

 

Per i contribuenti di cui alla lettera c), l’applicazione della maggiore detrazione è subordinata alla presentazione, all’Ufficio Protocollo del Comune, di richiesta da parte dell’interessato entro 30 giorni dal momento in cui egli acquisisce la residenza anagrafica nell’immobile destinato ad abitazione principale.

Per gli anni successivi al primo, la richiesta è presentata entro il termine per il pagamento dell’acconto di imposta, pena la decadenza dall’agevolazione. La richiesta deve essere accompagnata da autocertificazione circa il possesso dei requisiti necessari. Per il requisito dell’età, la situazione di riferimento è quella del 1° gennaio.

 

L’Amministrazione si riserva il potere di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella richiesta.