Delibera G.C. n° 96  del  16.12.2004
 
Oggetto:              Imposta Comunale sugli Immobili – Determinazione aliquota per l’anno 2005
 
LA GIUNTA COMUNALE
           
            Premesso che la vigente normativa in materia attribuisce al Consiglio Comunale i soli compiti di istituzione e ordinamento dei tributi comunali, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
 
            Vista la deliberazione di G.C. n. 13 del 10/2/2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva determinata l’aliquota dell’Imposta in argomento per l’anno 2004 fissando, la stessa, nella misura unica del 7 per mille;
 
            Sentito il Responsabile del Servizio Tributi;
 
            Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
 
            Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
 
            All’unanimità di voti resi legalmente, per alzata di  mano;
 
D E L I B E R A
 
1.   Di determinare, per le motivazioni di cui in premessa, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005 fissando, la stessa, nella misura unica del 7 per mille a valere per tutte le tipologie di immobili;
 
2.   di rinviare al Consiglio Comunale l’adozione del provvedimento riguardante le detrazioni per l’abitazione principale;
 
3.   Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,  del D.Lg.vo n. 267/2000.
 
 
Delibera C.C: n° 66 del 21.12.2004:
 
OGGETTO:            Imposta Comunale sugli Immobili – Presa d’atto della detrazione per abitazione principale e adozione della maggiore detrazione per abitazione principale – ANNO 2005
 
IL SINDACO – PRESIDENTE
 
            Illustra il presente argomento all’O.d.g.
            Terminati gli interventi;
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
           
            Fatto presente che le vigenti disposizioni in materia prevedono che “dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione” e che “a decorrere dall’anno d’imposta 1997, ……..omissis, l’importo di € 103,29, ……omissis, può essere elevato fino ad € 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio”;
 
            Rilevata la competenza del Consiglio Comunale per stabilire la maggiore detrazione per le abitazioni principali;
 
            Vista la deliberazione di G.C. n. _96__ del 16/12/2004, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva determinata l’aliquota dell’Imposta in argomento per l’anno 2005 fissando, la stessa, nella misura unica del 7 per mille;
 
            Vista la deliberazione di C.C. n. 5 del 4/2/2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato recepito l’accordo distrettuale relativo alle problematiche socio-sanitarie e assistenziali di particolari categorie di persone in situazione di disagio, presenti negli 8 Comuni del Distretto sanitario di Codigoro, riconoscendo alle stesse l’ulteriore detrazione per abitazione principale da €  103,29 a € 258,23, ai sensi della facoltà concessa dall’art. 8 del D. Lgs. n. 504/92, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della Legge n. 662/96, integrato dall’art. 3, 1° comma, del D.L. n. 50/97, convertito in Legge n. 122/97;
 
            Vista, ancora, la richiesta in data 13/12/2004 presentata dalle Organizzazioni Sindacali provinciali dei Pensionati SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL, CUPLA, tesa ad ottenere il riconoscimento dell’aggiornamento del reddito per i soggetti aventi diritto all’ulteriore detrazione I.C.I. per l’anno 2005, incrementandolo dell’ 1,9% così come verrà operato dagli enti erogatori delle pensioni a far tempo dal mese di Gennaio 2005;
 
            Ritenuto di accogliere la richiesta di incremento nella percentuale indicata;
 
            Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
 
            Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
 
            Con votazione così espressa:
Presenti:13
Votanti: 13
..... OMISSIS ...
 
D E L I B E R A
 
1.   Di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, che dall’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005 si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare € 103,29;
 
2.   Di elevare, altresì, a valere per l’anno 2005, la detrazione d’imposta per abitazione principale per particolari categorie di soggetti in situazione di disagio economico e sociale, nella misura di € 258,23 rapportate ad anno ed alla quota di possesso evidenziando, in proposito, che l’aumento predetto spetta al sussistere di una delle seguenti particolari condizioni:
 
§            PENSIONATO monoreddito e non in condizione lavorativa, che ha riportato un reddito al lordo delle ritenute fiscali,  nell’anno 2004, non superiore ad € 8.767,81
 
§            PENSIONATO con reddito annuale al lordo delle ritenute fiscali di tutti i componenti il nucleo famigliare, per l’anno 2004, non superiore ad € 14.158,96  aumentato di € 1.083,21  per ogni persona a carico
 
§            PORTATORE DI HANDICAP (con attestato di invalidità civile) monoreddito e non in condizione lavorativa, che ha riportato un reddito al lordo delle ritenute fiscali da pensione, nell’anno 2004, non superiore ad € 8.767,81
 
§            PORTATORE DI HANDICAP con reddito annuale al lordo delle ritenute fiscali  di tutti i componenti il nucleo famigliare, per l’anno 2004, non superiore ad € 14.158,96 aumentato di € 1.083,21 per ogni persona a carico
 
§            DISOCCUPATO con reddito annuale al lordo delle ritenute fiscali di tutti i componenti il nucleo famigliare, per l’anno 2004, non superiore ad € 14.158,96 aumentato di € 1.083,21  per ogni persona a carico
 
§            LAVORATORE IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA IN MOBILITA’ con reddito annuale al lordo delle ritenute fiscali di tutti i componenti il nucleo famigliare, per l’anno 2004, non superiore ad € 14.158,96 aumentato di € 1.083,21 per ogni persona a carico
 
§            TITOLARE DI ASSISTENZA SOCIALE a livello comunale a norma dei vigenti  regolamenti (solo se non già beneficiario secondo quanto previsto ai punti precedenti)
 
Si precisa che l’agevolazione in questione è subordinata alla condizione che né il contribuente né i famigliari conviventi del nucleo famigliare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventuali pertinenze, queste ultime, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, limitatamente ad una.
La richiesta-dichiarazione sostitutiva dovrà essere inviata tramite Raccomandata, o presentata direttamente, al Comune di Migliaro –Ufficio Tributi- Piazza XXV Aprile n. 8, ove sarà messa a disposizione la modulistica di che trattasi, entro il mese di Giugno 2005.
Tale richiesta-dichiarazione sostitutiva potrà essere presentata entro il 20 Dicembre 2005 qualora l’immobile sia stato acquistato dopo il 30 Giugno dell’anno d’imposizione.
I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini suddetti potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2005, già tenere conto dell’ulteriore detrazione richiesta.
L’ufficio competente dell’Amministrazione Comunale opererà le dovute verifiche sulle richieste pervenute e, in caso di dichiarazioni non veritiere, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge.