COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

 

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C O P I A                                                                                          Delibera n.  5

                                                                                                          in data 10/03/2008

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

 

CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2008.

 

 

 

L’anno DUEMILAOTTO, questo giorno di DIECI del mese di MARZO alle ore 18:00 in Sant’Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del Sindaco e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria - pubblica. Risultano presenti:

 


BALBONI CLAUDIA                               P

TOSELLI FABRIZIO                                P

LODI ROBERTO                                      P

MARVELLI FILIPPO                               P

COLLETTI ROBERTO                             P

POLA RAFFAELE                                    P

ROSSI ARISTIDE                                     P

GRAZIOLI LORENZO                             P

ZAMBRINI SERGIO                                P

DIEGOLI ANTONIO                                P

SGAMBUZZI DONATELLA                    P

LODI LUIGI                                              P

MANFREDINI DANILO                          P

ANSALONI MAURO                               P

FRANCIA MILVA                                    P

TARTARI GRAZIANO                             P

CALEFFI STEFANO                                P


 

 

Assume la presidenza l'Avv. Claudia Balboni quale Sindaco.

 

Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale.

 

Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta.

 

Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i sigg. consiglieri: 1) POLA RAFFAELE  2) FRANCIA MILVA  3) LODI LUIGI.


IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 Visto il Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 30.12.92, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in ordine all'imposta comunale sugli immobili, a norma di quanto indicato dall'art. 4 della legge 23.10.92 n. 421;

 

             Richiamato il primo comma dell’art. 6 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 156, della legge  27.12.2006 n. 296, (Finanziaria 2007) che stabilisce che l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili è stabilita, dal 1° gennaio 2007, dal Consiglio Comunale”,  …… con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo…”;

           

            Richiamato, altresì, il comma 169 dell’art. 1 della sopraccitata legge Finanziaria 2007 che prevede che “ gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine sopraindicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro suddetto termine , le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

 

            Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 20/12/2007 che ha prorogato i termini per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2008 al 31/03/2008;

             

Visto che a partire dall'anno 1997, ai sensi dell'art. 3, commi 48 e 51 della L. 662/96, le rendite catastali urbane ed i redditi dominicali sono rivalutati rispettiva­mente del 5 e del 25 per cento ai fini dell'appli­cazione dell'imposta comunale sugli immobili;

 

Visto in particolare:

 

- l'art. 6 del decreto 504/92 anzi citato così come sosti­tuito dal comma 53 dell'art. 3 della L. 662/96 in base al quale l'aliquota è stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo e deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 7 per mille con la possibilità di diversificazione entro tale limite per i casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiun­ta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro;

 

Rilevato che il gettito relativo all’anno 2007 è stato registrato in Euro 2.212.200 al lordo delle spese di riscossione, del quale circa Euro  1.934.000 per imposta relativa all'anno 2007 ed Euro 278.200 per recupero di evasione relativa ad anni precedenti;

 

Recepito l'indirizzo di politica fiscale e tariffaria fornito dal Consiglio Comunale  con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2008 dal quale risulta necessario ricavare dall’imposta un gettito complessivo di 2.146.000 Euro;

 

            Richiamati i seguenti ulteriori atti contenenti le motivazioni che rendono necessaria la presente determinazione delle aliquote:

-         delibera di Giunta n.11 del 14/2/07 di approvazione del progetto di bilancio;

-         verbale n 2 del 27/2/2008 con il quale il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole in relazione al suddetto progetto di bilancio

 

Richiamato l'articolo 8, comma 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23.12.96 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni (Legge Finanziaria 2008) con riferimento al comma 2-bis e 2-ter:

 

“2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali .Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica

2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale.”

 

            Ritenuto anche per l’anno d’imposta 2008 di individuare alcune categorie beneficiarie di un aumento della detrazione per l’abitazione principale ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, considerato che il minor gettito derivante dal provvedimento non altera gli equilibri del bilancio;

 

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta 19/02/2008 prot. 2303 delle organizzazioni sindacali SPI – CGIL, FNP – CISL, UILP – UIL al fine di definire modalità specifiche per applicare l’indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) per il riconoscimento della maggiore detrazione dall’Imposta per l’abitazione principale, limitatamente alla fattispecie a cui è concessa la detrazione pari ad Euro 155, nella misura di Euro 258, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione e alla quota di possesso dell’immobile a favore delle categorie di contribuenti sotto indicate:

 

-         Pensionati inseriti in un nucleo familiare il cui indicatore I.S.E.E. non è superiore ad Euro 9.600 e l’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) non superiore ad Euro 64.800:

 

-         Soggetti con handicap grave permanente riconosciuto ai sensi della Legge 104/92 inseriti in un nucleo familiare il cui indicatore I.S.E.E. non è superiore ad Euro 11.800 e l’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) ad Euro 64.800;

 

-         Disoccupati, in Cassa integrazione o in mobilità inseriti in un nucleo familiare il cui indicatore I.S.E.E. non è superiore ad Euro 11.800 e l’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) ad Euro 64.800.

 

Ritenuto, inoltre, che l’applicazione dell’ulteriore detrazione debba essere subordinata alla condizione che né il contribuente né i familiari o conviventi inseriti nello stesso nucleo familiare siano proprietari od usufruttuari al 1° gennaio 2008 di altre proprietà immobiliari; diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuale pertinenza; quest'ultima classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7,

 

Ritenuto di stabilire che per l’applicazione della maggiore detrazione si dovranno seguire le seguenti modalità:

-         i contribuenti interessati dovranno presentare, diretta­mente o con raccomandata al Servizio Tributi del Comune, entro 16 del mese di giugno di ogni anno e per l'anno stesso, richiesta mediante apposita autocertificazione nella quale si deve dichiarare:

Ø       nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita e codice fiscale, periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni per l’applicabilità dell’ulteriore detrazione, percentuale di possesso dell’immobile adibito ad abitazione principale.

Ø       che né il contribuente né i familiari o conviventi inseriti nello stesso nucleo familiare siano proprietari od usufruttuari al 1° gennaio 2008 di altre proprietà immobiliari; diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuale pertinenza; quest'ultima classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7,

 

-         Allegata alla sopraccitata autocertificazione dovrà essere presentata l’attestazione I.S.E.E. (indicatore di situazione economica equivalente) relativamente ai redditi dell’anno 2007 con allegata dichiarazione sostitutiva unica, valida ad ottenere il beneficio della maggiore detrazione d’imposta I.C.I.

 

-         Il termine ultimo di presentazione dell'istanza è perentorio, pena la decadenza dal beneficio della maggiorazione per l'anno 2008;

 

-         tale attestazione potrà essere presentata entro il 16 dicembre qualora l’immobile sia stato acquistato dopo il 16 Giugno dell’anno d’imposizione;

 

-         i contribuenti che abbiano trasmesso l’attestazione nei termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I., già tenere conto della detrazione nella misura richiesta;

 

-         le autocertificazioni verranno esaminate dagli uffici competenti dell’Amministrazione Comunale che, in caso di dichiarazioni infedeli, applicheranno le sanzioni previste dalla legge;

 

            Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta all'omologazione del Ministero delle Finanze, come specifi­cato da nota dello stesso n. 1/46 del 3 febbraio 1993;

 

            Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DPF del 16/4/2003 che prevede e specifica le nuove modalità di pubblicazione delle delibere concernenti le variazioni di aliquote e tariffe tributarie;

 

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del TUEL approvato con D.Lgs.267/2000;

 

            Con voti n. 12 favorevoli e n. 5 astenuti (Manfredini, Ansaloni, Francia, Tartari, Caleffi)

 

Delibera

 

1)      per i motivi in premessa ampiamente descritti di determinare per l’anno 2008, l’aliquota ordinaria per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli Immobili  (I.C.I.) di cui al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo  30.12.92 n. 504,  nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili situati nel territorio comunale ad eccezione delle seguenti fattispecie:

 

A.     aliquota nella misura del 7 per mille per le unità abitative di categoria catastale A (con esclusione della categoria A/10) non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta e relative pertinenze classificabili in categoria C2 – C6- C7

 

B.     Aliquota nella misura del 7 per mille per le aree edificabili.

 

2)      di fissare la detrazione per l’abitazione principale per l’anno 2008 nella misura  di 155,00 Euro rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali in misura pari all’importo ottenuto dividendo 155,00 Euro per il numero di soggetti medesimi

 

