PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

 

DELIBERAZIONE C.C.  N. 3 DEL 15.01.2009

 

 

Oggetto:        IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ANNO 2009  DETERMINAZIONI IN MERITO

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

          Visto il Titolo I, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in ordine all’imposta comunale sugli immobili;

 

          Visti in particolare, gli artt. 6 e 8 del citato decreto, come sostituiti, rispettivamente, dall’art. 3, comma 53 e art. 3, comma 55, della legge 23.12.1996, n. 662, statuenti competenze, criteri e modalità di applicazione dell’imposta in oggetto;

 

          Visto altresì l’art. 58 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 che dettava modifiche alla disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;

 

          Visto l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce il termine per l’approvazione del bilancio di previsione il 31 dicembre di ciascun anno;

 

          Dato atto che pertanto il termine per la deliberazione in oggetto, deve ritenersi ricondotto al 31 dicembre unitamente all’approvazione del bilancio;

 

          Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2008 con il quale viene prorogato il termine di presentazione del Bilancio di previsione al 31.03.2009;

 

          Visto l’art. 1, comma 156 della legge 27.12.2006, n. 296, che modifica l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 prevedendo esplicitamente  la competenza del Consiglio Comunale in materia di determinazione delle aliquote;

 

          Visto altresì l’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, che prevede la proroga automatica delle aliquote vigenti in mancanza di nuova deliberazione;

 

          Visto l’art. 1 del  D.L. n. 93 del 27.05.2008, con il quale è stata prevista l’esenzione del pagamento dell’imposta comunale sugli immobili a decorrere dall’anno di imposta 2008 sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo comprese le relative pertinenze e contestualmente veniva sospeso il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote;

 

Ravvisata la propria competenza in ordine all’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 156 della L. 27.12.2006, n. 296, trattandosi nella specie di determinazione di aliquote in materia di Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2009;

 

Visto l’art. 1, comma 1 lett. U), del D.Lgs. 30.12.1999, n. 506 che prevedeva l’abrogazione dell’obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni relative alle aliquote I.C.I.;

 

Visto l’ultimo periodo dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 in materia di pubblicazione delle delibere concernenti  variazioni di aliquote e tariffe tributarie;

 

Vista la circolare 16 aprile 2003, n. 3 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente indicazioni relative agli adempimenti di cui al precedente punto;

 

Visto il progetto di bilancio per l’esercizio 2009 approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 166  del  11.12.2008;

 

Valutato di determinare l’aliquota ICI al fine di assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa previsti per l’anno 2009 nell’ambito del progetto di bilancio predisposto con il suddetto atto;        

 

Ritenuto riconfermare l’aliquota base ordinaria ICI per l’anno 2009 nella misura unica del 5,5 per mille pari all’aliquota applicata sin dal 1994 per tutti gli immobili;

 

Visto il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili” approvato con deliberazione C.C. n. 80 del 30.11.1998, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

          Visto l’art. 3 - comma 55 - della L. 23.12.96, n. 662 che sostituisce l’art. 8 - comma 3 - del D.Lgs. 504/92, così come modificato dal D.L. 11.3.97, n. 50, convertito nella legge 9.5.97, n. 122

che dà la facoltà ai Comuni di elevare da € 103,291 a € 258,228, la detrazione per abitazione principale “limitatamente a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico - sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale”, e considerato altresì che detta agevolazione deve essere adottata con lo stesso atto con cui si stabilisce l’aliquota;

 

          Considerato che in seguito all’esclusione dell’imposta comunale sugli immobili relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo come sopra specificato, si ritiene opportuno non avvalersi della facoltà  di cui sopra in quanto stante l’attuale normativa sarebbe applicabile esclusivamente ai fabbricati di categoria catastale A1 – A8 –A9 (abitazioni di tipo signorile, in ville e castelli),  tipologia di immobili irrilevante sul  territorio comunale e  per i quali continua ad applicarsi l’imposta e pertanto la detrazione;

 

         Dato atto che gli interventi dei Consiglieri inerenti il presente punto sono stati riportati in forma unificata nell’ambito della deliberazione approvativa del bilancio di cui al successivo punto 7) nell’ordine del giorno dell’odierna seduta;

 

         Dato atto che sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

 

         Con votazione unanime legalmente espressa;

 

 

DELIBERA

 

 

1.      Di determinare, per l’anno 2009, l’aliquota unica nella  misura pari al 5,5 per mille per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili di cui al Titolo  I, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;

 

2.       Di non  concedere, per l’anno 2009 ai sensi art. 8, comma 3°, D.Lgs. 504/92 come sostituito dall’art. 3 - comma 55 - della L. 23.12.1996, n. 662, e come modificato dal D.L. 11.03.1997, n. 50, convertito nella Legge 09.05.97, n. 122, l’aumento della detrazione per le motivazioni descritte nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate;

 

3.       Di dare, alle disposizioni di cui sopra , la massima pubblicità mediante affissione di idonei avvisi nel capoluogo e nelle frazioni;

 

4.       Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta ad omologazione del Ministero delle Finanze, come specificato da nota dello stesso n. 1/46 del 3.2.93;

 

5.       Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi della normativa vigente.

 

OMISSIS