PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Delibera

 

1)      per i motivi in premessa ampiamente descritti di confermare per l’anno 2009, l’aliquota ordinaria per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli Immobili  (I.C.I.) di cui al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo  30.12.92 n. 504,  nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili situati nel territorio comunale ad eccezione delle seguenti fattispecie:

 

A.     aliquota nella misura del 7 per mille per le unità abitative di categoria catastale A (con esclusione della categoria A/10) non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta e relative pertinenze classificabili in categoria C2 – C6- C7

 

B.     Aliquota nella misura del 7 per mille per le aree edificabili.

 

2)      di confermare la detrazione per l’abitazione principale per l’anno 2009 nella misura  di 155,00 Euro rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali in misura pari all’importo ottenuto dividendo 155,00 Euro per il numero di soggetti medesimi

 

3)      di confermare l’individuazione delle seguenti categorie di contribuenti che, con effetto dall’1/1/2009, beneficiano dell’aumento della detrazione per l’abitazione principale da 155,00 a 258,00 Euro, rapportate ad anno ed alla quota di possesso, a norma dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall’articolo 3, comma 55, della legge 23.12.96 n. 662:

 

A)    Pensionati inseriti in un nucleo familiare il cui indicatore I.S.E.E. non è superiore ad Euro 10.000 e l’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) non superiore ad Euro 67.000

 

B)     Soggetti con handicap grave permanente riconosciuto ai sensi della Legge 104/92 inseriti in un nucleo familiare il cui indicatore I.S.E.E. non è superiore ad Euro 12.200 e l’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) ad Euro 67.000.

 

C)    Disoccupati, in Cassa integrazione o in mobilità inseriti in un nucleo familiare il cui indicatore I.S.E.E. non è superiore ad Euro 12.200 e l’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) ad Euro 67.000.

 

4)      di stabilire che per poter usufruire dell’agevolazione di cui al precedente punto 4) è necessario che né il contribuente né i familiari o conviventi inseriti nello stesso nucleo familiare siano proprietari od usufruttuari al 1° gennaio 2009 di altre proprietà immobiliari diverse dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuale pertinenza, quest'ultima classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7;

 

5)      di stabilire che per l’applicazione della maggiore detrazione si dovranno seguire le seguenti modalità:

 

- i contribuenti interessati dovranno presentare, diretta­mente o con raccomandata al Servizio Tributi del Comune, entro 16 del mese di giugno di ogni anno e per l'anno stesso, richiesta mediante apposita autocertificazione nella quale si dichiari:

Ø                  nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita e codice fiscale, periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni per l’applicabilità dell’ulteriore detrazione, percentuale di possesso dell’immobile adibito ad abitazione principale.

Ø                  che né il contribuente né i familiari o conviventi inseriti nello stesso nucleo familiare siano proprietari od usufruttuari al 1° gennaio 2009 di altre proprietà immobiliari; diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuale pertinenza; quest'ultima classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7,

 

- Allegata alla sopraccitata autocertificazione dovrà essere presentata l’attestazione I.S.E.E. (indicatore di situazione economica equivalente) relativamente ai redditi dell’anno 2008 con allegata dichiarazione sostitutiva unica, valida ad ottenere il beneficio della maggiore detrazione d’imposta I.C.I.

 

- Il termine ultimo di presentazione dell'istanza è perentorio, pena la decadenza dal beneficio della maggiorazione per l'anno 2009;

 

- tale attestazione potrà essere presentata entro il 16 dicembre qualora l’immobile sia stato acquistato dopo il 16 Giugno dell’anno d’imposizione;

 

- i contribuenti che abbiano trasmesso l’attestazione nei termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I., già tenere conto della detrazione nella misura richiesta;

 

- le autocertificazioni verranno esaminate dagli uffici competenti dell’Amministrazione Comunale che, in caso di dichiarazioni infedeli, applicheranno le sanzioni previste dalla legge;

 

 

Con successiva e separata votazione avente il medesimo esito il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.