3)      di dare atto che l’ulteriore detrazione di cui alla Legge Finanziaria 2008 è determinata con i criteri e le modalità di cui all’art. 8, commi 2/bis e 2/ter del D.Lgs. n. 504/1992;

 

4)      di individuare le seguenti categorie di contribuenti che, con effetto dall’1/1/2008, beneficiano dell’aumento della detrazione per l’abitazione principale da 155,00 a 258,00 Euro, rapportate ad anno ed alla quota di possesso, a norma dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall’articolo 3, comma 55, della legge 23.12.96 n. 662:

 

A)           Pensionati inseriti in un nucleo familiare il cui indicatore I.S.E.E. non è superiore ad Euro 9.600 e l’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) non superiore ad Euro 64.800

 

B)            Soggetti con handicap grave permanente riconosciuto ai sensi della Legge 104/92 inseriti in un nucleo familiare il cui indicatore I.S.E.E. non è superiore ad Euro 11.800 e l’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) ad Euro 64.800.

 

C)           Disoccupati, in Cassa integrazione o in mobilità inseriti in un nucleo familiare il cui indicatore I.S.E.E. non è superiore ad Euro 11.800 e l’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) ad Euro 64.800.

 

5)      di stabilire che per poter usufruire dell’agevolazione di cui al precedente punto 4) è necessario che né il contribuente né i familiari o conviventi inseriti nello stesso nucleo familiare siano proprietari od usufruttuari al 1° gennaio 2008 di altre proprietà immobiliari diverse dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuale pertinenza, quest'ultima classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7;

 

6)      di stabilire che per l’applicazione della maggiore detrazione si dovranno seguire le seguenti modalità:

 

- i contribuenti interessati dovranno presentare, diretta­mente o con raccomandata al Servizio Tributi del Comune, entro 16 del mese di giugno di ogni anno e per l'anno stesso, richiesta mediante apposita autocertificazione nella quale si dichiari:

Ø   nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita e codice fiscale, periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni per l’applicabilità dell’ulteriore detrazione, percentuale di possesso dell’immobile adibito ad abitazione principale.

Ø   che né il contribuente né i familiari o conviventi inseriti nello stesso nucleo familiare siano proprietari od usufruttuari al 1° gennaio 2008 di altre proprietà immobiliari; diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuale pertinenza; quest'ultima classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7,

 

- Allegata alla sopraccitata autocertificazione dovrà essere presentata l’attestazione I.S.E.E. (indicatore di situazione economica equivalente) relativamente ai redditi dell’anno 2007 con allegata dichiarazione sostitutiva unica, valida ad ottenere il beneficio della maggiore detrazione d’imposta I.C.I.

 

- Il termine ultimo di presentazione dell'istanza è perentorio, pena la decadenza dal beneficio della maggiorazione per l'anno 2008;

 

- tale attestazione potrà essere presentata entro il 16 dicembre qualora l’immobile sia stato acquistato dopo il 16 Giugno dell’anno d’imposizione;

 

- i contribuenti che abbiano trasmesso l’attestazione nei termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I., già tenere conto della detrazione nella misura richiesta;

 

- le autocertificazioni verranno esaminate dagli uffici competenti dell’Amministrazione Comunale che, in caso di dichiarazioni infedeli, applicheranno le sanzioni previste dalla legge;

 

 

Con successiva e separata votazione avente il medesimo esito il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

 


COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

 

 

                                                                                               ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

                                                                                               CC N. 5  DEL 10/03/2008

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2008.

 

 

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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

 

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA

 

S. Agostino, lì 21/02/2008                                                              Il Responsabile del Servizio

                                                                                                     F.to PASQUINI ALBERTO

 

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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

 

 

 

 


Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.

 

                   IL PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO

                  F.to Balboni Claudia                                                          F.to Musco Antonino

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 27/03/2008 all’albo pretorio.

 

Addì 27/03/2008                                                                        F.to IL MESSO COMUNALE

 

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Per copia conforme all’originale

 

Lì __________________________

                                                                                                   IL CAPO SETTORE AA.GG.

 

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Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio:

 

ATTESTA

 

che la presente deliberazione:

 

­         E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 27/03/2008 ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

 

­         E’ stata trasmessa in data  al CORECO per il controllo di legittimità.

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………

 

­          Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione (art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

 

 

 

Addì                                                                                  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.